SRL Semplificata (SRLS): Cos’è, Vantaggi, Statuto, Costi e Come Costituirla

La Costituzione Italiana sancisce all’articolo 41 “la libertà di impresa”, vale a dire la libertà di svolgere attività imprenditoriale, sia in forma individuale che associata. Le società possono avere fine utilitaristico, come le cooperative, o lucrativo. Le società a carattere lucrativo si distinguono, a loro volta, in base al grado di autonomia patrimoniale in:

  • Società di persone, in tal caso dei debiti sociali risponde non solo la società con il proprio patrimonio, ma anche i soci con il loro patrimonio personale (autonomia patrimoniale imperfetta);
  • Società di capitali, in tal caso dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio precostituito (autonomia patrimoniale perfetta).

Srl Semplificata: Cos’è

La Srl semplificata è una società di capitali ad autonomia patrimoniale perfetta, sorta nel 2012 in seguito al “Decreto Liberalizzazioni n.1”, e disciplinata dall’articolo 2463 bis del codice civile. Tale società nasce con lo scopo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani under 35. Tale limite di età è stato, poi, abolito, in particolare, per favorire le persone di mezza età, per le quali si è registrata statisticamente la difficoltà, una volta rimaste senza impiego di reinserirsi nel mondo del lavoro, in quanto la loro età fa sì che essi siano ancora giovani da non poter accedere alla pensione, e non più tanto giovani da permettersi di poter accedere a qualsiasi qualifica lavorativa.

Vantaggi, costi e come costituirla

I costi di apertura di una Srl semplificata sono inferiori agli € 500,00 e diversi sono vantaggi economici e fiscali:

  • Esenzione delle spese notarili, dei diritti e bolli per l’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Patrimonio di apertura a partire da un min. di 1 euro ad un max di 9.999 euro;
  • Autonomia patrimoniale perfetta, si tratta di una netta separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci costituenti.

L’autonomia patrimoniale perfetta, dunque, fa sì che esse si qualifichino come società a responsabilità limitata, ne consegue che in caso di eventuali debiti sociali, si potrà giudizialmente attaccare solo il patrimonio societario precostituito. La Srl semplificata può essere pluripersonale quando è costituita da più soci, o unipersonale cioè composta da un unico socio imprenditore.
Il socio unico gode della responsabilità limitata della società, a meno che oltre che socio egli non rivesta, anche, la qualifica di amministratore pro tempore della stessa, in tal caso in quanto amministratore nell’eventualità di debiti sociali, egli potrà essere perseguibile con il proprio patrimonio personale, alla strega dell’articolo 146 della “Legge Fallimentare”. Chiariti i costi e i vantaggi della Srl semplificata, la domanda ora è: come fare per costituirla? eccoti, qui di seguito, i passaggi per l’apertura di una Srl semplificata:

  • Redazione atto costitutivo della società;
  • Apertura Partita IVA e pec aziendali;
  • Iscrizione al Registro delle imprese.

Nell’eseguire tali passaggi devi, tuttavia, rispettare i requisiti minimi ed obbligatori sanciti all’articolo 2643 bis del codice civile, ai fini della costituzione di una Srl semplificata:

  • Il capitale patrimoniale di partenza deve essere minimo 1 euro e max 9.999;
  • La denominazione sociale deve contentere la sigla in acronimo”SRLS”;
  • L’atto pubblico costituente la società deve essere sottoscritto dal notaio e deve indicare i nomi degli amministratori pro tempore della società, nonchè dei soci.

La presenza del notaio, è stata, tuttavia, resa facoltativa a partire dal 2016 con il “Decreto del Ministero dello Sviluppo economico”. il Decreto ha previsto la facoltà di poter costituire una Srls collegandosi semplicemente online al sito del Registro delle imprese.

SRL Semplificata

SRL Semplificata

Le differenze tra una Srl semplificata e una Srl tradizionale

Le differenze tra una Srl semplificata e una Srl tradizionale hanno carattere economico e giuridico. La Srl tradizionale è subordinata ai requisiti minimi ed obbligatori sanciti all’articolo 2463 del codice civile:

  • Un patrimonio di partenza di almeno 10.000 euro, a differenza della Srl semplificata, dove il capitale si può aggirare tra un min. di 1 euro ed un max di 9.999 euro;
  • I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche, nella Srl semplificata solo persone fisiche;
  • I costi di apertura di una Srl tradizionale sono maggiori rispetto ad una Srl semplificata, vi sono da aggiungere i costi del notaio, che in questo non è gratuito, e dei diritti reali e bolli per l’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Lo statuto costitutivo la società se in entrambi i casi deve seguire dei modelli indicati dalla Legge, eppur vero che nel caso delle Srl tradizionali, i soci hanno la libertà di stabilire le regole di gestione societarie a differenza delle Srl semplificate, che anche in questo sono vincolate dalla Legge.
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