Mancano sei giorni all'entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), e per il titolare di partita IVA non si tratta di un adempimento fra tanti: dal 12 agosto 2026 chi immette imballaggi sul mercato UE deve aver già verificato la conformità dei materiali, la documentazione tecnica e il proprio ruolo nella filiera. L'aspetto più urgente riguarda gli imballaggi a contatto con alimenti, dove il mancato rispetto del divieto sui PFAS blocca la commercializzazione senza periodo transitorio per le scorte.
A dirlo è la normativa stessa: diversamente da altri obblighi del PPWR che scatteranno fra mesi o anni, per gli imballaggi alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche oltre i limiti consentiti non è previsto alcun esaurimento graduale. Le confezioni già nei magazzini prima del 12 agosto possono restare sul mercato, ma quelle immesse dopo quella data dovranno rispettare le soglie: 25 ppb per singola PFAS mirata, 250 ppb come somma, 50 mg/kg di fluoro totale.
Cosa scatta subito per bar, ristoranti e alimentari
Chi utilizza contenitori per asporto, vaschette, bicchieri, carte alimentari o pellicole destinate al contatto con cibi deve chiedere ai fornitori la dichiarazione di conformità UE che attesti l'assenza di PFAS oltre i limiti. Non è una verifica rimandabile: il PPWR non concede periodi transitori su questo punto, e le autorità di vigilanza del mercato possono contestare la non conformità già dal 12 agosto.
La stessa dichiarazione di conformità – documento cardine del nuovo sistema – va predisposta dal fabbricante, figura che il regolamento definisce in modo più ampio del passato. Se un esercente appone il proprio marchio sull'imballaggio o lo modifica in modo sostanziale, assume la qualifica di fabbricante con tutti gli obblighi conseguenti: valutazione di conformità, documentazione tecnica e dichiarazione UE. Per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato sotto i 2 milioni di euro) esiste una deroga: se il fornitore dell'imballaggio è stabilito nello stesso Stato membro, la responsabilità da fabbricante resta in capo a quest'ultimo.

Resta in vigore il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, già presente nella disciplina precedente.
Perché il magazzino non basta più
Guardare solo al 12 agosto sarebbe miope. Il PPWR è costruito come un percorso a tappe che ridisegna la gestione degli imballaggi fino al 2040, e alcune scadenze impattano direttamente sui costi operativi:
- 12 febbraio 2027: obbligo di consentire ai clienti l'uso di contenitori propri per alimenti e bevande da asporto, senza sovrapprezzi né condizioni sfavorevoli rispetto al monouso.
- 12 febbraio 2028: obbligo di offrire imballaggi riutilizzabili per l'asporto, con prezzi e condizioni non meno favorevoli.
- 1° gennaio 2030: divieto di imballaggi in plastica monouso per cibi e bevande consumati nei locali (vassoi, piatti, bicchieri, bustine per salse e zucchero) e obbligo di garantire che almeno il 10% delle bevande alcoliche e analcoliche sia in formato riutilizzabile.
- 2030: limite del 50% di spazio vuoto negli imballaggi multipli, da trasporto e per e-commerce – un vincolo che costringerà a rivedere il dimensionamento di scatole e riempitivi.
Nguyen Ngoc Sang, presidente dell'Associazione vietnamita degli imballaggi, sintetizza così la pressione sulle imprese: "L'economia vietnamita dipende fortemente dalle esportazioni e nessun prodotto può essere esportato senza imballaggio. Tuttavia, al momento mancano politiche di sostegno adeguate per il settore."
Una tensione che vale anche per le imprese italiane: Confcommercio Vicenza segnala che molti atti delegati e standard tecnici indispensabili per l'applicazione concreta del PPWR non sono ancora stati adottati, e il Governo italiano ha sollevato il problema in sede di Consiglio Ambiente UE.
Checklist operativa: sei cose da fare entro sei giorni
- Verificare gli imballaggi alimentari con i fornitori e ottenere la dichiarazione di conformità sui PFAS.
- Mappare tutti i materiali utilizzati: sacchetti, vaschette, contenitori per asporto, scatole, film.
- Identificare il proprio ruolo: semplice distributore, importatore extra-UE, titolare di marchio sull'imballaggio.
- Richiedere la documentazione tecnica aggiornata ai fornitori (schede tecniche, rapporti di prova).
- Conservare fatture e DDT degli imballaggi acquistati prima del 12 agosto 2026 per certificare le scorte pregresse.
- Avviare la pianificazione per il 2027: procedure interne per la gestione dei contenitori portati dai clienti e per l'offerta di imballaggi riutilizzabili.
Il PPWR non è un adempimento una tantum ma un cambio strutturale nella gestione degli imballaggi. Per le imprese, la partita si gioca nelle prossime settimane e si vince con la documentazione: chi arriverà al 12 agosto con dichiarazioni di conformità e schede tecniche in ordine non avrà interruzioni operative. Chi tratterà l'imballaggio come una commodity da acquistare al prezzo più basso rischia contestazioni e blocchi alla commercializzazione.
Fonti
- PPWR: condizioni per imballaggi alimentari esportati nell'UE
- Vietnam.vn
- Ansa.it
- PPWR: prime indicazioni operative per le imprese
- Fipe.it
- Cosa cambia per le imprese utilizzatrici
- Imballaggi: dal 12 agosto 2026 scattano i nuovi obblighi UE
- Ecodallecitta.it




