Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sicuramente ti sarà capitato di sentirne parlare: fonte ufficiale di conoscenza normativa dal 1814, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è il punto di riferimento nazionale per la divulgazione globale di tutte le fonti giuridiche attualmente in vigore. Denominata per semplicità anche Gazzetta Ufficiale, con acronimo GU, rappresenta da sempre lo strumento necessario di diffusione dei testi normativi pubblici e privati che si rende obbligatorio pubblicizzare all’intera comunità.

Nasce dall’antica Gazzetta Piemontese, resa nota al pubblico sin dal 2 Agosto 1814 in qualità di giornale ufficiale del Regno di Sardegna, che restò operante fino al 3 Gennaio del 1860. All’indomani della fine della Gazzetta Piemontese si pensò di denominare il giornale giuridico in altro modo e si scelse il titolo di Gazzetta Ufficiale del Regno.


Tale modifica ebbe luogo fino al 17 Marzo del 1861, data in cui la Gazzetta Ufficiale del Regno divenne la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, con l’aggiunta del sottotitolo Giornale Ufficiale del Regno d’Italia che ne esplicitava chiaramente valore e funzioni.

La vicenda del mutamento nominale si concluse con il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946, dove la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia cedette il posto all’attuale denominazione Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Oggi la GU viene pubblicata per mano dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e viene distribuita gratuitamente, anche in formato digitale, a partire dal 1° Gennaio 2013 grazie ad un accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia; intesa finalmente risolutiva di una diatriba che contestava duramente, da più parti, la sola possibile consultazione online del testo da parte del pubblico, in modalità gratuita per un periodo limitato di 60 gg successivi alla pubblicazione.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: un testo unico per tutte le leggi

Familiarizzare con il contenuto della Gazzetta Ufficiale significa acquisire una certa dimestichezza nel conoscimento della sua struttura; in questo modo potrai operare una scelta oculata in relazione alla sezione che desideri sfogliare, per ottenere molto più speditamente l’informazione normativa che stai cercando.

Anzitutto, devi sapere che la GU si compone di due parti: la Parte I e la Parte II. La Parte I è rispondente alla Serie Generale, la Parte II riguarda il cd. Foglio delle Inserzioni. A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 1985, ulteriormente modificato dal D.M. 8 luglio 1987, n. 299 e dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la Parte I è stata suddivisa in altre sottosezioni:

  • Serie Generale;
  • 5 Serie Speciali tra cui Corte Costituzionale, Unione Europea, Regioni, Concorsi ed Esami, Contratti Pubblici.

Ecco cosa contiene ogni Serie della Gazzetta Ufficiale

Serie Generale, pubblicata tutti i giorni feriali

Serve a pubblicizzare tutti gli atti amministrativi e normativi provenienti dallo Stato o da altri enti centrali o periferici ad esso correlati. Qui vi si trovano tutte le leggi e altri atti normativi, le norme degli organi costituzionali, i decreti del Presidente della Repubblica, tutte le delibere e ordinanze o decreti ministeriali o di altre autorità, le circolari e i comunicati.

Serie Speciale: Corte Costituzionale, pubblicata il Mercoledì: Contiene tutte le sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale, nonché i ricorsi e gli atti di promuovimento rimessi al vaglio dei giudici costituzionali.

Serie Speciale Unione Europea, pubblicata il Lunedì e Giovedì: Contiene tutti gli atti comunitari: dalle leggi alle direttive ai Regolamenti dell’Ue.

Serie Speciale Regioni, pubblicata il Sabato: Fa riferimento a tutte le Leggi, decreti Presidenziali o Regolamenti d’interesse nazionale emanati dalla singola Regione.

Serie Speciale Concorsi, pubblicata il Martedì e Venerdì: Dove potrai trovare tutti i riferimenti su Graduatorie, Nomine e Diari d’esame per le selezioni pubbliche ai quali hai partecipato o per le quali intendi candidarti.

Serie Speciale Contratti Pubblici, pubblicata il Lunedì, Mercoledì e Venerdì: Serve a dare pubblicità ai provvedimenti di gara aperti dalle Pubbliche Amministrazioni, suddivisi per:

  • bandi e avvisi o esiti di gara
  • avvisi di annullamento o rettifica di bandi e procedure
  • aste immobiliari o altre procedure pubbliche

Questo importantissimo riferimento cartaceo, o digitale se preferisci, ha la precisa finalità di identificare con esattezza la data dell’entrata in vigore ufficiale degli atti normativi dello Stato. Più tecnicamente, la norma entra in vigore a partire dai 15 gg successivi alla sua pubblicazione in GU, salvo che vi siano prescritti tempi diversi.

Infine, il celebre brocardo latino ignorantia legis non excusat è strettamente correlato all’idea che il cittadino debba essere al corrente delle leggi in vigore nel suo territorio. Negli ordinamenti moderni, in particolare, la presunzione di conoscenza si lega all’atto di pubblicazione della norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’inclusione della legge nella bacheca ufficiale dello stato indica, dunque, che la stessa è diventata disponibile alla conoscenza dell’utente il quale, a sua discolpa, non può certo invocarne l’ignoranza. Questo criterio è da considerarsi assoluto e non derogabile.

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