Il ravvedimento operoso è un istituto di diritto tributario grazie al quale il contribuente che abbia commesso degli errori nel calcolo delle imposte da versare, abbia omesso alcune voci di reddito o si sia addirittura dimenticato di presentare determinate dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalla legge, può ravvedersi (come dice appunto l’istituto stesso) limitando così le sanzioni derivanti da eventuali accertamenti fiscali.
Cos’è il ravvedimento operoso?
La legge di stabilità del 2015 è intervenuta sul ravvedimento operoso rinnovandolo. Un’istituto decisamente utile al contribuente ma per molti ancora sconosciuto. Iniziamo con il dire che il ravvedimento operoso permette al contribuente che abbia omesso o compiuto degli errori, in fase di versamento dei tributi, dovuti a delle inosservanze, mancanze o omissioni nella presentazione delle comunicazioni obbligatorie oppure nella presentazione delle dichiarazione dei redditi o di altri tributi, di rimediare a questa situazione sanando la propria posizione con il Fisco e limitando anche le conseguenze derivanti dall’applicazione delle relative sanzioni e interessi.
È importante ricordare che il ravvedimento operoso da parte del contribuente deve avvenire prima dell’accertamento da parte del Fisco, perché in quest’ultimo caso non sarà più possibile far ricorso all’istituto. Il suo perfezionamento però si verifica solo con l’effettivo pagamento del tributo omesso o con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Una volta fatto ricorso all’istituto del ravvedimento operoso il contribuente dovrà versare, oltre al tributo omesso, anche le sanzioni e gli interessi di mora che vengono calcolati tenendo conto dei giorni di ritardo.
Come funziona il ravvedimento operoso e come calcolarlo?
Per capire come funziona il ravvedimento operoso occorre distinguere tra i diversi tipi di ravvedimento:
- ravvedimento operoso detto sprint che si ha quando il contribuente regolarizza la propria posizione entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza;
- ravvedimento operoso definito breve che si ha quando il contribuente regolarizza la propria posizione con il Fisco tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza;
- ravvedimento operoso detto medio che si ha quando il contribuente regolarizza la propria posizione con il Fisco dal trentunesimo al novantesimo giorno dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo o per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ravvedimento operoso lungo che si ha quando il contribuente regolarizza la propria posizione con il Fisco entro due anni dalla scadenza;
- ravvedimento operoso definito lunghissimo e introdotto di recente che si ha quando il contribuente adempie ai propri obblighi contributivi con il Fisco anche dopo i due anni dalla scadenza purché avvenga prima dell’accertamento e della richiesta di liquidazione da parte del Fisco.
A seguito del mancato adempimento, entro i termini previsti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni e il relativo versamento dei tributi, il contribuente è tenuto al pagamento degli interessi di mora e delle sanzioni pari al 30% dell’importo che doveva essere versato a titolo d’imposta. Grazie al ravvedimento operoso, il contribuente può ottenere una notevole riduzione delle sanzioni che saranno pari a:
- 0,2% per ogni giorno di ritardo in caso di ravvedimento entro il quattordicesimo giorno (sanzione dimezzata con decreto legislativo 158/2015);
- 3% se il ravvedimento avviene tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza prevista per l’adempimento (sanzione dimezzata con il decreto legislativo 158/2015);
- 3,33% se il contribuente regolarizza la propria posizione tra il trentunesimo e il novantesimo giorno (sanzione dimezzata con il decreto legislativo 158/2015);
- 3,75% se il ravvedimento avviene entro un anno dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento;
- 4,29% se il ravvedimento avviene entro due anni dalla scadenza prevista per l’adempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione oppure per il pagamento del tributo;
- 5% in caso di ravvedimento lunghissimo, oltre i due anni.
È necessario ricordare che il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso lungo o lunghissimo solo per per i tributi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (Irpef, Irap, Iva) e non anche per i tributi comunali come Tasi, Tari, Imu, bollo auto e così via. Inoltre, il Decreto Legislativo 158/2015 ha previsto il dimezzamento della sanzione se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento, di conseguenza:
- se il contribuente adempie entro 14 giorni dalla scadenza sarà assoggettato ad una sanzione non dello 0,2 ma dello 0,1 per ogni giorno di ritardo;
- se il contribuente adempie tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza sarà assoggettato ad una sanzione non del 3 ma dell’1,5%
- se il contribuente adempie tra il trentunesimo e il novantesimo giorno sarà assoggettato ad una sanzione non del 3,33 ma dell’1,67%.
I versamenti devono essere effettuati con il modello F24 nel quale dovranno essere distintamente indicati, con gli appositi codici di riferimento, l’imposta dovuta, gli interessi di mora maturati e le sanzioni applicate.