Dal 24 giugno 2026, la gestione del cedolino si complica per molte aziende: la circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate ridisegna il perimetro delle imposte sostitutive sugli stipendi — incrementi da rinnovi contrattuali e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni — con chiarimenti che estendono la base imponibile agevolata rispetto a quanto molti uffici paghe avevano applicato finora. Chi classifica male le voci retributive versa ritenute errate e si espone a contestazioni. Entrambe le misure valgono solo per il 2026: non applicarle correttamente quest'anno significa perdere definitivamente il beneficio per i lavoratori.
Il quadro: due aliquote, due soglie di reddito
La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto due imposte sostitutive distinte, con soglie di reddito e basi imponibili separate.
La prima è la flat tax al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi firmati nel triennio 2024-2026, corrisposti nel 2026. Spetta ai dipendenti del settore privato con reddito fino a 33.000 euro lordi annui e sostituisce IRPEF e addizionali regionali e comunali sulla quota agevolata.
La seconda è la flat tax al 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, entro un limite annuo complessivo di 1.500 euro per lavoratore. La soglia di reddito in questo caso sale a 40.000 euro.
Il datore di lavoro opera come sostituto d'imposta e applica le aliquote cedolino per cedolino: classificare male una voce genera un versamento scorretto, con conguaglio obbligatorio e potenziale avvio di procedimenti sanzionatori.
La flat tax al 5%: arretrati e permessi rientrano, le una tantum no
La chiarificazione più rilevante per le aziende con rinnovi contrattuali in corso riguarda gli arretrati. L'imposta sostitutiva al 5% si applica anche alle somme relative alle annualità precedenti, purché corrisposte nel 2026 e derivanti da contratti firmati nel triennio 2024-2026. In pratica, un rinnovo del 2025 che prevede aumenti con decorrenza 2024 può essere liquidato quest'anno con il 5%: la data di pagamento, non quella di decorrenza degli effetti, è il discriminante per l'agevolazione.
Meno ovvio è che la base agevolata comprende anche gli incrementi relativi ai giorni di ferie, festività soppresse e permessi: il beneficio segue l'aumento tabellare su tutte le voci di retribuzione collegate.

Restano invece esclusi gli importi "una tantum". La distinzione è operativamente critica: se un accordo sindacale prevede sia aumenti tabellari sia una componente una tantum, il datore di lavoro applica il 5% solo alla prima e l'IRPEF ordinaria alla seconda. Confondere le due voci è uno degli errori più probabili in sede di liquidazione.
La mappa del 15%: domenica, reperibilità e il cap da 1.500 euro
Per la flat tax al 15%, la circolare 3/E estende la platea in due direzioni che interessano direttamente chi gestisce lavoratori su turni o in reperibilità.
Beneficiano dell'agevolazione:
- le maggiorazioni per lavoro notturno
- le maggiorazioni per lavoro festivo, incluso il lavoro domenicale
- le maggiorazioni per lavoro nei giorni di riposo settimanale
- le indennità di turno
- le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi, anche quando il dipendente non svolge poi effettivamente l'attività
Quest'ultimo punto è il più controintuitivo: la reperibilità è agevolata anche senza prestazione, perché remunera una disponibilità funzionalmente collegata al lavoro notturno e festivo. Includere questa voce nella base del 15% — e non tassarla a IRPEF ordinaria — è un adempimento che molti cedolini potrebbero non rispettare.
Il limite di 1.500 euro è cumulativo su tutte queste voci per singolo lavoratore. L'ufficio paghe deve monitorare il totale mese per mese: gli importi che eccedono la soglia tornano a tassazione ordinaria. Per chi gestisce lavoratori notturni e festivi in numero elevato, un sistema di tracciamento individuale è indispensabile per non sbagliare la ritenuta a partire dal mese in cui si supera il tetto.
Tre verifiche operative da mettere a calendario
Per chi ha dipendenti coinvolti da rinnovi o con indennità notturne e festive, la circolare 3/E impone tre controlli immediati:
- Classificare i redditi individuali: sotto 33.000 euro si applica la flat tax 5% sugli incrementi contrattuali; tra 33.001 e 40.000 euro non spetta il 5%, ma rimane la flat tax 15% sulle indennità speciali. Chi si trova nella fascia intermedia non accede alla misura sui rinnovi, ma ha diritto a quella sul lavoro notturno e festivo: un errore di classificazione lo priva di un beneficio che gli spetta per legge.
- Ricalcolare le ritenute sugli arretrati corrisposti nel 2026 da rinnovi del triennio: se già tassati a IRPEF ordinaria, il conguaglio è obbligatorio.
- Attivare un contatore per lavoratore sulle voci al 15%, per bloccare l'agevolazione al raggiungimento dei 1.500 euro annui e ripristinare le aliquote ordinarie sugli importi eccedenti.
I primi chiarimenti operativi erano contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026; la 3/E aggiunge i casi specifici — arretrati, reperibilità, domenicale — rimasti aperti fino a oggi. Per chi elabora le buste paga di luglio con contratti appena rinnovati, quel documento è ora il riferimento aggiornato: luglio è il banco di prova immediato per verificare se i software paghe sono stati configurati sui nuovi criteri.





