Gli interessi moratori sono gli oneri dovuti nel caso in cui non vengano rispettate le rate del pagamento di un mutuo o di un finanziamento. Il termine “mora” è utilizzato proprio allo scopo di identificare una sanzione che viene data al mutuatario se non riesce a pagare in tempo il dovuto.
L’interesse moratorio è un interesse dovuto effettivamente proprio perchè fra il contraente (banca o finanziaria privata) e il mutuatario si stipula un vero e proprio contratto, che presuppone quindi un impegno da rispettare. Gli interessi moratori si basano sul DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Il calcolo degli interessi moratori è fatto tramite appositi software o programmi studiati per questo scopo.
Gli interessi moratori si calcolano principalmente con questa formula:
I = D x S x N/36500 dove:
- D è l’importo dovuto,
- S è il tasso di mora,
- N è il numero di giorni di maturazione degli interessi,
- 36500 è il numero di giorni in un anno moltiplicati per 100.
Nel caso degli anni bisestili questo denominatore è più alto, in quanto in linea teorica ci sarebbe un giorno in più. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha uniformato il trattamento degli anni bisestili agli anni non bisestili.
Termini per la decorrenza degli interessi di mora
Normalmente i pagamenti degli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento. Tra il contraente ed il mutuatario possono in caso intercorrere altri accordi, che aumentano il termine di scadenza oltre il quale entrano gli interessi di mora. Termini estremamente svantaggiosi come ad esempio sessanta giorni o oltre devono essere espressamente pattuiti. Tali termini sono aumentati a due volte per le imprese pubbliche, in quanto i termini di liquidazione sono notevolmente più ampi.
La legislazione attuale contempla anche casi particolari, in cui ad esempio il compratore ha bisogno di verificare la merce. In quel caso la rata minima viene comunque fissata intorno ai trenta giorni. Un’altra eccezione è dovuta al pagamento rateale, che prevede si la discrezionalità dell’accordo fra contraente e prestatore del servizio, ma allo stesso tempo regola gli interessi moratori soltanto sul dovuto relativo al periodo precedente e non al periodo successivo.
Conclusioni
Se dunque devi stipulare un prestito, abbi cura di mettere per iscritto tutte le condizioni, soprattutto nel caso di forme particolari di finanziamento. Questo ti salvaguarderà da sorprese impreviste, relative al prolungamento dei tempi di pagamento o al sopraggiungere degli interessi di mora, che possono aumentare notevolmente, se non onorati. Cerca quindi di aver cura di fissare i tempi e i modi del pagamento, in modo da essere tutelati in caso di problemi e non dover pagare i tanto temuti interessi moratori.