La Corte Costituzionale ha chiuso la partita sul fotovoltaico a terra nei terreni agricoli: il divieto introdotto dal decreto Agricoltura è legittimo e non viola né la Costituzione né il diritto europeo. Per chi ha un'impresa agricola o una partita IVA nel settore, la sentenza n. 127 del 16 luglio 2026 non è una notizia qualsiasi: ridisegna la mappa di quello che si può costruire, dove si può investire e con quali tecnologie accedere agli incentivi.
Nessun blocco totale: l'agrivoltaico sopraelevato resta in gioco
La Corte ha respinto i ricorsi del TAR Lazio, ma ha tracciato un perimetro chiaro. Il divieto colpisce solo gli impianti con moduli collocati direttamente a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici. Restano consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati, quelli che permettono di continuare a coltivare o pascolare sotto le strutture.
La distinzione è operativa, non teorica. Un'azienda agricola che vuole diversificare il reddito con l'energia solare ha ancora una strada aperta: progettare impianti con pannelli sollevati da terra, compatibili con la continuità delle attività colturali e pastorali. La definizione normativa è stata rafforzata dal decreto-legge n. 175 del 2025, che identifica gli impianti agrivoltaici proprio come sistemi con moduli adeguatamente elevati dal suolo.
Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha ribadito la posizione del governo: «Non abbiamo mai detto no all'energia rinnovabile, abbiamo detto che se devono essere installati nuovi impianti devono consentire l'attività agricola». La sentenza, per lui, conferma che «avevamo ragione noi».
Cosa rischiava un'impresa con un progetto a terra già avviato
I ricorsi al TAR Lazio erano stati presentati da società del settore energetico che avevano in corso progetti di impianti agrivoltaici non avanzati — quelli con moduli a terra, per intenderci — e contestavano il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 sulle aree idonee.
La sentenza della Consulta consolida lo stop per quella tipologia di progetti. Nessuna sorpresa: già le linee guida del 2022 del Ministero della transizione ecologica distinguevano tra agrivoltaico avanzato (sopraelevato) e tradizionale (a terra). Chi ha investito in progettazione su terreni agricoli per impianti a terra senza rientrare nelle deroghe previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 si trova ora con un quadro normativo che rende l'autorizzazione impossibile.

Le deroghe esistono e la Corte le ha richiamate esplicitamente: in aree specifiche individuate dal legislatore, gli impianti a terra possono ancora essere autorizzati.
Due strade per il credito e gli incentivi
La decisione restringe le opzioni tecnologiche, ma non chiude l'accesso agli strumenti di finanza agevolata. Per le imprese agricole, il messaggio operativo è netto:
- Progetti agrivoltaici sopraelevati restano nel perimetro delle soluzioni bancabili. Coldiretti e Filiera Italia hanno parlato di «soluzioni innovative», citando anche il ruolo delle comunità energetiche come modello virtuoso per generare nuove opportunità di reddito.
- Progetti a terra su suolo agricolo, fuori dalle deroghe, vanno riesaminati: il rischio è il blocco autorizzativo e la perdita del capitale già investito in sviluppo.
Il punto critico per chi fa impresa è la certezza del diritto. La Corte ha confermato che il criterio per stabilire il divieto è la classificazione urbanistica dei terreni, non il loro utilizzo concreto. In pratica: un terreno incolto ma classificato agricolo nei piani urbanistici è soggetto al divieto. Un terreno effettivamente coltivato ma con classificazione diversa potrebbe non esserlo. Per chi sta valutando un investimento, la verifica catastale e urbanistica è il primo passo da fare questa settimana.
Il bilanciamento che guida le scelte operative
La sentenza non è scritta contro le rinnovabili. La Corte ha dichiarato che la disciplina realizza «un bilanciamento non manifestamente irragionevole» tra due interessi entrambi coperti dalla tutela costituzionale dell'ambiente: da un lato la transizione ecologica, dall'altro la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture e della biodiversità.
Per un'impresa, questo significa che il legislatore — e i giudici — considerano il suolo agricolo un bene da preservare anche quando è temporaneamente non coltivato. La scelta di dove e come installare pannelli non può prescindere dalla destinazione urbanistica formale del terreno.
Chi opera con partita IVA nel settore delle rinnovabili deve aggiornare la due diligence sui terreni: la classificazione urbanistica è l'ago della bilancia, non lo stato di fatto del fondo. E va verificata la presenza di deroghe puntuali prima di avviare qualunque iter autorizzativo.
Fonti
- Agenfood.it
- Efanews.eu
- Agricolae.eu
- Cosa decide la Consulta sul fotovoltaico a terra nei campi
- Terraevita.edagricole.it
- Agricolae.eu
- Pv-magazine.it
- Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2026, n. 127


