Con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026 l'INPS ha adeguato Uniemens al nuovo modulo TFR3: dalla competenza luglio 2026 la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR si comunica con il valore T3. Per chi ha dipendenti assunti dopo il 30 giugno 2026 non è una formalità: se la scelta non viene raccolta, l'adesione al fondo pensione scatta automaticamente con effetto dalla data di assunzione, e le quote maturate nel frattempo vanno gestite come competenze arretrate.
Il valore T3 in Uniemens e il confine con il vecchio TFR2
Il valore "T3" identifica la scelta esplicita effettuata con il modulo TFR3 dai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, e va inserito nell'elemento TipoScelta di GestioneTFR/DestinazioneTFR. Il modulo è l'Allegato A del decreto interministeriale Lavoro-MEF del 4 settembre 2026. I datori che hanno già trasmesso i flussi da luglio fino al 29 settembre possono valorizzare l'elemento DataScelta con una data anteriore alla mensilità corrente, sanando così le denunce già inviate.
L'impianto è a doppio binario, e per l'impresa la distinzione conta. Il modulo TFR3 vale per i rapporti avviati dopo il 30 giugno 2026; il modulo TFR2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007 e aggiornato dal decreto 22 marzo 2018, resta in vigore per i rapporti avviati fino a quella data, con il semestre di silenzio-assenso previgente. Un'azienda con personale storico e nuovi ingressi deve quindi presidiare due moduli e due codici diversi nello stesso flusso.
Il modulo si compone di due sezioni. La Sezione 1 è per i lavoratori di prima assunzione e ammette quattro opzioni, compresa la D, con cui il dipendente rifiuta la previdenza complementare e mantiene il TFR in azienda o al Fondo di tesoreria INPS. La Sezione 2 riguarda chi ha già un fondo alimentato dal TFR e prevede le sole opzioni A, B e C: qui la possibilità di tenere il TFR in azienda esiste solo se il lavoratore ha riscattato per intero la posizione precedente, come precisato dalla nota del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2026.
Soglia dimensionale: 1R, SC34 e versamenti entro il 16
Il TFR resta in azienda, ma sopra una certa dimensione le quote vanno versate al Fondo di Tesoreria INPS. Per farlo il datore deve richiedere il codice di autorizzazione 1R per le posizioni della gestione DM, presentare la dichiarazione con il modello SC34 e versare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga.
| Periodo | Soglia di addetti |
|---|---|
| 2026-2027 | 60 addetti |
| 2028-2031 | 50 addetti |
| Dal 2032 | 40 addetti |
La soglia si calcola sulla media dei dipendenti dell'anno solare precedente. Il progressivo abbassamento da 60 a 40 addetti ha un effetto pratico poco discusso: amplia ogni due anni il perimetro delle imprese tenute a gestire autorizzazione, SC34 e versamento mensile, trasformando un adempimento oggi riservato alle realtà più strutturate in una routine ordinaria anche per aziende di dimensione media.
La quota mensile è pari al 7,41% della retribuzione utile ai fini del TFR, al netto del contributo dello 0,50%. Prendendo alla lettera il dato, su una retribuzione utile di 25.000 euro il versamento annuo ammonta a 1.852,50 euro (calcolo: 25.000 × 7,41%), cioè poco più di 154 euro al mese per dipendente.

Cosa deve fare l'impresa nei 60 giorni dall'assunzione
Deve consegnare l'informativa, acquisire il modulo TFR3 compilato e firmato entro 60 giorni dall'assunzione, conservare la dichiarazione e rilasciarne copia al lavoratore, quindi trasmettere il valore T3 in Uniemens. Il modulo è lo strumento con cui il datore assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione: la prova di aver informato il dipendente è parte dell'adempimento, non un extra.
Il lavoratore di prima assunzione può conferire il TFR alla forma prevista dall'adesione automatica (opzione A), rinunciare al contributo a proprio carico se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale (opzione B), destinare il TFR a un fondo diverso da quello contrattuale (opzione C) oppure mantenere il TFR in azienda (opzione D), scelta rivedibile in qualsiasi momento. La quota di conferimento standard è il 100% del TFR maturando, riducibile solo se lo prevede un accordo o contratto collettivo.
Senza scelta esplicita scatta il silenzio-assenso: il TFR va al fondo previsto dall'accordo aziendale o dal CCNL e, in mancanza, al fondo residuale individuato dal regolamento del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85, cioè Cometa. Il modulo è disponibile in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro, e la compilazione online partirà dalla data che il Ministero renderà nota, con regole fissate da un decreto direttoriale.
Quote arretrate: CF05 entro un mese, poi CF02 e CF11
Tra l'assunzione e la scelta definitiva la destinazione del TFR non è ancora stabilita: le quote maturate in quel periodo sono trattate come competenze arretrate. La finestra di regolarizzazione senza oneri è stretta e va conosciuta prima di sbagliare.
- CF05 — per versare al Fondo di Tesoreria gli arretrati entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta: nessuna sanzione civile, interesse o somma aggiuntiva.
- CF02 — se gli arretrati sono denunciati in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta.
- CF11 — da aggiungere al CF02 per versare la maggiorazione dovuta.
Il codice CF05 va inserito nell'elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso. Per tutto quanto non diversamente previsto restano valide le istruzioni del messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026, oltre a quelle della circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 e del messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.
L'analisi: il costo vero non è il TFR, è la liquidazione della scelta
Mettendo in fila i due meccanismi emerge il punto che riguarda direttamente chi tiene la contabilità: il silenzio-assenso produce l'adesione automatica con decorrenza dalla data di assunzione, e le quote maturate fino alla scelta definitiva sono arretrate. Più tardi arriva la liquidazione, più ampio è l'importo da regolarizzare e più alta è la probabilità di finire fuori dalla finestra "gratuita" del mese successivo, dove il CF05 non comporta sanzioni, interessi o somme aggiuntive. Il costo per l'impresa non è quindi una nuova voce retributiva, ma il rischio di gestire una regolarizzazione tardiva con CF02 e CF11, più l'onere documentale di conservare e tracciare ogni dichiarazione firmata.
La ricetta operativa sta nei tempi: consegnare l'informativa e ritirare il modulo TFR3 all'ingresso in azienda, non alla prima chiusura utile, e trasmettere il T3 nella prima denuncia successiva alla scelta. Chi concentra tutto sull'ultimo giorno utile dei 60 giorni trasforma una scelta del dipendente in un arretrato da regolarizzare.




