Hai raggiunto i requisiti per andare in pensione? Se stato licenziato o ha dato le dimissione dall’azienda per cui lavoravi? In questi casi hai diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto o in breve Tfr. Le somme liquidate saranno al netto delle imposte. Infatti, il tfr è soggetto a una tassazione separata disciplinata dall’articolo 17 del TUIR e dall’art. 2120 del Codice Civile.
Il Trattamento di fine rapporto (comunemente chiamato buonuscita) è una somma di denaro che spetta ai dipendenti alla fine della conclusione del rapporto di lavoro, che può avvenire per qualsiasi causa e che deve essere liquidata dal datore di lavoro. A tal fine è necessario che quest’ultimo metta da parte mensilmente una quota, indicando l’importo nella busta paga. Quota che confluisce in un apposito fondo aziendale.
Al momento dell’assunzione il lavoratore può scegliere se lasciare il Tfr in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza complementare, senza indicazioni verrà versato in quest’ultimo. Le quote accantonate del tfr sono soggette a rivalutazione in modo da adeguarle al costo della vita. Se le lasci in azienda, verranno rivalutate al 31 dicembre di ogni anno dell’1,50% più un’aliquota Istat. Mentre se destinate ad un fondo previdenziale sono soggette alle variazione dei rendimenti dei fondi in cui sono investiti e avrai diritto anche a delle agevolazioni fiscali.
Come si calcola la tassazione del TFR
Il Tfr lasciato in azienda al momento della liquidazione è soggetto a tassazione separata. In altri parole, la somma che ti verrà versata dal datore sarà al netto delle imposte. Naturalmente la tassazione si applica anche al tfr maturato nel fondo previdenziale. La tassazione della liquidazione avviene applicando all’importo lordi un’aliquota media determinata facendo riferimento alle percentuali Irpef negli anni in cui sono stati fatti gli accantonamenti Tfr.
Per calcolare l’importo del TFR netto partendo dal TFR lordo bisogna prendere come riferimento le aliquote Irpef degli anni di riferimento e il numero di anni e frazioni di anni di anzianità in servizio. Affinché l’imposizione fiscale sia equa, il tfr è soggetto a tassazione separata, in questo modo sui redditi prodotti in diversi anni non si applicano le aliquote dell’anno di incasso ma una media di queste, che tenga conto del numero di anni di anzianità di servizio. Una misura vantaggiosa per il contribuente, che pagherà un’imposta Irpef inferiore rispetto a quella calcolata con la percentuale dell’anno di liquidazione dell’Irpef.
Il valore del Tfr netto è soggetto a un ulteriore calcolo da parte dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima provvede alla determinazione di tale importo utilizzando una media delle aliquote Irpef degli ultimi cinque anni lavorativi. Se l’imposta così determinata è maggiore di quanto versato, il contribuente deve pagare la differenza.
Anticipo Tfr
Se devi sostenere spese sanitarie, per l’acquisto della casa o per il mantenimento dei figli puoi chiedere un anticipo del Tfr. Quest’ultimo può essere richiesto dai dipendenti che hanno maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e nella percentuale massima del 70% delle somme accantonate. Il datore di lavoro può soddisfare le richieste di anticipo del 10% dei dipendenti e che non superino il il 4% dei lavoratori totali. Limiti che servono a non privare le imprese di liquidità e che non sono previsti per il Tfr destinato al fondo di previdenza complementare. In questo caso il valore dell’anticipo può raggiugere il 75% delle somme accantonate.
Possono usufruire dell’anticipo del Tfr solo i lavoratori del settore privato, che possono accedere a esso solo per far fronte alle spese per l’acquisto della prima casa, spese mediche straordinarie e congedo maternità e formativi.
Tassazione anticipo TFR
L’anticipo Tfr in busta paga non è soggetto a tassazione separata, come nel caso della liquidazione finale, ma a quella ordinaria, con aliquote proporzionali al reddito. La tassazione degli anticipi Tfr derivanti dai fondi pensione prevede un aliquota di imposta pari al 15% (scontata dello 0,30% per ogni anno di contribuzione superato il 15 esimo anno di permanenza nel fondo di previdenza complementare, fino a un massimo del 5%). Per quanto riguarda le spese mediche, l’aliquota sale al 23%.