Chi ha un debito contributivo da rateizzare ha poche ore per farlo al vecchio tasso. Il rialzo di 25 punti base deciso dalla BCE il 10 settembre 2026 porta l'interesse di dilazione INPS dal 4,40% al 4,65% annuo a partire dal 16 settembre, come stabilito dalla circolare n. 98/2026 pubblicata l'11 settembre. Per imprese e partite IVA il discrimine è netto: le domande presentate fino al 15 settembre restano sul parametro precedente, quelle dalla nuova decorrenza no. E insieme alle rateazioni salgono anche le sanzioni civili per omissione, fissate all'8,15% annuo.
Rateazioni e differimenti: cosa cambia per chi ha debiti contributivi
Le domande di pagamento rateale presentate dal 16 settembre 2026 sono soggette all'interesse di dilazione del 4,65% annuo. I piani di ammortamento già emessi o notificati con il precedente tasso non subiscono modifiche. Il differimento contributivo segue lo stesso parametro, applicato dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Il 4,65% nasce dal tasso BCE del 2,65% maggiorato di due punti, secondo la disciplina introdotta dall'articolo 14 del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026. Il taglio della maggiorazione da sei a due punti continua quindi a contenere il costo delle nuove dilazioni: senza quella riduzione, il tasso sarebbe stato dell'8,65% annuo.
Sul piano operativo, la dilazione INPS copre i debiti contributivi ancora in fase amministrativa e deve comprendere l'intera esposizione maturata verso le Gestioni dell'Istituto alla data della domanda. La disciplina consente fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e fino a 60 rate per importi superiori, in presenza di una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria. Attenzione alle condizioni: l'omesso o parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, determina la revoca della dilazione.
Sanzioni civili: omissione all'8,15%, ravvedimento al 2,65%
Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi l'INPS applica dall'16 settembre una sanzione civile dell'8,15% annuo, data dal tasso BCE del 2,65% più una maggiorazione di 5,5 punti. Il tetto massimo della sanzione è pari al 40% dei contributi non versati entro la scadenza.
Chi si ravvede entro 120 giorni, con pagamento integrale in unica soluzione e prima di qualsiasi contestazione o richiesta dell'ente, paga invece il solo tasso del 2,65%, senza maggiorazioni. È la leva più conveniente per un'impresa con una posizione debitoria recuperabile: il ravvedimento abbatte la sanzione di circa il 67,5% rispetto all'omissione ordinaria, come mostra il rapporto tra la differenza (8,15 meno 2,65) e l'8,15.

| Fattispecie | Aliquota dal 16 settembre 2026 |
|---|---|
| Interesse di dilazione e differimento | 4,65% |
| Omissione contributiva ordinaria | 8,15% |
| Ravvedimento entro 120 giorni | 2,65% |
| Evasione contributiva ordinaria | 30% (max 60%) |
| Evasione, denuncia spontanea e pagamento entro 30 giorni | 8,15% |
| Evasione, pagamento tra il 31° e il 90° giorno | 10,15% |
| Procedure concorsuali, omissione | 2,65% |
| Procedure concorsuali, evasione | 4,65% |
Evasione contributiva: la finestra della denuncia spontanea
Nell'evasione contributiva la sanzione ordinaria resta fissata al 30% annuo, entro il limite massimo del 60% dei contributi non corrisposti. La fattispecie riguarda denunce omesse o non veritiere e l'occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi rilevanti ai fini contributivi.
Chi denuncia spontaneamente l'evasione entro 12 mesi e versa in unica soluzione entro 30 giorni scende all'8,15% annuo. Se il pagamento avviene tra il 31° e il 90° giorno dalla denuncia, la sanzione sale al 10,15%, calcolata sul tasso base del 2,65% maggiorato di 7,5 punti. Il differenziale tra la denuncia entro 30 giorni e quella entro 90 giorni vale due punti percentuali di sanzione: sul piano pratico, ogni giorno di ritardo oltre il primo mese pesa sul conto finale.
Procedure concorsuali e omissioni da incertezza interpretativa
Nelle procedure concorsuali, con pagamento integrale dei contributi e delle spese, la riduzione delle sanzioni segue il tasso BCE. Poiché il 2,65% supera l'interesse legale del 2026 (fermo all'1,60% dal 1° gennaio), dal 16 settembre la sanzione ridotta è pari al 2,65% per l'omissione contributiva e al 4,65% (tasso BCE più due punti) per l'evasione.
C'è poi il caso in cui l'omesso versamento derivi da incertezze interpretative: qui sono dovuti unicamente gli interessi legali dell'1,60% annuo, purché il versamento avvenga entro i termini fissati dall'ente impositore. È una corsia più leggera, ma strettamente condizionata al rispetto delle scadenze stabilite.
Cosa conviene fare prima del 16 settembre
Per il titolare d'impresa o di partita IVA la finestra di decisione è ristretta. Tre mosse concrete si ricavano dai parametri della circolare:
- se la domanda di rateazione è già pronta, presentarla entro il 15 settembre consente di agganciare il tasso precedente del 4,40%, perché i piani emessi con il vecchio parametro non vengono ricalcolati;
- se il debito è regolarizzabile spontaneamente, valutare il ravvedimento entro 120 giorni al 2,65% prima che scatti una contestazione, che farebbe decadere l'agevolazione;
- in caso di evasione già rilevata o rilevabile, la denuncia spontanea entro 12 mesi con pagamento entro 30 giorni resta la via meno costosa, con un differenziale di due punti rispetto al pagamento entro il 90° giorno.
Il dettaglio che sfugge a molti è che il rialzo BCE non colpisce i piani già in essere: chi ha rateizzato prima del 16 settembre mantiene condizioni migliori di chi lo farà dopo, anche solo per pochi giorni di differenza nella presentazione della domanda. La variabile su cui agire, quindi, non è il tasso — imposto dal parametro europeo — ma la tempistica con cui si decide di regolarizzare.
Fonti
- aumento per rateazioni e sanzioni | Dottrina Per il Lavoro
- LaMiaFinanza
- Informazionefiscale.it
- Pmi.it




