In un esempio ipotetico, un pensionato Quota 100 con 1.500 euro lordi al mese che incassa 3.000 euro da un'attività incompatibile rischierebbe una richiesta di restituzione di almeno 18.000 euro: sei euro di pensione bruciati per ogni euro guadagnato. Le sentenze della Cassazione n. 26864 del 14 ottobre 2026 e n. 26979 del 16 ottobre 2026 cambiano il conto e fissano la riduzione della pensione a un importo pari al reddito effettivamente percepito. Per chi ha partita IVa o un'attività in proprio la domanda è concreta: il divieto resta, ma il criterio 2026 sottrae dalla pensione un importo pari al reddito incassato, mentre la vecchia prassi richiedeva l'intera annualità di pensione.
Il divieto di cumulo resta, cambia solo quanto si sottrae dalla pensione
La Cassazione non ha cancellato il divieto tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro. Ha stabilito che l'INPS non può pretendere la restituzione di un'intera annualità, ma deve ridurre la pensione di un importo pari al reddito da lavoro percepito, calcolato sull'intero periodo di divieto.
La misura, introdotta dal decreto-legge 4/2019, consentiva l'uscita con 62 anni di età e 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2021, con divieto di cumulo fino alla pensione di vecchiaia. La circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019 aveva tradotto la violazione nella sospensione dell'intero anno: una lettura avallata dalla sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024, oggi superata. I giudici hanno rilevato che un effetto «così dirompente e marcatamente sanzionatorio» avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale, che la norma non contiene.
Per chi ha la partita IVa i 5.000 euro non sono una franchigia
Chi esercita attività abituale, anche in proprio, resta dentro il divieto a prescindere dall'importo incassato. L'unica eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
Il caso esaminato dalla Corte nasce a Bari: un pensionato Quota 100 aveva svolto nel 2020 collaborazioni sotto i 5.000 euro annui e l'INPS aveva contestato la natura parasubordinata del rapporto. La Cassazione non ha confutato quell'accertamento e ha giudicato solido il regime differenziato: sotto soglia passa solo l'attività occasionale, priva di obbligo contributivo. Un contratto dipendente, o un incarico continuativo, non diventa compatibile soltanto perché produce meno di 5.000 euro.

Dal caso da 20 euro all'esempio da 3.000: i numeri
| Caso | Reddito incassato | Recupero con la vecchia prassi: pensione annuale richiesta | Recupero con il criterio 2026: importo sottratto dalla pensione, pari al reddito incassato |
|---|---|---|---|
| Pensione 1.500 €/mese (esempio ipotetico) | 3.000 € | almeno 18.000 € | 3.000 € |
| Due giorni in albergo, 2021 | 20 € netti | 10.951,10 € | commisurato ai 20 € |
| Una giornata di vendemmia, settembre 2020 | 83,91 € lordi | 23.949,05 € | 83,91 € |
Nota: il criterio 2026 sottrae dalla pensione un importo pari al reddito incassato; la vecchia prassi richiedeva l'intera annualità di pensione. Le due colonne non sono un confronto diretto di rimborso.
Nel caso dell'albergo la richiesta era 547,6 volte il compenso (10.951,10 diviso 20). Nell'esempio da 3.000 euro, con il criterio 2026 l'importo sottratto dalla pensione è di 3.000 euro, pari al 16,7% dei 18.000 euro dell'intera annualità teorica: non un rimborso diretto, ma una riduzione commisurata al reddito incassato. Si passa da sei euro persi per ogni euro guadagnato a una riduzione di un euro per ogni euro incassato. La Cassazione ha respinto anche la soluzione intermedia del recupero dei soli mesi lavorati.
Cosa fare se arriva la richiesta di indebito
Le sedi INPS continuano ad applicare la circolare n. 117/2019 finché l'Istituto non emanerà un provvedimento o non arriverà un'interpretazione autentica. Contro l'indebito pensionistico il ricorso amministrativo va presentato entro 90 giorni dalla ricezione (30 giorni per la Gestione dipendenti pubblici), online o tramite patronato; poi si può agire davanti al giudice del lavoro chiedendo la riduzione all'importo guadagnato.
Due limiti da mettere in conto: la sentenza non riapre le cause chiuse con pronuncia definitiva e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2025, aveva dichiarato inammissibili i dubbi sollevati dal Tribunale di Ravenna. Chi ha ancora una contestazione aperta ha il margine più ampio.
La vera esposizione oggi si chiama Quota 103
Per i titolari di Quota 100 e Quota 102 la finestra di rischio si sta chiudendo: compiono 67 anni entro il 2026. Il problema si sposta su Quota 103, il cui art. 14.1, comma 3, riproduce parola per parola il divieto: chi è uscito a 62 anni nel 2025 resta soggetto almeno fino al 2030.
Per il titolare di partita IVA con un'attività ancora aperta la decisione operativa è quindi doppia: verificare se il rapporto è davvero occasionale e, in caso di contestazione già ricevuta, impugnare nei termini invece di pagare l'intera annualità. Il criterio del reddito percepito vale come argomento davanti al giudice, non come compatibilità automatica del lavoro.





