Fotovoltaico su capannone: stop all’IMU per l’autoconsumo, ma i ricavi da rete fanno scattare l’IRES

Due sentenze depositate a giugno 2026 blindano l’esenzione IMU per gli impianti fotovoltaici installati sui tetti dei capannoni industriali e destinati all’autoconsumo aziendale. La partita fiscale, però, resta aperta: i dati dello scambio sul posto arrivano al Fisco già dal 2025, quelli del ritiro dedicato dal 2026, e per chi ha una partita IVA tutte le somme incassate diventano reddito d’impresa a tutti gli effetti. Il messaggio per l’imprenditore è netto: il risparmio sull’imposta patrimoniale è concreto, ma ogni euro incassato dalla vendita di energia va tracciato e tassato con le regole ordinarie dell’attività.

Niente IMU sull’impianto pertinenziale: come blindare il risparmio

Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza 1397/2026 del 12 giugno) e di primo grado di Milano (sentenza 2578/2026 del 24 giugno) hanno escluso l’assoggettamento a IMU di un impianto fotovoltaico imbullonato sul tetto di un capannone, se l’energia prodotta serve i consumi dell’impresa. Il punto di appoggio è la circolare 27/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate: un impianto senza autonoma rendita catastale è qualificato come pertinenza del fabbricato principale, e quindi non genera una base imponibile separata. Significa che il titolare del capannone può far valere l’esenzione già in sede di dichiarazione IMU, senza aspettare accertamenti, purché l’utilizzo resti effettivamente strumentale all’attività.

Pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone industriale, impianti solari per l'autoconsumo aziendale
Il sole alimenta i pannelli sui capannoni industriali: l'impianto per l'autoconsumo resta esente dall'IMU.

Quando i proventi diventano reddito d’impresa (sempre, per chi ha partita IVA)

Chi usa l’impianto nell’esercizio dell’attività economica non rientra nella disciplina dell’autoconsumo domestico (quella che fino a 20 kW lascia esenti da Irpef il contributo in conto scambio). Per l’impresa, qualsiasi immissione in rete produce reddito d’impresa, con obbligo di partita IVA, emissione delle fatture, tenuta della contabilità e applicazione di Irpef/Ires, Irap e IVA. Non importa se l’impianto è piccolo o se l’energia venduta è marginale: il regime naturale è quello commerciale, e l’unica eccezione è rappresentata dal puro autoconsumo senza connessione alla rete.

Ritiro dedicato e scambio sul posto al capolinea

Con la delibera Arera 78/2025/R/efr del 4 marzo 2025, lo scambio sul posto è stato bloccato per i nuovi impianti: potevano accedervi solo quelli entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025 e con domanda presentata entro il 26 settembre 2025. Anche i contratti in essere, in base alla precedente delibera 457/2024/R/efr, non si rinnovano oltre i 15 anni dalla prima sottoscrizione. Per le imprese che installano pannelli oggi, il meccanismo di riferimento è il ritiro dedicato, che è una vera e propria vendita al GSE. Ogni euro accreditato è ricchezza imponibile, da portare in dichiarazione.

Precompilata e controlli: il Fisco sa già tutto

Il decreto MEF del 21 gennaio 2025 ha reso obbligatoria la comunicazione annuale dei proventi GSE all’Agenzia delle Entrate: i dati dello scambio sul posto sono finiti nella precompilata a partire dal 2025 (redditi 2024), quelli del ritiro dedicato dal 2026 (redditi 2025). Per la ditta individuale o la società questo significa che eventuali discordanze fra i ricavi dichiarati e gli importi trasmessi dal Gestore faranno scattare controlli automatici. La verifica dell’estratto conto GSE nell’area riservata del portale resta uno strumento a disposizione del contribuente per controllare la correttezza dei dati prima dell’invio della dichiarazione.

Fonti

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