L’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori prevede la figura della visita fiscale, predisposta dal datore di lavoro o dall’istituto previdenziale allo scopo di verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente. L’INPS ha provveduto, con il messaggio 1399 del 29 marzo 2018, a ricapitolare questa procedura, apportando novità attraverso modifiche a seguito dell’entrata in vigore della riforma Madia.
Tali cambiamenti sono diretti a rinforzare la fase di controllo, allo scopo di impedire il ripetersi di quelle azioni valutate fraudolenti e dirette a consentire ai soggetti assenti di sfruttare la malattia come scusante per assentarsi dal lavoro.
Le novità del 2018
A gestire i controlli per le assenza connesse ad una malattia dei dipendenti privati e pubblici è da quest’anno il Polo Univo dell’INPS. Importante novità è la scomparsa del vincolo della visita fiscale unica, comportando la possibilità per il medico di eseguire un secondo controllo nello stesso giorno. È stato confermato l’obbligo nei casi in cui l’assenza per malattia è precedente o successiva al fine-settimana oppure ad un giorno festivo, feriale o di riposo. L’ambito di operatività del Polo Unico è applicato a tutte le amministrazioni dello stato, come le scuole e le altre istituzioni relative e connesse, le aziende soggette ad un ordinamento autonomo, enti locali, università, aziende sanitarie, enti pubblici non economici a livello locale o regionali. Limitatamente all’applicazione della certificazione telematica, rientrano nell’ambito di controllo del Polo Unico:
- magistrati;
- docenti e ricercatori presso le università;
- il personale dell’autorità garante per la concorrenza e per il mercato;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale prefettizio e diplomatico.
La regolamentazione riguardante le visite fiscali è applicabile ai dipendenti della Banca d’Italia e Consob. Sono esonerati dalla normativa gli enti pubblici economici, quelli morali e speciali, la provincia autonoma di Trento e gli Organi Costituzionali.
Gli orari delle visite fiscali
Da sottolineare che non è previsto per il dipendente l’obbligo di soggiornare tutto il giorno in casa. Infatti la visita fiscale può essere eseguita solamente negli orari prefissati. Essi sono:
- dipendenti pubblici: dalle 9:00 alle 13:00 – 15:00 alle 18:00;
- dipendenti privati: dalle 10:00 alle 12:00 – 17:00 alle 19:00;
L’obbligo di reperibilità persiste nei giorni non lavorativi e festivi, da rispettare dal primo giorno di malattia. Restano esclusi i dipendenti affetti da particolari patologie, bisognosi di terapie salvavita e beneficiari di cause di servizio riconducibili alle categorie indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 834 del 30 dicembre 1981, e coloro che sono affetti da mali connessi all’invalidità pari o superiore al 67%.
Obblighi dei dipendenti e medici
Il dipendente è obbligato a farsi rilasciato il certificato medico, al contempo si rende reperibile al domicilio indicato per la visita fiscale. Il medico comunica usando gli strumenti telematici il certificato, il quale sarà inviato per via cartacea solamente nel caso in cui sia impossibile la procedura precedente. Il medico legale ha il dovere di verificare le condizioni del dipendente malato, analizzando la patologia indicata nel certificato per riscontrarla nel paziente. Nel caso di assenza o mancata reperibilità durante gli orari, oppure dell’impossibilità per il medico di accedere ed eseguire il controllo, al lavoratore verranno applicate le seguenti sanzioni:
- per i primi 10 giorni decurtazione del 100% dello stipendio;
- per i giorni successiva la decurtazione è del 50%.
È consentito al lavoratore assente di inviare entro 15 giorni dall’irrogazione della sanzione una notifica indicante la giustificazione valida per la sua mancanza alla visita fiscale.