Split Payment IVA: Cos’è, come Funziona e come Applicarlo in Fattura

In tanti avranno sentito parlare dello split paymanet ma per molti il significato di questo termine di derivazione inglese non è ancora chiaro dal punto di vista fiscale. Split payment, in inglese letteralmente, significa pagamento diviso. E’ stata la Legge di Stabilità nel 2015 ad introdurre lo split payment, come nuovo modo di liquidazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Sostanzialmente si applica nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione e prevede che sia quest’ultima a pagare direttamente l’imposta attinente al rapporto, capovolgendo la regola ordinaria di liquidazione dell’Iva che invece vuole che sia il fornitore ad addebitare in fattura l’Iva al cliente e versarla poi all’Erario. Lo split payment introdotto, come già anticipato, con la Legge di Stabilità è stato riformato con il Decreto Legge 50/2017 e di recente ulteriormente ampliato con il Decreto Legge 148/2017. Questo nuovo meccanismo caratterizzerà i rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese fino al 2020.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dello split payment

Questo nuovo meccanismo di liquidazione dell’Iva deve essere applicato solo ai rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese e i soggetti obbligati, sono:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • fondazioni la cui partecipazione da parte della Pubblica Amministrazione non deve essere inferiore al 70% del patrimonio complessivo;
  • società controllate da pubbliche amministrazioni;
  • società quotate in Borsa e rispettivamente registrate nel più importante indice azionario della borsa italiana (FTSE MIB).

Dal punto di vista oggettivo, lo split payment non si applica alla cessione di beni e alla prestazione di servizi che hanno come destinatario la Pubblica Amministrazione e che riguardano:

  • operazioni particolari che non prevedono l’indicazione dell’Iva in fattura;
  • operazioni esenti da Iva;
  • piccole spese documentate con il rilascio di una ricevuta fiscale;
  • operazioni soggette a reverse charge o inversione contabile, il particolare meccanismo che prevede che sia il cliente a versare l’Iva all’Erario, mediante l’emissione di un’autofattura, mentre il fornitore emetterà normale fattura ma senza addebito dell’Iva al cliente.

In pratica si prevede che là dove vi siano i requisiti per applicare sia il reverse charge che lo split payment prevale l’applicazione del reverse charge sullo split payment.

Come applicare lo split payment Iva in fattura

Questo nuovo meccanismo di liquidazione dell’Iva è volto a evitare l’evasione dell’imposta. Ma come deve essere applicato lo split payment in fattura? Il meccanismo è semplice. Tutti i privati che intrattengono rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione devono emettere fattura elettronica che riporterà necessariamente la dicitura “scissione dei pagamenti” e verrà registrata nel libro dei corrispettivi.

Una volta creata la fattura in formato XML e applicata la relativa firma digitale, il privato invia la fattura online con un messaggio, attraverso l’utilizzo di Posta Elettronica Certificata, all’apposito Sistema gestito dall’Agenzia delle Entrate che effettua i relativi controlli e successivamente inoltra la fattura alla Pubblica Amministrazione destinataria. Non vengono più considerate valide le fatture emesse in formato cartaceo nei rapporti con la PA.

Nel caso in cui il privato, nell’emissione della fattura elettronica, non riporta correttamente la dicitura “scissione dei pagamenti” andrà incontro a delle sanzioni amministrative il cui importo varia dai 1000 agli 8000 euro. Mentre se è la Pubblica Amministrazione a omettere o ritardare il versamento dell’Iva, questa sarà soggetta ad una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto.

Decreto Legge 50/2017 e split payment per professionisti

A partire dall’1 luglio 2017, il meccanismo dello split payment si è esteso anche ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con la PA. In questo caso questi ultimi riceveranno il corrispettivo dal cliente, non comprensivo dell’Iva e della ritenuta d’acconto ma allo stesso tempo avranno il beneficio di non essere tenuti a versare l’Iva all’Erario per le singole operazioni, cui cliente sia la Pubblica Amministrazione.

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