Fattura Elettronica Carburante: Come Funzionarà con la Nuova Legge 2018, tutti i Dettagli e le Novità

Sei un operatore economico? Hai un’attività di rivendita carburanti? Sei un professionista, un imprenditore o, più in generale, un titolare di partita IVA? In tal caso ti invitiamo a leggere le seguenti informazioni sui nuovi adempimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2018 per quanto riguarda le cessioni di carburante per autotrazione.

Dal primo luglio 2018, infatti, entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica per i tuoi acquisti di carburante per autotrazione. Vediamo in cosa consiste tale obbligo, come funzionerà, chi sono i soggetti interessati e le modalità allo studio onde evitare criticità nella gestione dei costi di rifornimento quando partirà la nuova normativa.

Cos’è la Fattura Elettronica Obbligatoria

La legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emissione di fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da titolari di partita IVA presso impianti stradali di distribuzione. L’obiettivo del legislatore è quello di rendere più efficace il contrasto all’evasione fiscale ai fini di una maggiore tracciabilità ed ottenere un più puntuale controllo fiscale delle operazioni di fornitura di carburante per autotrazione.

Se vorrai detrarre l’IVA o dedurre a fini fiscali il costo del carburante, dal prossimo 1° luglio dovrai pertanto utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento elettronici, quali carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate. Potrai ancora pagare con mezzi diversi, come il denaro contante, ma in tal caso non ti sarà più possibile detrarre l’IVA o dedurre i costi dei tuoi acquisti di carburante.

L’obbligo della fattura elettronica comporterà, sempre a partire dal 1° luglio 2018, l’abolizione della scheda carburante attualmente in vigore, come stabilito dal comma 926 della L.2015/2017. La scheda carburante, sostitutiva della fattura, era stata introdotta dal DPR 444/97 per consentire agli operatori economici di documentare gli acquisti di carburante per autotrazione ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione fiscale dei costi di rifornimento.

Casi di Esonero

A far data dal 1° luglio 2018, tutti i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica in caso di rifornimenti di carburante eseguiti ai fini di esercizio d’impresa o di professione. Tali rifornimenti, pertanto, dovranno essere documentati con fattura elettronica obbligatoria. È previsto l’esonero della fattura elettronica per gli acquisti effettuati da soggetti consumatori privati.

Come Funziona l’Obbligo della Fattura Elettronica

Il comma 920 della Legge205/2017 prevede l’obbligo di documentare mediante fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da titolari di partita IVA. Il comma 921, però, precisa che l’obbligo scatta solo nel caso in cui tu avvisi il rivenditore che l’acquisto è effettuato per esercitare la tua attività d’imprenditore o di professionista. Se il rifornimento è dunque eseguito a fini privati, e non d’impresa o di professione, il rivenditore non emette fattura elettronica, ma si limita a trasmettere i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate.

Le ipotesi di semplificazione allo Studio

Nei pochi mesi che precedono l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica, i tecnici dell’amministrazione finanziaria ed i rappresentanti delle associazioni di categoria stanno vagliando varie soluzioni al fine di evitare i rischi e le criticità che la nuova normativa potrebbe portare con sé. Si pensa a modalità volte alla semplificazione delle procedure con l’introduzione di meccanismi automatici tali da consentire l’invio diretto della e-fattura all’acquirente in tempo reale. In tal modo, potrai ricevere la fattura elettronica contestualmente al pagamento con le tue carte di credito, di debito o prepagate.

Fattura Elettronica Carburante

Fattura Elettronica Carburante

Ciò sarà possibile soltanto coinvolgendo chi opera nel sistema interbancario nell’individuazione di modalità tecniche che permettano di registrare i dati anagrafici utili ad emettere e a trasmettere l’e-fattura. Un’ipotesi è quella dell’individuazione di un codice QR contenente i tuoi dati di fatturazione quando effettui un rifornimento. Si pensa, inoltre, ad una triangolazione con l’Agenzia delle Entrate per la creazione di un portale dell’Agenzia stessa o di terzi su cui registrarti preventivamente in quanto soggetto interessato.

Vi è poi l’idea di dare in dotazione al gestore della stazione di rifornimento uno strumento che associ l’operazione all’acquirente del carburante. Non si dovrebbero così inserire i tuoi dati ogni volta che effettui il rifornimento e si eviterebbero discriminazioni tra chi acquista il carburante nelle ore in cui è attivo il “servito” e chi si rifornisce quando è in funzione il servizio di self service e non è presente l’operatore che registra il pagamento.

Sono soluzioni che potrebbero entrare in vigore dal prossimo luglio in via sperimentale mediante un regime transitorio (sei mesi o un anno). In altri termini, si pensa ad un periodo di compresenza della nuova e-fattura e della preesistente scheda carburante. Gli operatori avrebbero, in tal modo, il tempo di adeguare i sistemi interni alla gestione e alla conservazione delle fatture elettroniche. Una sperimentazione di durata temporale permetterebbe, infine, di giungere in modo meno traumatico e più preparati alla scadenza del 1° gennaio 2019, quando, come ha stabilito la stessa Legge di Bilancio 2018, la fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per gli acquisti di carburante effettuati da privati consumatori.

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