Accumulo su fotovoltaico esistente: 22% in fattura

Per chi vende o installa batterie su un impianto fotovoltaico già in esercizio la domanda non è tecnica, ma contrattuale: quel bene serve a costruire l'impianto o a gestirne l'energia dopo? Nella risposta n. 181 del 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'aliquota ordinaria del 22% per un sistema di accumulo acquistato da chi ha già l'impianto in funzione: la discriminante non è il collegamento tecnico, ma se il bene serve a realizzare l'impianto. Per chi vende o installa, la fornitura va spezzata in due regimi.

Perché la batteria non eredita l'IVA agevolata

La Tabella A, parte III, del DPR 633/1972 riserva il 10% agli impianti di produzione da fonte solare (n. 127-quinquies), ai beni finiti forniti per costruirli (n. 127-sexies) e ai servizi d'appalto collegati (n. 127-septies). L'elenco è tassativo e non si estende per analogia. Lo stoccaggio è un'attività distinta: la delibera ARERA 574/2014/R/eel, la direttiva UE 2019/944 e il D.Lgs. 210/2021 separano generazione e accumulo. Un BESS non produce energia, la sposta nel tempo.

Due batterie da 5 MWh su un impianto da 8.069 MWh

Il caso esaminato riguarda una società di produzione solare con un impianto con produzione annua attesa di circa 8.069 MWh, che voleva aggiungere due unità BESS da 5 MWh ciascuna, per 10 MWh complessivi. Il piano prevedeva circa 700 MWh all'anno prelevati dai pannelli e circa 2.500 MWh dalla rete: su un totale di circa 3.200 MWh, calcolati su questi valori approssimativi, appena il 21,9% dell'energia stoccata sarebbe arrivata dal fotovoltaico, il 78,1% dalla rete nazionale. La risposta fa leva sulla funzione di accumulo e sul fatto che l'impianto era già in esercizio; l'ibridazione è un elemento del caso, che l'istante invocava per il 10%.

Incentivi fiscali e IVA per impianti fotovoltaici
Un elettricista installa un sistema di accumulo di energia per uso domestico. Foto di Elite Power Group su Pexels

Ampliamento o miglioria: dove passa la linea dell'IVA

La risoluzione 269/E del 27 settembre 2007 limita il 10% ai beni finiti acquistati per costruire l'impianto, non per migliorarlo. Costruzione, modifica e ampliamento seguono regimi diversi: l'ampliamento può valere come nuova costruzione, anche parziale, ma non si presume che lo sia ogni apparecchiatura aggiunta dopo la prima installazione. Conta la funzione del bene, come ricorda la Cassazione con le pronunce 30138/2019 e 11690/2021.

Per il privato resta la detrazione, ma non cambia la fattura

Fuori dal perimetro Iva, il committente privato ha un'altra leva — ed è un argomento di vendita, non un argomento in fattura: la detrazione del cliente non riduce l'IVA dovuta dal fornitore.

Cosa mettere nero su bianco nel preventivo

  • Separare in fattura i beni destinati alla costruzione dell'impianto (10%) dall'accumulo e dagli interventi su impianto in esercizio (22%).
  • Qualificare l'intervento: ampliamento — trattabile come nuova costruzione — oppure semplice modifica o miglioria.
  • Sembra prudente non contare sulla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proposta dall'istante: l'aliquota applicata resterebbe quella ordinaria.

Su dieci MWh di batterie la differenza tra 10% e 22% si gioca su una domanda da mettere nel capitolato: quel bene serve a costruire l'impianto o a gestirne l'energia dopo? Se la risposta è la seconda, in fattura arriva il 22%. Per il fornitore è una scelta da fissare prima dell'ordine, non in sede di ricevuta.

Fonti

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