Split payment prorogato al 30 giugno 2029: cosa devono fare le imprese

Con la decisione di esecuzione UE 2026/1728, pubblicata il 15 luglio 2026, lo split payment resta in vigore fino al 30 giugno 2029. Per i fornitori della Pubblica Amministrazione e delle società controllate significa altri tre anni di gestione separata dell’IVA: l’imposta non si incassa in fattura, ma il diritto al rimborso prioritario dei crediti maturati riduce il rischio di sofferenza finanziaria. Ecco cosa cambia – e cosa no – per imprese e partite IVA che lavorano con il pubblico.

Chi deve applicare lo split payment (e chi ne è escluso)

Il meccanismo riguarda le operazioni verso acquirenti pubblici e soggetti ad alta partecipazione statale. Ogni azienda o professionista che vende beni o servizi a queste realtà deve emettere fattura con scissione dei pagamenti. L’elenco dei cessionari/committenti tenuti ad applicarlo comprende:

  • Pubbliche amministrazioni (individuate dall’indice IPA)
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona
  • Fondazioni partecipate da PA per almeno il 70% del fondo di dotazione
  • Società controllate dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri
  • Società controllate direttamente o indirettamente da PA o dagli enti precedenti
  • Società partecipate per almeno il 70% da PA o dagli enti sopra indicati

Esclusioni importanti per chi opera in regimi semplificati. Sono esonerati dallo split payment i fornitori che adottano il regime forfettario o dei minimi, i professionisti con ritenuta d’acconto e i soggetti che già applicano il reverse charge: in questi casi l’IVA gravante sull’operazione non segue le regole della scissione. Per tutti gli altri, invece, l’obbligo si attiva in base al committente, non alla natura del bene o servizio venduto.

Dal 1° luglio 2025 sono uscite dal perimetro le società quotate nell’indice FTSE MIB. Se si forniscono questi soggetti, dal 2025 si applica l’IVA ordinaria, con l’imposta incassata normalmente dal venditore. La proroga al 2029 non modifica questa semplificazione.

Meccanismo: chi versa l’IVA e come

Lo split payment inverte il flusso dell’imposta. L’acquirente (pubblica amministrazione o società tenuta) versa l’IVA direttamente su un conto corrente dell’erario, senza transitare dal fornitore. Per l’impresa cedente o prestatrice, l’imposta non entra nella disponibilità del fornitore: la fattura riporta l’imponibile e l’aliquota, ma il versamento dell’IVA avviene direttamente dal committente sull’erario.

La sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino ha ribadito il 17 giugno 2026 che il meccanismo «è considerato uno strumento molto efficace nel contrasto all’evasione fiscale, garantendo il versamento dell’IVA e, dunque, favorendo il rispetto degli obblighi fiscali». Per l’impresa, tuttavia, questo significa un flusso di cassa da presidiare con attenzione.

Rimborso IVA prioritario: l’ancora di salvezza per i fornitori

Non incassando l’IVA sulle vendite, molte imprese accumulano crediti IVA strutturali – perché l’imposta sugli acquisti continua a essere pagata. Per evitare crisi di liquidità, la normativa riconosce a questi soggetti il diritto al rimborso prioritario del credito IVA, almeno per la quota generata dalle operazioni in split payment. Le domande vengono trattate con precedenza rispetto a quelle ordinarie, riducendo i tempi di attesa.

Cosa fare in concreto. Le aziende che fatturano in modo continuativo alla PA devono presidiare tre aspetti:

Monete d'oro divise in due gruppi su scrivania di marmo, scissione dei pagamenti IVA per fornitori della Pubblica Amministrazione
Con lo split payment l'IVA resta separata dal corrispettivo per i fornitori PA, proroga al 2029 con rimborso prioritario dei crediti.
  • Tempestività della richiesta: presentare l’istanza di rimborso non appena maturato il credito, evitando accumuli eccessivi.
  • Tracciabilità interna: tenere separate le registrazioni dei crediti da split payment rispetto agli altri, per agevolare la rendicontazione.
  • Monitoraggio dei tempi: verificare periodicamente lo stato della pratica, perché i tempi effettivi di erogazione restano variabili e possono incidere sul capitale circolante.

L’onere amministrativo non è eliminabile, ma un presidio organizzato consente di ridurre l’impatto sul saldo finanziario.

Cosa cambia con la proroga: continuità senza interruzioni

La decisione UE 2026/1728, adottata il 10 luglio 2026, ha effetto dal 1° luglio 2026. In questo modo non c’è soluzione di continuità: nessun buco normativo tra la scadenza precedente del 30 giugno 2026 e l’entrata in vigore della nuova autorizzazione. Le imprese non hanno dovuto modificare i sistemi di fatturazione né i software gestionali.

L’Italia aveva chiesto una proroga fino al 31 dicembre 2029, ma il Consiglio dell’Unione europea ha concesso uno scadenzario più breve, al 30 giugno 2029. La relazione che l’Italia deve presentare alla Commissione – con l’analisi dell’efficacia della misura e dello stato dei rimborsi – è prevista entro il 30 settembre 2027.

La proroga non modifica l’ambito soggettivo: restano dentro i soggetti già previsti dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972. L’unica variazione recente – l’uscita delle società FTSE MIB – era già operativa dal 2025 e rimane confermata.

Perché la proroga tocca da vicino le imprese

Per una PMI o un professionista con partita IVA che lavora con enti pubblici o società a controllo pubblico, la conferma dello split payment elimina l’incertezza normativa di breve periodo. Sapere che il regime resta in vigore per altri tre anni consente di pianificare la gestione dei crediti IVA e di organizzare i flussi di cassa senza continue rinegoziazioni contrattuali.

L’aspetto più delicato rimane il blocco di liquidità: l’imposta sugli acquisti continua a uscire, mentre quella sulle vendite non entra mai. Il rimborso prioritario attutisce il problema, ma il rischio di esposizioni finanziarie eccessive si combatte solo con una calendarizzazione attenta delle domande. Le imprese con una quota rilevante di fatturato verso la PA sono le più esposte e devono integrare la variabile “rimborso IVA” nella pianificazione di tesoreria.

Sul fronte opposto, la continuità dello split payment conferma un quadro di compliance semplificata per l’acquirente pubblico, riducendo i comportamenti evasivi nei settori più a rischio e tutelando la concorrenza leale. Per i fornitori virtuosi, questo significa operare in un mercato con minori distorsioni.

Uno sguardo al futuro. L’obbligo di monitoraggio che l’Italia dovrà assolvere nel 2027 – proprio sul funzionamento dei rimborsi e sui tempi effettivi – potrebbe portare a futuri aggiustamenti. Tenere traccia dei propri dati (crediti richiesti, giorni di attesa, eventuali criticità) non è solo una buona prassi gestionale: può diventare uno strumento per contribuire a una valutazione trasparente della misura e, se necessario, per rappresentare le esigenze delle imprese presso le istituzioni.

Fonti

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