Il 21 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della Parte II della circolare n. 9/E, quella dedicata al sovraindebitamento e all'esdebitazione nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Per chi ha debiti d'attività che superano le entrate il documento fissa due confini operativi: chi ha già cancellato l'impresa dal Registro non accede al concordato minore, e delle sanzioni tributarie non si cancella tutto.
Chi può accedere agli strumenti del Codice
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardano i debitori in crisi o insolvenza non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Rientrano consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e gli altri debitori individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Codice. Il perimetro supera la frammentazione della previgente legge n. 3/2012 e colloca questi soggetti nel sistema unitario del D.Lgs. 14/2019.
Gli strumenti sono tre, e la circolare li segue in ordine:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), con piano assistito dall'OCC e omologazione rimessa al tribunale, senza voto dei creditori;
- concordato minore (artt. 74-83), rivolto a professionisti, imprenditori minori e agricoli;
- liquidazione controllata (artt. 268-277), la procedura concorsuale sul patrimonio.
A monte stanno le disposizioni generali degli articoli 65 e 66: il 66 consente ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune, con masse attive e passive che restano distinte.
Il concordato minore esclude chi ha cancellato l'impresa dal Registro
Il concordato minore è la via pensata per i professionisti e per gli imprenditori minori o agricoli, cioè per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Su questo punto la circolare recepisce l'orientamento della Cassazione: l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore, nemmeno se individuale o se propone un concordato liquidatorio.
La conseguenza pratica è diretta: chi si presenta con l'impresa già cancellata dal Registro delle imprese non ha questa strada, e chi intende usarla deve verificare lo stato dell'iscrizione prima di impostare la proposta. Sul fronte fiscale il documento chiarisce che per il concordato minore non è richiesta la proposta di transazione fiscale prevista dall'articolo 88 del Codice.
Esdebitazione, cosa resta dovuto sui debiti fiscali
L'esdebitazione libera il debitore dai debiti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o in una liquidazione controllata: l'articolo 278 del Codice produce l'inesigibilità dei crediti residui, compresi quelli di natura tributaria, nei limiti di condizioni ed esclusioni. Il beneficio non azzera tutto.

L'articolo 278, comma 7 esclude dagli effetti:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
Per le sanzioni amministrative tributarie conta quindi la natura: quelle accessorie al debito principale seguono il destino del tributo, quelle autonome restano. Per chi ha un contenzioso sanzionatorio aperto la qualificazione della singola posta potrebbe perciò rivelarsi decisiva. C'è un secondo effetto da mettere in conto: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Chi ha firmato una garanzia personale sulla propria attività continua a rispondere.
Le due finestre dei tre anni
Nella liquidazione controllata l'esdebitazione arriva con il provvedimento di chiusura della procedura oppure, prima, decorsi tre anni dall'apertura, se ricorrono le condizioni di legge. La dichiara il tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; la disciplina prevede condizioni ostative legate a specifiche condotte del debitore.
Esiste poi la misura per il sovraindebitato incapiente (art. 283), riservata alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Si concede una sola volta, si presenta tramite l'OCC e tiene conto della situazione reddituale e familiare. La porta non resta chiusa per sempre: se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentano un ristoro dei creditori, l'obbligo torna.
Un documento operativo, non un compendio
La circolare è la versione definitiva dopo la consultazione pubblica aperta il 26 giugno e chiusa il 24 luglio 2026: 28 giorni di confronto, calcolati sui 4 giorni residui di giugno più i 24 di luglio.
Un dettaglio di forma: FiscoeTasse indica il documento come circolare n. 9/2026, mentre le altre fonti riportano 9/E. Discrepanza di numerazione, nessun effetto sul contenuto.
Le due verifiche che decidono l'esito costano poco e vanno fatte prima di scegliere lo strumento: lo stato dell'iscrizione al Registro delle imprese, che apre o chiude il concordato minore, e la qualificazione delle sanzioni tributarie, che stabilisce se il fresh start è pieno o solo parziale.




