Ottava Salvaguardia INPS: che cosa è e quali sono i Lavoratori Interessati

L’Ottava Salvaguardia INPS è un provvedimento legislativo introdotto con la l. 232/2016, che permette di conservare in vigore, in via straordinaria, le precedenti regole di pensionamento (quelle che, per intenderci, erano in applicazione fino al 2011). In altri termini, alcuni lavoratori possono essere esentati dall’applicazione della c.d. Legge Fornero, divenendo invece assoggettati alle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza, sebbene il diritto di pensionamento maturi dopo il 31 dicembre 2011.

In termini più concreti, con l’Ottava Salvaguardia INPS alcuni lavoratori potranno andare in pensione con le vecchie regole sulla pensione di anzianità (97,6 anni come somma dell’età anagrafica e quella contributiva, in presenza di un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi, o con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica) o sulla pensione di vecchiaia.

Quali sono i lavoratori interessati dall’Ottava Salvaguardia INPS

L’ultimo provvedimento di salvaguardia interessa cinque macro profili di tutela. Vediamoli insieme, in questo breve elenco di riferimento:

  • Mobilità (11.000 posti): lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011. La maturazione del diritto alla pensione deve aversi entro i 36 mesi successivi alla data di scadenza dell’indennità di mobilità o del TSE, con cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014;
  • Prosecutori volontari (14.000 posti): lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 (che possono far valere almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011) o lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre (che non hanno un contributo volontario a tale data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e che al 30 novembre 2013 non abbiano svolto attività lavorativa dipendente; la maturazione della decorrenza è entro il 6 gennaio 2018;
  • Cessati dal servizio (7.800 posti): lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 2012 in ragione di accordi individuali, con maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019;
  • Congedo assistenza disabili (700 posti): lavoratori che ne 2011 risultavano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave; la maturazione della decorrenza della pensione è entro il 6 gennaio 2019;
  • Tempo determinato (800 posti): lavoratori con contratto a tempo, non rioccupati a tempo indeterminato; la maturazione della decorrenza della pensione è entro il 6 gennaio 2019.
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