Split payment prorogato al 2029: cosa devono fare le imprese dal 1° luglio

La proroga dello split payment è realtà. Il MEF ha confermato con il comunicato n. 77 del 30 giugno 2026 che la scissione dei pagamenti IVA prosegue senza interruzioni fino al 30 giugno 2029. Per i titolari di partita IVA che fatturano verso la Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti obbligati, il passaggio dal 30 giugno al 1° luglio non ha portato nessun ritorno al regime IVA ordinario: le fatture emesse da oggi continuano a seguire le stesse regole di ieri.

Il dato centrale per un imprenditore non è tanto la proroga in sé — già attesa — quanto la certezza dell'orizzonte temporale: tre anni pieni durante i quali non ci saranno cambi di passo normativo. Il rovescio della medaglia resta il credito IVA che molte imprese accumulano non incassando l'imposta in fattura, un tema su cui la stessa Commissione europea ha acceso un faro, chiedendo all'Italia un monitoraggio sui tempi di rimborso.

Dal 1° luglio 2026 le fatture non cambiano: nessun ritorno all'IVA ordinaria

La proposta di decisione COM(2026) 281 final, adottata dalla Commissione europea il 17 giugno 2026, estende l'autorizzazione a derogare all'art. 395 della direttiva IVA. Il via libera definitivo del Consiglio UE è atteso per il 10 luglio 2026, ma gli effetti decorrono già dal 1° luglio: il MEF ha garantito la continuità applicativa in attesa della chiusura formale dell'iter.

Per chi emette fatture oggi, questo significa due cose molto concrete:

  • Nessun adeguamento tecnico: i sistemi di fatturazione elettronica e i tracciati XML restano esattamente come prima. Non serve modificare il software gestionale né aggiornare anagrafiche cliente.
  • Niente doppio regime a cavallo di trimestre: le fatture con data 30 giugno e quelle con data 1° luglio seguono la stessa disciplina. Il rischio di un "buco" normativo di qualche settimana, con le imprese costrette a rincorrere circolari interpretative, è scongiurato.

La sottosegretaria MEF Sandra Savino, durante le interrogazioni alla Camera del 17 giugno, ha ribadito che lo split payment è considerato «uno strumento molto efficace nel contrasto all'evasione fiscale». La misura agisce in tandem con la fatturazione elettronica, consentendo all'Amministrazione di incrociare i dati e bloccare sul nascere i mancati versamenti.

Chi è obbligato e chi no: le verifiche da fare adesso

La platea dei soggetti obbligati non è cambiata. Restano dentro tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le fondazioni e le società controllate o partecipate da PA per almeno il 70 per cento, come previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972.

Le società quotate nell'indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro il 1° luglio 2025, quindi per le fatture emesse da quella data verso queste società si applica già il regime IVA ordinario: su questo punto la proroga attuale non cambia nulla.

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La proroga dello split payment offre alle imprese un orizzonte triennale di certezza fiscale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono esclusi dallo split payment e restano tali:

  • i contribuenti in regime forfettario e dei minimi;
  • i professionisti che applicano la ritenuta d'acconto;
  • i soggetti che operano in reverse charge, per i quali l'IVA è già a carico del committente;
  • le operazioni all'esportazione non imponibili e quelle rientranti in regimi IVA speciali.

L'indicazione operativa più importante per un'impresa è la verifica puntuale sugli elenchi ufficiali. Il Dipartimento delle Finanze pubblica e aggiorna l'elenco delle società e degli enti tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti (le PA sono invece sull'IPA, all'indirizzo www.indicepa.gov.it). Affidarsi alla memoria del rapporto commerciale è un errore: un cliente può entrare o uscire dalla platea da un anno all'altro, e sbagliare regime su una fattura espone a contestazioni.

Il nodo liquidità: credito IVA e rimborsi prioritari

Qui si gioca la partita vera per molte partite IVA. Con lo split payment il fornitore emette fattura con IVA esposta ma non la incassa: a versare l'imposta direttamente all'Erario è il committente pubblico, che paga all'impresa il solo imponibile. Il risultato è che le aziende fornitrici della PA maturano sistematicamente posizioni a credito IVA.

Il credito ha diritto al rimborso in via prioritaria, ma la stessa Commissione europea, nel circoscrivere la proroga al 30 giugno 2029 invece della scadenza di fine 2029 chiesta dall'Italia, ha inserito una richiesta esplicita: una relazione di monitoraggio sui tempi dei rimborsi IVA ai fornitori. È il segnale che Bruxelles considera il rischio liquidità il punto debole del meccanismo.

Cosa può fare concretamente un'impresa:

  1. Monitorare trimestralmente la posizione IVA e attivarsi subito per il rimborso non appena maturato il credito, senza aspettare la dichiarazione annuale.
  2. Verificare i presupposti per il rimborso trimestrale (art. 30, comma 3, DPR 633/1972), che scatta quando l'aliquota media degli acquisti supera quella delle vendite o quando si realizzano operazioni non imponibili per almeno il 25% del volume d'affari.
  3. Presidiare la documentazione: più dettagliata è la tracciabilità, più rapido sarà il controllo e l'erogazione.

L'analisi: 12 anni di split payment, ma la partita dei rimborsi è ancora aperta

Introdotto dalla legge n. 190 del 2014, lo split payment compie di fatto 12 anni. Il dato da osservare è che lo split payment è stato prorogato ancora una volta, e la Commissione europea ha fatto capire — collocando la scadenza a metà 2029 e non a fine anno — che dovrebbe trattarsi dell'ultima estensione.

Un calcolo utile per chi pianifica gli investimenti: con un orizzonte certo fino a giugno 2029, un'impresa che oggi firma un contratto triennale di fornitura con la PA sa che per tutta la durata del contratto non ci saranno scossoni normativi sul meccanismo di versamento IVA. Tre anni di prevedibilità, in un contesto fiscale italiano dove le regole cambiano spesso a metà esercizio, sono un asset da mettere nel business plan.

Il punto critico su cui l'attenzione Ue potrebbe cambiare le carte in tavola riguarda proprio i rimborsi: se l'Italia non dimostrerà di aver accorciato i tempi di liquidazione dei crediti IVA, la richiesta di una ulteriore proroga nel 2029 sarà molto più difficile da ottenere. Le imprese che oggi accumulano credito IVA farebbero bene a considerare questo rischio: un ritorno improvviso al regime ordinario nel 2029, senza una riforma strutturale del meccanismo, lascerebbe scoperto il problema liquidità.

Fonti

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