Per le imprese che usano i premi di produttività come leva retributiva, giugno 2026 chiude un'incertezza operativa rilevante: la soglia agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro e il nuovo tetto vale anche quando il dipendente sceglie di convertire il premio in welfare aziendale. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, eliminando il dubbio interpretativo che aveva bloccato la revisione di molti piani di compensation per il biennio 2026-2027.
Il regime agevolato 2026-2027 per i premi di produttività
La legge di Bilancio 2026 ha modificato il trattamento fiscale dei premi di risultato per gli anni 2026 e 2027: l'imposta sostitutiva scende all'1% e il limite massimo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro. Sono due modifiche che rendono questi strumenti retributivi significativamente più convenienti rispetto alla tassazione ordinaria.
Dal 2016, i lavoratori possono scegliere se ricevere il premio in denaro oppure convertirlo in benefit aziendali rientranti nell'articolo 51 del TUIR: previdenza complementare, rimborso spese scolastiche, assistenza familiare, buoni acquisto. La norma della legge di Bilancio 2026 modificava espressamente il comma 182 della legge n. 208/2015, senza citare il comma 184 che disciplina la conversione in welfare. Quella lacuna aveva generato un dubbio pratico diretto: il nuovo tetto da 5.000 euro si applicava anche ai benefit scelti in alternativa al denaro?
La risoluzione 22/E: il welfare è incluso nel tetto
Con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comma 184 richiama esplicitamente la disciplina dei commi precedenti, incluso il comma 182. Ne consegue che l'aumento a 5.000 euro si applica integralmente anche ai premi convertiti in welfare aziendale.
L'esempio che misura la portata: un dipendente che matura nel 2026 un premio di 4.500 euro e sceglie di destinarlo interamente a previdenza complementare e rimborso spese scolastiche può farlo rientrando nel tetto agevolato. La tassazione rimane all'1% sull'intero importo, identica a quella applicata al premio erogato in denaro. Tra i benefit ammissibili rientrano anche assistenza familiare e buoni acquisto, fermi restando i massimali specifici previsti per ciascuna categoria.

I vincoli operativi che ogni azienda deve rispettare
Il chiarimento dell'Agenzia non cancella i limiti preesistenti: li affianca. Ogni voce di welfare conserva i propri massimali fissati dall'articolo 51 del TUIR, che rimangono operativi indipendentemente dal tetto dei 5.000 euro sui premi di produttività. Un'esenzione generalizzata non esiste: ogni singolo benefit deve rientrare nella propria fattispecie con i propri tetti.
Prima di strutturare o aggiornare il piano retributivo, un'impresa deve verificare:
- che il premio rispetti le condizioni normative: accordo collettivo, obiettivi misurabili collegati a produttività, qualità o redditività dell'impresa;
- che ogni benefit scelto dal lavoratore rientri nelle fattispecie dell'articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, rispettandone i massimali specifici;
- che il totale agevolato non superi 5.000 euro nell'anno fiscale 2026 o 2027;
- che la documentazione — accordo aziendale, piano welfare, scelte formali dei lavoratori — sia coerente e tracciabile per eventuali controlli fiscali.
Impatto operativo: cosa cambia concretamente per l'azienda
Il passaggio da 3.000 a 5.000 euro rappresenta 2.000 euro aggiuntivi su cui l'imposta sostitutiva è fissata all'1%. Per le imprese che dispongono già di accordi sui premi di produttività, il 2026 offre margine aggiuntivo senza rinegoziare l'impianto contrattuale: basta verificare che l'accordo vigente consenta di beneficiare dell'innalzamento della soglia e che la documentazione sia aggiornata.
La conferma che il welfare rientra nel tetto rafforza la convenienza dei piani di benefit aziendali già attivi. Le imprese che hanno investito in queste strutture come alternativa ai premi monetari vedono ora confermata la piena agevolabilità anche su questo canale, senza necessità di modificare contratti in essere.
Un cenno per chi gestisce dipendenti nella pubblica amministrazione: l'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha confermato che il welfare finanziato con il Fondo risorse decentrate — inclusi i residui dell'anno precedente e le somme non spese per lavoro straordinario — può essere escluso dal reddito dei dipendenti pubblici, purché i benefit rientrino nell'articolo 51 del TUIR e la scelta sia formalizzata in contrattazione integrativa.
La finestra agevolata 2026-2027 è definita. Chi vuole massimizzarla ha due esercizi fiscali per strutturare gli accordi, comunicare le opzioni ai dipendenti e raccogliere la documentazione. Agire nel secondo semestre 2026 significa applicare il regime già nell'esercizio in corso.
Fonti
- Premi di risultato, fino a 5.000 euro anche in welfare aziendale (Lavoro e Diritti)
- Welfare dipendenti pubblici esente con fondi residui (PMI.it)
- Esenzione IRPEF pensioni: vittime del dovere e orfani di guerra (PMI.it)


