Fondo Garanzia Prima Casa: Agevolazioni e Banche Aderenti

Aspirazione di molti italiani è l’acquisto della prima casa. Ciò implica un investimento non indifferente e pochi possono permettersi di sborsare subito la somma dovuta, mentre altri devono optare per forme di finanziamento. A tale scopo esiste il contratto di mutuo, il quale prevede che il mutuante consegna all’altra parte, detta mutuataria, in credito o prestito del denaro. Il debitore si impegna a restituire la somma ottenuta tramite il pagamento di rate, solitamente mensili, a cui si aggiungono le spese ed il tasso di interesse.

Seppure il contratto di mutuo può essere usato per ottenere beni e servizi di vario genere, è la forma di finanziamento più diffusa per l’acquisto di beni immobili. Tuttavia non sempre è semplice accedere a questa forma di credito, per questo è nato il Fondo di Garanzia per i mutui contratti allo scopo dell’acquisto della prima casa.

Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Legge di Stabilità del 2014. Nasce per agevolare la possibilità di stipulare un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, la ristrutturazione oppure il miglioramento dell’efficienza energetica di un bene immobile. Il fondo concede garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale per i mutuo ipotecari e per gli altri scopi previsti dalla legge. Esso in sostanza permette di avere delle garanzie speciali che agevolano la stipula di un contratto di mutuo. Importante è che al momento della richiesta, il richiedente non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo, tranne se essi siano stati ottenuti grazie ad una successione oppure concessi in comodato d’uso da genitori o fratelli. L’erogante il mutuo o intermediario deve essere convenzionato con lo Stato per avere le garanzie speciali; sul sito istituzionale della Consap S.p.A. è presente l’elenco aggiornato di chi aderisce al Fondo di Garanzia.

Chi può presentare la richiesta

Come accennato, innanzitutto il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli conseguiti grazie ad una successione o per comodato d’uso. Per accedere al Fondo di Garanzia non sono richiesti limiti di reddito da parte del mutuatario, tuttavia se sono presentate più domande durante la stessa giornata, sono attribuite delle priorità. Esse sono:

  • previste per le giovani coppie che hanno costituito il proprio nucleo famigliare da due anni, sia coniugati sia conviventi. È previsto che almeno uno dei componenti la coppia abbia un età inferiore ai 35 anni;
  • per i casi di una persona singola non sposata, separata, divorziata o nel caso di vedovanza, in presenza di almeno un figlio minore e convivente;
  •  persone di età inferiore ai 35 anni, in possesso di un contratto di lavoro atipico;
  • coloro che sono affittuari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari.

È da rammentare che l’immobile oggetto delle garanzie speciali deve essere situato sul territorio nazionale, e non deve appartenere alle categorie che ricomprendono le case di lusso.

La domanda per accedere al Fondo di Garanzia

La richiesta per ottenere le garanzie speciali offerte dal Ministero deve essere presentata tramite apposito modulo direttamente alla banca, oppure intermediario, che aderisce alla convenzione. A tale modulo deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica il possesso dei requisiti per accedere al Fondo di Garanzia. L’istituto di credito, dopo avere accertato la regolarità della documentazione fornita, presenta la domanda per via telematica alla gestione del fondo per avviare la procedura. Alla richiesta è attribuito un numero progressivo secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora ed il minuto corrispondenti al momento in cui è pervenuta. Questo determina il diritto di precedenza rispetto ad altre richieste al Fondo di Garanzia.

La procedura ed i tempi

Presentata la domanda tramite l’apposito modulo, entro 15 giorni la banca comunica al richiedente l’esito, sia positivo sia negativo. In quest’ultimo caso la mancata accettazione dipende dall’assenza dei requisiti oppure dall’insufficienza della disponibilità economica del Fondo di Garanzia. Nel caso di esito positivo, l’istituto bancario provvede all’erogazione del mutuo.

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