Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura esecutiva, sicuramente non la più conosciuta, con cui un creditore, definito sia come tale in forza di un titolo esecutivo, ovvero una sentenza, pittosto che un lodo arbitrale o decreto ingiuntivo, ha la facoltà di far espopriare forzatamente i beni di quello che viene identificato come il proprio debitore, quando i suddetti beni sono in possesso diretto di terzi, oppure gli crediti eventuali del debitore stesso verso terzi.
L’obiettivo di questo genere di pignoramento è quello di ottenere la vendita forzosa di cose del debitore, quando queste non sono presso il debitore stesso, ma presso altri. Un esempio pratico è quando un bene di proprietà del debitore viene da questi dato in locazione od in comodato d’uso ad altri, se il ricavato della locazione o del comodato è attribuito al debitore. E’ anche possibile pignorare, ovvero assegnare a favore del creditore, eventuali ulteriori crediti vantati dal debitore verso, appunto, terzi.
In cosa consiste l’atto di pignoramento
Nel pignoramento verso terzi, l’atto deve essere notificato sia al debitore stesso, sia al terzo coinvolto e contiene, in primis, la disposizione a non compiere atti o disposizioni sui beni, o sugli eventuali crediti, sottoposti al pignoramento. L’atto riporta sempre l’indicazione dei beni e dei crediti sottoposti a pignoramento e l’intimazione a non poterne disporre, se non per indicazione del giudice competente. L’atto inoltre contiene la citazione a comparire dal giudice e la data di udienza prevista.
Cosa è possibile pignorare?
Se i beni mobili presso terzi assoggettabili a pignoramento presso terzi sono facilmente intuibili ed individuabili, diverso è il pignoramento di somme, qui troverai le principali:
- Lo stipendio, la pensione oppure il TFR: sono pignorabili presso terzi se il datore di lavoro non ha ancora accreditato l’importo al dipendente, nei limiti però del quinto dello stipendio netto. Questo vale per ogni mese.
- L’affitto di una casa o di un appartamento: nel caso in cui il debitore abbia affittato un immobile, i canoni a lui versati dall’affittuario sono totalmente pignorabili: in questo caso sarà anche l’inquilino stesso a ricevere l’atto di pignoramento. L’affittuario quindi smetterà immediatamente di pagare il canone al debitore, ed attenderà l’ordine del giudice che lo autorizzerà finalmente a versare l’importo direttamente al creditore indicato nell’atto.
- Il conto corrente: che sia un conto bancario oppure postale, questo è pignorabile, nei limiti del triplo dell’assegno sociale, solo nel caso in cui le somme depositate provengano esclusivamente dallo stipendio o dalle pensione, altrimenti l’eccedenza proveniente da altre fonti di reddito può essere integralmente pignorata.