Il congedo fino a 24 mesi per i dipendenti con invalidità pari o superiore al 74% non costa retribuzione all'azienda. Le istruzioni operative per il riscatto, però, sono rivolte al lavoratore: è lui che deve fornire la documentazione che prova la concessione e la fruizione del periodo; se questa manca, può essere acquisita una dichiarazione "ora per allora" del datore, supportata dalla documentazione sanitaria. Per il titolare d'impresa, la questione da presidiare è la documentazione: l'onere del riscatto resta in capo al lavoratore. Le istruzioni arrivano con la circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026, pubblicate il 23 ottobre.
Il congedo arriva a 24 mesi e non è retribuito
La legge 106/2025 riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%, un congedo continuativo o frazionato di massimo 24 mesi (2 anni). Durante il periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa. L'invalidità è attestata dal medico di medicina generale o da uno specialista di strutture pubbliche o private accreditate: il perimetro è quindi solo quello del lavoro dipendente.
Due dettagli contano nella pianificazione aziendale. Il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici, e la fruizione comincia quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo, inoltre, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali: da qui nasce l'esigenza del riscatto.
La dichiarazione "ora per allora": cosa spetta al lavoratore e cosa al datore
Per il riscatto il dipendente deve dimostrare che il rapporto di lavoro è stato sospeso e che il congedo è stato concesso e fruito ai sensi della legge. Il lavoratore deve fornire la documentazione che prova la concessione e la fruizione del congedo; se questa manca, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata "ora per allora" dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo al congedo.
Qui una lettura possibile è che le indicazioni dell'INPS sembrano definire ciò che il lavoratore deve fornire e il perimetro della dichiarazione che l'azienda può rendere, più che configurare un obbligo di legge a carico del datore di lavoro.
I documenti in gioco, in sintesi:

- documentazione che prova la concessione e la fruizione del congedo secondo la legge 106/2025;
- in alternativa, dichiarazione del datore di lavoro resa "ora per allora";
- documentazione sanitaria che ha dato titolo al congedo.
La domanda di riscatto è del lavoratore, o di un suo superstite, e va presentata alla gestione previdenziale in cui è accreditata la contribuzione del periodo di lavoro in cui si inserisce il congedo. Si invia online dal Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa, oppure tramite contact center o patronati.
Chi paga il riscatto e come si calcola l'onere
L'onere è a carico del lavoratore, non dell'azienda. I periodi riscattati sono valutati con le sole regole del sistema contributivo: si applica l'aliquota di finanziamento in vigore alla data della domanda nella gestione di riferimento, su una base costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di congedo, rapportata al periodo riscattato.
Qui un calcolo derivato aiuta a dimensionare il costo: poiché il riscatto può coprire fino a 24 mesi, cioè il doppio della base retributiva di 12 mesi presa a riferimento, l'onere corrisponde in sostanza a due annualità contributive calcolate sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di congedo (24 diviso 12 = 2). L'importo versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo ha sostenuto.
I paletti che restringono il perimetro del riscatto
Non tutto il periodo è riscattabile:
- massimo 24 mesi complessivi;
- solo periodi successivi al 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge;
- nessuna copertura già presente: il periodo non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in nessuna forma di previdenza obbligatoria.
Un punto utile per chi programma l'organico: i 24 mesi ammessi a riscatto non rientrano nel tetto di 2 anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari né in quello di 3 anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto.
L'analisi: il rischio è documentale, non contributivo
Il punto di attrito è la tracciabilità. La finestra dei 24 mesi parte solo dopo l'esaurimento delle altre assenze e può essere frazionata: potrebbe essere opportuno che il datore tenga un calendario preciso delle date di inizio e fine di ogni tranche. Una dichiarazione "ora per allora" firmata a distanza di anni, con una documentazione sanitaria incompleta, lascia pensare che possa diventare il punto critico della pratica.
Per un titolare d'impresa la domanda da mettere a verbale è una sola: chi, in azienda, conserva la documentazione del congedo e con quale scadenza.




