Enti sportivi dilettantistici: la Circolare 7/E chiarisce soglie, rimborsi e trappole IVA per le ASD

Per chi gestisce un'associazione o una società sportiva dilettantistica, la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 non è un documento da archiviare: è la mappa operativa per evitare contestazioni fiscali sui prossimi bilanci. L'Agenzia delle Entrate ha sciolto una serie di nodi applicativi del D.Lgs. 36/2021 che toccano direttamente la gestione quotidiana di ogni ente sportivo: dalla corretta qualificazione dei compensi ai volontari fino al trattamento IVA delle cessioni di contratti atletici.

L'impianto della circolare è costruito su risposte a quesiti concreti, e il filo rosso che attraversa tutto il documento è uno solo: la fiscalità agevolata non è automatica. Va presidiata con clausole statutarie corrette, monitoraggio delle soglie e comunicazioni preventive all'Ufficio. Chi sbaglia un passaggio rischia di vedersi riqualificato l'intero trattamento fiscale.

La soglia dei 15.000 euro opera "a monte" e copre anche i dipendenti

Il chiarimento più rilevante per chi assume o collabora con figure tecniche riguarda la portata applicativa della soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui. L'Agenzia conferma che la misura opera "a monte" sulla determinazione della base imponibile e si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.

In altre parole, i 15.000 euro di esenzione valgono sia per i collaboratori coordinati e continuativi dell'area dilettantistica, sia per i lavoratori subordinati. Superato quel plafond, sulla parte eccedente scattano le regole ordinarie del lavoro dipendente.

L'implicazione operativa per l'ente è immediata: chi gestisce più rapporti di lavoro sportivo deve tracciare con precisione il cumulo annuale. Un errore nel conteggio può far scattare la tassazione piena su somme che si pensavano esenti, con i conseguenti oneri contributivi e dichiarativi.

Volontari e rimborsi forfetari: quando il tetto di 400 euro al mese diventa una trappola

Un punto particolarmente insidioso riguarda i rimborsi spese forfetari riconosciuti ai volontari per eventi o manifestazioni. L'Agenzia chiarisce che questi importi – fino a 400 euro mensili – concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro annui.

Il meccanismo è il seguente:

  • Se il volontario non ha superato la soglia dei 15.000 euro nell'anno solare, il rimborso forfetario resta esente.
  • Se il volontario ha già superato il limite per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l'intero importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973.

Per l'ente che eroga il rimborso, questo cambia tutto: in caso di sforamento, scatta l'obbligo di operare la ritenuta e di versarla. Non farlo significa esporsi a sanzioni per omesso versamento. Serve quindi un sistema di monitoraggio che incroci i compensi da lavoro sportivo e i rimborsi forfetari erogati a ciascun volontario durante l'anno.

SSD in forma societaria: il "divieto di lucro attenuato" non basta per l'esenzione Ires e IVA

Per le Società Sportive Dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative, la circolare contiene un avviso che potrebbe far rivedere più di uno statuto. Le clausole sul divieto di lucro "attenuato" previste dall'art. 8, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2021 non sono sufficienti per fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini Ires e IVA.

L'Agenzia chiarisce che queste società devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall'art. 148, comma 8 del Tuir. Senza questa clausola aggiuntiva, l'ente perde il regime di favore e i corrispettivi specifici diventano imponibili.

È un dettaglio che può costare caro: una SSD che ha adeguato lo statuto solo alle previsioni del D.Lgs. 36/2021, senza recepire anche la norma Tuir, rischia l'accertamento. Per le realtà già operative, la raccomandazione è una verifica statutaria immediata.

Campo sportivo con pallone, fischietto, grafici finanziari e monete d'oro, fiscalità degli enti sportivi dilettantistici
La Circolare 7/E chiarisce soglie, rimborsi e regole IVA per gli enti sportivi dilettantistici.

Detassazione delle raccolte fondi: conferme per tutti, comprese le società

Un dato positivo arriva sul fronte della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi. La circolare conferma la piena applicabilità del regime agevolato a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

I numeri da ricordare:

ParametroLimite
Eventi annui detassati2 eventi
Plafond complessivo annuo51.645,69 euro

Per un'ASD o SSD che organizza tornei, feste sociali o manifestazioni con raccolta fondi, sapere che il regime copre anche le forme societarie significa poter strutturare gli eventi con maggiore certezza fiscale. Resta il vincolo del regime 398/1991: chi ne è uscito o non lo ha mai adottato non può beneficiare della detassazione.

IRAP: l'esclusione fino a 85.000 euro si allarga agli amministrativo-gestionali

Sul fronte IRAP, la circolare recepisce le indicazioni normative confermando che l'esclusione dalla base imponibile fino a 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'area del dilettantismo.

La portata è più ampia di quanto alcune interpretazioni restrittive suggerivano: rientrano nell'esenzione anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non solo allenatori e preparatori atletici, quindi, ma anche segretari, dirigenti accompagnatori e figure organizzative.

Operazioni con le società professionistiche: la cessione del contratto dell'atleta sconta l'IVA piena

Un passaggio che tocca direttamente i bilanci delle ASD e SSD che operano nel vivaio è quello sulla cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta a favore di una società professionistica. L'Agenzia delle Entrate nega l'applicabilità del regime di esenzione IVA.

La motivazione è netta: l'operazione ha natura finanziaria e commerciale, non rientra tra le prestazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023 e resta pertanto assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.

Per una SSD che forma giovani atleti e li cede a club professionistici, questo significa:

  1. Emettere fattura con IVA sull'importo della cessione.
  2. Non poter invocare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista per le operazioni esenti.
  3. Valutare l'impatto sul plafond delle operazioni esenti e sulla detraibilità dell'IVA a monte.

La distinzione è cruciale: la stessa prestazione resa a un tesserato dell'ente (corsi, quote associative) può beneficiare dell'esenzione e della dispensa dagli obblighi di fatturazione, previa comunicazione all'Ufficio; la cessione del contratto dell'atleta no.

Cosa fare subito: una checklist operativa per l'ente

Alla luce della Circolare 7/E/2026, ecco le verifiche da mettere in agenda:

  • Monitoraggio soglia 15.000 euro: implementare un sistema di tracciamento dei compensi e dei rimborsi forfetari per ogni collaboratore e volontario su base annuale.
  • Statuto SSD: verificare la presenza del divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili ex art. 148, comma 8, Tuir, anche in presenza delle clausole di lucro attenuato del D.Lgs. 36/2021.
  • Raccolte fondi: pianificare i due eventi annui detassati entro il plafond di 51.645,69 euro, accertandosi di operare in regime 398/1991.
  • Cessioni di contratti atletici: predisporre la fatturazione con IVA ordinaria per le cessioni a società professionistiche.
  • Esenzione IVA e dispensa: inviare comunicazione preventiva all'Ufficio per beneficiare della dispensa da fatturazione e registrazione sulle prestazioni esenti ex art. 36-bis.

La circolare non introduce norme nuove, ma traccia il perimetro applicativo di una disciplina che, a distanza di oltre cinque anni dal D.Lgs. 36/2021, stava ancora generando incertezze operative. Per chi amministra un ente sportivo dilettantistico, il rischio maggiore oggi non è l'ignoranza della norma, ma la sua applicazione parziale o disallineata tra i diversi adempimenti: Ires, IVA, IRAP e ritenute vanno tenuti insieme, perché un errore su un fronte si propaga rapidamente sugli altri.

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