La maternità facoltativa rientra tra le forme di astensione dal lavoro a cui hai diritto in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio, se sei una lavoratrice o un lavoratore.
Beneficiano dei diritto le lavoratrici e i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro dipendente. In forma minore, ne beneficiano anche le lavoratrici e i lavoratori agricoli, subordinati alla prestazione di 51 giornate di lavoro agricolo nell’anno che ha preceduto la nascita del figlio, le lavoratrici iscritte alla gestione separata, purché registrino almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi che vengono considerati come riferimento per calcolare l’assegno di maternità, le lavoratrici autonome, a cui spettano 3 mesi di maternità facoltativa nel periodo fino al compimento del primo anno di età del figlio.
La maternità facoltativa spetta anche ai padri
Il congedo parentale, termine che identifica la maternità facoltativa, viene esteso dal legislatore ai padri, mentre maternità anticipata e obbligatoria tutelano esclusivamente le madri. Potrai quindi condividere con il tuo partner se e chi di voi si asterrà dal lavoro accedendo all’istituto della maternità facoltativa. La scelta sull’astensione facoltativa si fonda normalmente su presupposti retributivi. Considerato che l’importo dell’assegno che corrisponde al congedo parentale è pari tra madre e padre, a parità di condizioni sarà probabile che si astenga dal lavoro chi, tra il tuo partner e te, percepisce una retribuzione inferiore.
Anche il padre si può quindi astenere dal lavoro, per un periodo fino a sei mesi. Questo periodo può raggiungere i sei mesi dalla nascita del figlio se il padre non va a lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai sei mesi. Nel caso sia tu che il tuo partner vi assentiate dal lavoro per maternità facoltativa, la somma dei periodi di congedo non potrà superare gli 11 mesi. Se sei un genitore “single” puoi astenerti per un periodo massimo, frazionato o meno, di 120 mesi. Per genitore “solo” si intende chi abbia perso il partner o chi ha l’affidamento esclusivo del figlio.
Il periodo di maternità facoltativa
Il congedo parentale può durare fino a 6 mesi e ne puoi usufruire fino a quando tuo figlio non avrà compiuto i 12 anni di età. La fruizione del periodo di maternità facoltativa può essere continuativa o frazionata in mesi, giorni e ore. La norma si applica ai genitori naturali e ai genitori adottivi. Nel caso tu abbia adottato il bambino, i limiti di età faranno riferimento alla data di adozione e affidamento e non alla data di nascita.
La richiesta di maternità facoltativa
Come la maggior parte delle istanze verso l’INPS, puoi richiedere il congedo parentale può essere inoltrata all’INPS in modalità telematica. L’accesso ai servizi della piattaforma INPS può avvenire solo se disponi del codice pin rilasciato dall’Istituto. In alternativa potrasi formulare la domanda attraverso il contact center INPS che risponde a numeri telefonici gratuiti da rete fissa e a pagamento da rete mobile. I patronati offrono servizi di compilazione e trasmissione delle domande di maternità facoltativa per tuo conto.
Occorre ricordare che dovrai inoltrare la domanda di congedo parentale prima dell’effettivo inizio del periodo di astensione dal lavoro. Qualora la comunicazione avvenga in ritardo, usufruirai del trattamento economico solo per i giorni che decorrono dal momento della ricezione in INPS della domanda.
Quale retribuzione durante la maternità facoltativa
Il congedo parentale prevede due livelli di retribuzione, che variano a seconda dell’età del bambino durante il periodo di assenza dal lavoro.
Entro i primi 6 anni di vita del bambino e al massimo per 6 mesi avrai diritto ad una retribuzione giornaliera pari al 30% di quanto percepisci in media, assumendo come base la retribuzione del mese precedente a quello di inizio del congedo.
Se il tuo bambino ha un’età che va dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni, i periodi di maternità facoltativa saranno retribuiti solo in caso di disagio economico. Avrai diritto all’indennità solo se il tuo reddito individuale non raggiunge il limite di 2,5 volte il trattamento di pensione minima. In casi diversi dalle condizioni di disagio economico, se tuo figlio ha superato i 6 anni, e in ogni caso per le età superiori agli 8 anni, non percepirai alcuna retribuzione ma potrai assentarti dal lavoro per i periodi consentiti.