Ritenuta d’Acconto: Cos’è, come Funziona, Calcolo e Quando si Applica

Il sistema fiscale italiano prevede che per molte tipologie di prestazioni di lavoro e per alcune forme di investimento la tassazione sia eseguita sotto forma di ritenuta d’acconto, cioè colui che versa il compenso, la retribuzione, deve trattenere una quota e versarla al fisco al posto del contribuente vero e proprio. Questa è la ritenuta d’acconto.

Come funziona la ritenuta d’acconto

La prima cosa che devi sapere è che nell’ordinamento italiano sono previste diverse tipologie di ritenute d’acconto ma le più conosciute sono quelle relative alla prestazioni di lavoro autonomo e occasionali. In questo caso il soggetto che richiede la prestazione di lavoro deve versare il compenso pattuito trattenendo il 20% a titolo di acconto IRPEF o IRES, in questo caso si parla di “sostituto”. Questo importo deve essere versato all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni. A colui che riceve il compenso “sostituito” deve essere invece rilasciato un certificato nel quale è specificato il compenso versato e la quota trattenuta. Questa certificazione sarà poi oggetto di dichiarazione dei redditi.

Se dalla dichiarazione emerge che il contribuente rientrava in una fascia di tassazione più elevata e quindi deve versare ulteriori imposte, spetterà a lui versarle. Proprio per questo si parla di ritenuta d’acconto per differenziarla dal saldo. Potrebbe però anche accadere il contrario e cioè che le tasse versate in qualità di ritenuta d’acconto in realtà non erano dovute o comunque erano dovute in misura minore, in questo caso l’agenzia che ha riscosso dovrà restituire al contribuente, o meglio al sostituito, le somme eccedenti.

Quando si applica

Questa soluzione adottata dal legislatore italiano costituisce un modo per indurre i contribuenti a versare quanto dovuto. Per colui che versa il compenso, infatti, c’è poca differenza tra versarlo per intero al lavoratore autonomo o occasionale oppure trattenere una quota per l’erario, anzi la seconda soluzione è preferibile perché evita di incorrere in sanzioni legate al mancato adempimento di quello che per lui costituisce un obbligo.

La ritenuta d’acconto oltre ad essere applicata sulle prestazioni di lavoro occasionale di coloro che non hanno partita IVA, sono applicate anche nel caso di:
– compensi erogati in favore di amministratori di condominio;
– partecipazioni agli utili per i contratti di associazione in partecipazione;
– reddito prodotto dagli utili ricavati dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti, introiti derivanti dalla cessione dei diritti d’autore;
– introiti derivanti da commissioni, attività di mediazione, agenzia, rappresentanza di commercio.

Come si versa la RA

La ritenuta d’acconto deve essere versata dal sostituto entro il 16 del mese successivo rispetto a quello in cui sono stati erogati i compensi. Il pagamento si effettua con il modello F24 indicando anche il codice esatto per individuare il tipo di prestazione. Ad esempio per le collaborazioni dei lavoratori autonomi o delle prestazioni occasionali si usa il codice 1040. I versamenti in ritenuta d’acconto devono essere documentati infine nelle dichiarazioni 770 o nelle Certificazioni Uniche dei compensi con ritenuta d’acconto. Deve essere, infine, detto che devono essere esentati dalla procedura della ritenuta d’acconto coloro che hanno aderito al sistema fiscale del regime agevolato dei minimi o al regime forfettario.

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