Se sei un lavoratore dipendente e nella tua famiglia ci sono soggetti economicamente deboli puoi ottenere un sostegno dall’INPS. Il modello ANF 43 autorizza ad un tipo di sussidio previsto per nuclei familiari versanti in situazioni particolari. ANF è l’acronimo di Assegno Nucleo Familiare che può essere erogato dall’INPS se il reddito della famiglia, pur derivante per la maggior parte da lavoro dipendente, non risulta sufficiente ai bisogni della stessa. Ogni anno l’INPS, sulla base dei dati statistici generali dei prezzi medi al consumo, emana delle circolari in cui vengono indicati i redditi minimi al di sotto dei quali si presuppone che un nucleo familiare rischi di vivere in uno stato di disagio.
Per questi soggetti svantaggiati l’INPS mette concretamente a disposizione dei supporti finanziari il cui importo è calcolato, caso per caso, in base al numero dei componenti ed alla situazione effettiva. La prestazione a favore dei beneficiari viene pagata al lavoratore, comunitario o extracomunitario impiegato in Italia, in busta paga dal datore di lavoro. Quest’ultimo poi, a sua volta, verrà rimborsato dall’INPS di quanto ha anticipato, in genere con compensazione sull’importo totale dei contributi previdenziali che sarebbe tenuto a versare nell’ambito della propria attività d’impresa.
La famiglia beneficiaria, nelle tabelle ordinarie, può essere composta oltre che dal lavoratore, il quale riceverà l’assegno liquidato in una con il proprio stipendio mensile, dal suo coniuge o dall’unito civilmente, dai figli fino all’età di 18 anni, dai fratelli o sorelle o nipoti se minorenni. Tuttavia al di fuori di queste ipotesi ce ne sono altre particolari per le quali può essere riconosciuto il diritto alla percezione, previo esame più approfondito. Il modello ANF 43 in sostanza è un’autorizzazione che occorre, appunto, per la richiesta dell’assegno in tali specifici casi.
A cosa serve il modello ANF 43
Qualora il lavoratore abbia a carico una o più persone che normalmente non rientrerebbero fra quelle a favore delle quali viene riconosciuto il diritto al sussidio, si può ugualmente fare richiesta all’INPS dell’assegno. Indicando il motivo particolare che giustifica la domanda, si può ottenere il nulla osta con il rilascio del modello ANF 43. Si attiva un’istruttoria preventiva in situazioni peculiari che non rientrano nelle tabelle ordinarie, ma che necessitano in ogni caso di sostegno. L’aiuto economico può essere autorizzato dopo completo esame dei requisiti da parte dell’ente erogante, individuando i soggetti a favore dei quali corrispondere l’integrazione e la misura della stessa.
In queste situazioni, perciò, non c’è un automatismo ma si può procedere alla richiesta del beneficio solo se al termine dell’istruttoria l’INPS ha emesso opportuna autorizzazione, verificata anche l’assenza di esborsi doppi. Nel dettaglio, il modello ANF 43 serve nei casi in cui ci siano nel nucleo figli di genitori separati o divorziati, figli di un solo genitore nati da precedente matrimonio, figli maggiorenni ma studenti al di sotto dei 21 anni, figli maggiorenni ma studenti al di sotto dei 26 anni se sono più di tre, familiari maggiorenni ma inabili al lavoro, minori affidati a strutture pubbliche collocati nella famiglia del richiedente.
Come si compila la domanda
La domanda per ottenere il modello ANF 43 va presentata con apposito modulo ANF 42, predisposto dall’INPS (scaricabile dal sito ufficiale), compilato dal lavoratore sotto la propria responsabilità. Dovranno essere indicati i dati anagrafici dei componenti il nucleo, le relazioni di parentela fra gli stessi, i redditi complessivi. Il modulo, riempito in ogni sua parte, va inoltrato all’INPS tramite canale telematico o depositato a mezzo patronato.
In caso di esito positivo verrà rilasciato dall’INPS il modello autorizzativo ANF 43, e così si potrà in seguito chiedere l’emissione dell’assegno mensile. La richiesta dei sussidi va rinnovata annualmente, ma il modello ANF 43 da allegare alla medesima vale cinque anni. Se si verificano delle circostanze incidenti sulle condizioni che avevano determinato il diritto all’assegno, entro trenta giorni, andranno comunicate all’INPS; ne potrà derivare la conferma, la riduzione o la revoca totale del beneficio in precedenza concesso.