Il decreto-legge approvato il 22 giugno 2026 dal Consiglio dei Ministri (seduta n. 179) reintroduce uno strumento già noto: la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa durante eccezionali ondate di calore, accedendo in deroga alla cassa integrazione. Per chi ha dipendenti impegnati all'aperto, la finestra operativa è ora aperta. Sapere come documentare correttamente la richiesta è la differenza tra recuperare il costo della sospensione o sostenerlo interamente in bilancio.
I settori che possono accedere alla CIG per caldo
La misura riguarda in primo luogo le imprese con lavoratori esposti direttamente al sole: cantieri edili, lavori stradali, attività agricole e florovivaistiche, cave e manutenzione urbana. Ma la copertura non si esaurisce qui. Anche le attività al chiuso rientrano nella tutela se l'ambiente non può essere ventilato o raffrescato per cause imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, oppure se i sistemi di raffreddamento sono incompatibili con le lavorazioni svolte.
Per le imprese non coperte dalla CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) possono subentrare l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale o dei fondi bilaterali di categoria.
La soglia dei 35°C e il peso della temperatura percepita
L'INPS fissa come riferimento i 35°C, ma il confine non è fisso. La domanda può essere presentata anche con temperature effettive inferiori, purché la temperatura percepita superi quella soglia. A determinare la percezione concorrono:
- elevato tasso di umidità
- assenza di ventilazione o esposizione diretta al sole
- uso di macchinari che producono calore aggiuntivo
- obbligo di indossare DPI pesanti (caschi, tute)
- intensità dello sforzo fisico richiesto
Il riferimento operativo adottato da molte ordinanze regionali è la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, che mappa il rischio per lavoratori esposti al sole in attività fisicamente intense. Dove le ordinanze vietano già il lavoro — di solito nella fascia 12:30–16:00 nelle aree e nei giorni segnalati come a rischio — il datore di lavoro può richiedere la CIG usando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori".

Come presentare la domanda: la relazione tecnica è il punto critico
La richiesta all'INPS non si esaurisce nel richiamare genericamente il caldo. L'Istituto richiede una relazione tecnica completa e dettagliata che spieghi perché quelle condizioni specifiche impediscono di lavorare in sicurezza. La valutazione deve includere:
- attività svolta e luogo di lavoro
- orari e durata dell'esposizione
- dispositivi di protezione impiegati
- fattori ambientali concreti (umidità, ventilazione, macchinari)
Coinvolgere in anticipo il responsabile della sicurezza aziendale è una scelta opportuna, perché la decisione deve essere collegata alla tutela della salute dei lavoratori e non al semplice bollettino meteo. Una relazione lacunosa o generica è il principale motivo di rigetto delle domande, con il rischio di vedersi il rimborso ritardato o negato.
Nessun contributo addizionale e plafond biennale non intaccato
L'aspetto economicamente più rilevante per le imprese è che la CIG per eccezionali ondate di calore — sulla base delle norme già applicate nel 2025 con il decreto n. 92/2025 — viene erogata senza obbligo di versare il contributo addizionale e senza che i periodi fruiti vengano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Il testo del nuovo decreto chiarirà se le condizioni sono confermate senza modifiche; Informazione Fiscale non segnala variazioni attese rispetto all'anno precedente.
Nel 2025, l'agevolazione è stata estesa anche alle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni per il periodo 1° luglio–31 dicembre. Una combinazione — nessun costo aggiuntivo, nessun consumo del plafond biennale — che abbatte significativamente il costo reale della sospensione per l'impresa.
Per chi ha dipendenti esposti al calore, la decisione concreta da prendere adesso è una sola: non aspettare il picco di caldo per attivarsi. La relazione tecnica richiede tempo di preparazione, il responsabile della sicurezza va coinvolto prima della crisi, e una domanda incompleta ritarda il rimborso — che nel frattempo pesa sulla liquidità aziendale.

