Prima di intraprendere una nuova esperienza lavorativa è necessario interrompere il rapporto con l’attuale datore di lavoro rassegnando formalmente le dimissioni con un’apposita lettera che deve essere presentata con un certo preavviso e rispettando determinati requisiti poiché abbia, a tutti gli effetti, valore legale.
Le dimissioni volontarie
Prima del 2016, per recedere dal rapporto lavorativo, era sufficiente che il lavoratore presentasse una formale lettera di dimissioni al datore di lavoro. A partire dal 12 marzo 2016, il Jobs Act ha imposto che le dimissioni volontarie con le quali il lavoratore comunica il recesso dal rapporto di lavoro debbano necessariamente essere convalidate in forma telematica. Lo scopo di ciò è quello di osteggiare la pratica delle dimissioni in bianco, che consisteva nel far firmare al lavoratore o alla lavoratrice, al momento dell’assunzione, un foglio di dimissioni in bianco la cui data veniva messa all’occorrenza del datore di lavoro (esempio nel caso di gravidanza per le donne). Una pratica sleale che pesava come un macigno sulle spalle dei lavoratori, sin dal momento dell’assunzione.
n intervento legislativo che quindi si è reso necessario e che obbliga tutti i lavoratori a rassegnare le dimissioni volontarie utilizzando un apposito modulo online presente sul sito del Ministero del Lavoro. Le possibili procedure che il lavoratore può seguire sono due:
– accedere direttamente al portale Inps, se in possesso del Pin e delle credenziali e procedere personalmente;
– rivolgersi ad intermediari abilitati alla comunicazione delle domande, come centri di assistenza fiscale, patronati e consulenti del lavoro.
Le dimissioni online sono oramai obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione di alcune categorie:
– lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter, etc…);
– dipendenti della pubblica amministrazione;
– tirocinanti e collaboratori coordinatori e continuativi;
– lavoratori del settore marittimo;
– lavoratori in prova.
Dimissioni online: assunzioni antecedenti e successive al 2008
Per i lavoratori assunti dopo il 2008, il modulo online di dimissioni risulta già compilato nelle sezioni 2 e 3 e il lavoratore dovrà inserire solo l’e-mail del datore di lavoro. Mentre i lavoratori assunti prima del 2008 dovranno compilare autonomamente le relative sezioni, immettere i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro. In entrambi i casi è necessario inserire la data dalla quale comincia a decorrere il termine delle dimissioni.
Con l’invio delle dimissioni in forma telematica il lavoratore riceverà automaticamente un messaggio con il quale viene informato della corretta trasmissione della richiesta al datore di lavoro e alla Direzione del lavoro competente per territorio. A questo punto sarà possibile stampare la richiesta in formato PDF e da questo momento incominciano a decorrere i 7 giorni, termine entro cui la richiesta di dimissioni può essere revocata.
Fac simile lettera di dimissioni volontarie
Il dipendente che intende recedere dal rapporto lavorativo deve presentare al datore di lavoro una lettera di dimissioni che sia formalmente corretta e valida dal punto di vista legale. Per questo motivo è necessario che siano presenti tutti i dati necessari inseriti nel seguente ordine:
– in alto a sinistra: nome e cognome del dipendente, luogo e data in cui vengono presentate e firmate le dimissioni;
– in alto a destra: nome e cognome del datore di lavoro;
– contenuto della lettera nel quale deve essere espressa, in maniera chiara, la volontà di voler recedere dal rapporto di impiego;
– data di cessazione del rapporto di lavoro e indicazione dell’ultimo giorno di presenza lavorativa;
– in basso a destra: firma leggibile del dipendente.
Preavvisi e tempistiche
Il preavviso è quel periodo di tempo in cui il lavoratore, nonostante abbia già presentato le dimissioni, continua a svolgere la propria attività lavorativa concedendo, nel frattempo, la possibilità al datore di lavoro di andare alla ricerca di una nuova figura che verrà poi affiancata al dimissionario. Il termine di preavviso è stabilito per ciascun lavoratore dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in base alla categoria di appartenenza.
Sulla durata del preavviso inciderà anche l’inquadramento, l’anzianità di servizio e la qualifica. Nel caso di mancato rispetto del periodo di preavviso il datore di lavoro ha il diritto di decurtare dall’ultimo stipendio del dimissionario una somma proporzionata al numero dei giorni di preavviso non rispettati (indennità di preavviso). Per quanto riguarda le tempistiche occorre ricordare che il lavoratore entro 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni può cambiare idea e revocarle. Se la procedura di dimissioni è iniziata ma non è stata completata dal dipendente, nonostante la sollecitazione da parte del datore di lavoro, quest’ultimo può iniziare una procedura disciplinare nei confronti del dipendente per ingiustificata assenza dal posto di lavoro che condurrà al licenziamento.