Il decreto interministeriale del 22 giugno 2026 trasforma il SIISL in un canale di selezione per le imprese dei settori coperti dalla formazione all'estero. Non introduce un nuovo adempimento per chi ha partita IVA: gli obblighi di attivazione, contatto e informativa restano in capo ai soggetti proponenti dei corsi. Per un titolare d'impresa, la novità è un bacino di curricula precompilati da consultare prima che il profilo venga archiviato automaticamente.
Il flusso che porta i CV nel SIISL
Il cuore della novità è un flusso automatico di dati: i nominativi dei lavoratori formati all'estero passano dalla Piattaforma Ingressi Formati all'Estero (PIF) al SIISL, il profilo viene completato dai soggetti proponenti e il lavoratore lo attiva con un link di verifica. Solo a quel punto il sistema genera il curriculum precompilato.
Il provvedimento attua l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025. Non si tratta di un'iscrizione generalizzata: riguarda esclusivamente i cittadini che hanno completato con esito positivo percorsi di istruzione, formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, nell'ambito dei programmi previsti dall'articolo 23 del Testo Unico Immigrazione.
I soggetti proponenti accedono con SPID o CIE, integrano i dati di contatto e il sistema invia al lavoratore una notifica per attivare il profilo. Una volta attivato, il SIISL genera un curriculum precompilato con la formazione svolta, il settore professionale di destinazione e il livello di conoscenza della lingua italiana. Per l'impresa, questo significa poter valutare competenze già censite senza doverle ricostruire da zero.
Il curriculum non è visibile a tutte le aziende: viene mostrato ai datori di lavoro dei settori coerenti con il percorso completato. È un matching mirato, non un elenco aperto. C'è un passaggio che incide sulla visibilità: se il soggetto proponente non inserisce l'indirizzo e-mail corretto, o se il lavoratore non conferma il link di verifica, il profilo non si attiva. I 15 giorni indicati dal decreto servono proprio a sollecitare il completamento: un profilo non attivato, per l'impresa, semplicemente non compare.
I due paletti temporali che l'azienda deve conoscere
Il profilo nel SIISL non è permanente: viene archiviato automaticamente se il nulla osta non è richiesto entro 12 mesi dalla fine del corso o se il permesso di soggiorno è scaduto da oltre 180 giorni. Per l'impresa, significa che la disponibilità di un candidato è legata a due scadenze.
| Condizione | Effetto sul profilo SIISL |
|---|---|
| Nulla osta non presentato entro 12 mesi dalla conclusione della formazione | Archiviazione automatica |
| Permesso di soggiorno scaduto da oltre 180 giorni | Archiviazione automatica |
Per l'impresa questo significa che un candidato individuato oggi può sparire dalla piattaforma se la procedura di ingresso non avanza. I 180 giorni equivalgono a circa sei mesi; i 12 mesi sono il primo filtro temporale. Se un corso si conclude il 30 settembre 2026, i 12 mesi portano la scadenza al 30 settembre 2027. Una volta archiviato, il profilo non è più visibile ai datori di lavoro né a patronati e CAF.
Cosa può fare oggi un'impresa interessata
Per un'impresa che cerca personale già formato, la decisione operativa è triplice: verificare la compatibilità settoriale, controllare le scadenze e usare il SIISL come pre-screening, non come assunzione automatica. Il decreto non sostituisce le procedure sull'immigrazione né determina automaticamente l'ingresso in Italia, quindi l'impresa deve comunque seguire l'iter ordinario.
- Verificare la compatibilità di settore: il profilo è visibile solo ai datori di lavoro operanti nei settori di riferimento della formazione svolta.
- Controllare la finestra temporale: 12 mesi per il nulla osta e 180 giorni di tolleranza dopo la scadenza del permesso.
- Trattare il SIISL come pre-screening: il curriculum precompilato aiuta a individuare competenze, ma l'inserimento in azienda richiede comunque le procedure ordinarie.
- Ricordare che l'obbligo esplicito di informare il lavoratore sul trattamento dei dati personali resta in capo al soggetto proponente.
La novità interessa soprattutto le imprese che operano in settori dove la disponibilità di personale formato è un collo di bottiglia. Per chi assume, il vantaggio è anche procedurale: chi completa questi percorsi può, ricorrendone le condizioni, entrare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Poter consultare curricula già strutturati per settore riduce il tempo tra la segnalazione del lavoratore e la valutazione dell'azienda.
Se l'azienda individua un profilo ma il lavoratore non risulta attivo, la strada indicata dal decreto passa dal soggetto proponente, che deve verificare i recapiti e, decorsi 15 giorni dalla notifica, sollecitare l'interessato. In pratica, chiedere al soggetto proponente lo stato dell'attivazione può evitare di aspettare un curriculum che non è ancora visibile.
Il rovescio è che la visibilità non è stabile: dipende dall'attivazione del profilo, dall'avanzamento della richiesta di nulla osta e dalla validità del permesso di soggiorno. Chi vuole usare questo canale deve inserirlo nella propria routine di selezione, non considerarlo un archivio statico. Il dato pratico per il titolare di impresa è uno solo: il profilo giusto va valutato prima che una delle due archiviazioni automatiche lo renda invisibile.


