La negoziazione assistita è un istituto giuridico che, introdotto a partire dal 2014, consiste in un accordo (o convenzione) con il quale le parti si assumono l’impegno a collaborare secondo buona fede e correttezza allo scopo di pervenire ad una soluzione amichevole e stragiudiziale della controversia. Quello della negoziazione assistita è un percorso guidato e pienamente garantito in ogni sua fase (la procedura prevede che tu e la tua controparte veniate adeguatamente seguiti da uno o più avvocati regolarmente iscritti all’albo) e finalizzato a trasferire – per quanto ciò sia possibile – il contenzioso al di fuori delle aule di tribunale.
Questo sia per fornire a te e alla composizione delle controversie di cui sei parte una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria, sia per tentare di liberare quest’ultima dalla situazione di grave arretrato in cui versa da tempo.
La procedura
Innanzitutto, per iniziare a familiarizzare con questo strumento, comparso nel panorama giuridico in tempi relativamente recenti, ti sarà utile sapere che esistono due tipi differenti di negoziazione assistita: quella facoltativa e quella obbligatoria (che costituisce vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie concernenti “il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” o “la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”). Anche se, come già detto, l’istituto in questione è un qualcosa di alternativo alla celebrazione del processo di rito, la negoziazione assistita, a sua volta, sia essa facoltativa o obbligatoria, segue delle regole ben precise ed è normativamente inquadrata in una procedura ben delineata.
Come avviene anche per il processo ordinario, l’avvocato o gli avvocati coinvolti nell’iter della negoziazione giocano un ruolo fondamentale. Si può anzi dire che la procedura di negoziazione assistita ha origine proprio a partire dall’osservanza, da parte di un legale, di uno degli obblighi che la legge gli impone in materia e che, in particolare, ha natura informativa. Nel caso in cui tu ricorra ad un avvocato nella necessità di tentare una composizione in via giuridica di un conflitto di cui sei parte, egli sarà tenuto a renderti edotto del fatto che, prima di portare la causa in tribunale, a tua disposizione hai un mezzo di risoluzione della controversia molto meno oneroso: quello della negoziazione assistita, appunto.
Qualora tu decida di avvalerti di questa possibilità, per il tramite del tuo legale, dovrai far pervenire alla tua controparte un invito a stipulare un contratto o convenzione di negoziazione. Tale documento dovrà essere regolarmente sottoscritto ed indicare l’oggetto dell’accordo, oltre che l’avvertimento, sempre rivolto a controparte, che, se questa mancherà di rispondere entro trenta giorni o, viceversa, manifesterà un rifiuto nei confronti della richiesta avanzata, il giudice potrà tenere conto in sede di contenzioso di questo suo comportamento ai fini dell’addebito delle spese processuali.
Come avviene in occasione dell’attivazione della domanda giudiziale, trasmettendo l’invito di negoziazione alla tua controparte, determinerai l’interruzione del decorso della prescrizione, oltre che della decadenza. Nel caso in cui il destinatario della tua richiesta decida di accettare la tua proposta di tentativo di composizione bonaria della lite, sarà necessaria la fissazione concorde di un termine per l’espletamento della negoziazione, non inferiore ad un mese e non eccedente i tre mesi. La procedura non potrà in alcun caso avere ad oggetto diritti indisponibili o materie di lavoro. A pena di nullità, la convenzione dovrà essere redatta in forma scritta.
Il fatto che la controparte accetti la tua proposta di ricercare una risoluzione in via amichevole della controversia, non comporta automaticamente il raggiungimento di un accordo effettivo, capace di rendere superfluo il ricorso alla giurisdizione ordinaria. L’avviamento e l’espletamento di una procedura di negoziazione implica esclusivamente un impegno e una volontà delle parti a cercare di pervenire ad una pacifica, serena e consensuale soluzione del problema, ma un percorso siffatto può portare sia ad esiti positivi (e quindi alla redazione dell’accordo, costituente titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, sottoscritto da parti e avvocati, che certificano la conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico) che negativi (e in particolare alla redazione del mancato raggiungimento, anche solo parziale, dell’accordo).
Gli obblighi
Oltre a dover osservare il suddetto obbligo deontologico di informarti relativamente alla possibilità di attivare una procedura di negoziazione assistita, l’avvocato sarà tenuto anche a rispettare un generale dovere di lealtà in ogni fase del percorso, oltre che (e soprattutto) di riservatezza. Il difensore ha infatti l’obbligo di mantenere riservate le informazioni con le quali entra in contatto in sede di negoziazione, non potendole rivelare in un successivo ed eventuale processo coincidente del tutto o in parte con la procedura di negoziazione in termini di oggetto. Siffatti obblighi sono estesi, nel rispetto dei vostri ruoli, anche a te e alla tua controparte per tutta la durata dell’iter della negoziazione.