Visite Fiscali INPS per il 2019: Orari per i Controlli per lavoratori Pubblici e Privati

Il lavoratore dipendente, in caso di malattia, ha il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro fino a che non sia guarito completamente. Durante il periodo di malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla maturazione degli scatti di anzianità, al riconoscimento contributivo e a percepire regolare retribuzione.

Affinché abbia diritto di percepire l’indennità di malattia, il lavoratore è tenuto a farsi certificare l’insorgere della stessa e la relativa prognosi dal proprio di medico di famiglia. Da qualche anno a questa parte, non è più suo compito trasmettere il certificato al datore di lavoro in quanto sarà il medico di famiglia a inviarlo telematicamente alla sede INPS competente. Durante il periodo certificato come malattia, il datore di lavoro o l’Istituto Nazionale Previdenza sociale, avranno il diritto di sottoporre il lavoratore ad accertamento medico atto a verificare il reale stato di malattia del dipendente.

La visita fiscale

L’articolo 5 della legge 300/1070 dello Statuto dei Lavoratori, sancisce la facoltà, da parte del datore di lavoro privato o delle amministrazioni pubbliche, di richiedere alle sedi INPS competenti, di inviare un medico al domicilio del lavoratore per accertarsi delle reali condizioni di salute dello stesso. Tale diritto è garantito anche all’INPS che può decidere di inviare, in autonomia, un medico al domicilio indicato sul certificato medico.

Naturalmente, il lavoratore, dovrà garantire la propria presenza all’interno dell’abitazione e non potrà rifiutarsi di ricevere il medico incaricato di svolgere l’accertamento fiscale. Il datore di lavoro, potrà richiedere visita medica, sulla base di proprie valutazioni personali in relazione anche alla condotta pregressa del dipendente; l’INPS effettua una valutazione in base ai certificati ricevuti e a propri indici di anomalia mentre le Amministrazioni agiscono in ottica di prevenzione di abusi del dipendente e saranno tenute a verificare tutte le situazioni che possono configurare un illecito.

Gli orari di reperibilità

Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio domicilio e sarà tenuto a prestare massima attenzione al suono del campanello durante un arco temporale determinato dalla legge che varia in relazione alla categoria a cui appartiene. Il dipendente pubblico osserverà la reperibilità durante tutti i giorni della settimana (a partire dal primo giorno di malattia) , compresi festivi e pre festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Il dipendente privato, invece, osserverà il periodo di reperibilità dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 con le stesse modalità previste per il dipendente pubblico. Nulla vieta al medico di recarsi dal medesimo paziente anche due volte nell’arco della stessa giornata.

Esenzioni alla visita fiscale

Sono esentati dall’obbligo di reperibilità durante il periodo di malattia, i lavoratori sia pubblici che privati che hanno patologie di gravità tale da doversi sottoporre a terapia salvavita o patologie direttamente in relazione con un’invalidità accertata almeno del 67%. Hanno diritto a tale esenzione anche i dipendenti pubblici che “per causa di servizio” abbia dato origine ad una patologia rientrante tra quelle contenute nella tabella E del decreto Madia.

Il lavoratore, ha comunque il diritto di produrre adeguata documentazione al proprio datore di lavoro nel caso in cui fosse impossibilitato a rispettare gli orari di reperibilità previsti dalla legge, avvisando con anticipo, quindi, e consentendo l’accertamento delle cause e la veridicità delle giustificazione addotte.

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