DL Lavoro 2026: staff leasing fino a 36 mesi, la guida per le imprese

Con il nuovo limite di 36 mesi per le missioni in staff leasing e l'esclusione di questi periodi dal computo dei 24 mesi previsti per i contratti a termine, il DL Lavoro 2026 ridisegna i margini operativi della somministrazione. Per chi gestisce un'impresa, il punto non è solo la nuova soglia: è che d'ora in poi i due binari — lavoratori somministrati a termine e lavoratori somministrati a tempo indeterminato — viaggiano con regole di conteggio separate e impongono un monitoraggio diverso da quello in uso fino a ieri.

Il doppio binario: 24 mesi per i contratti a termine, 36 per lo staff leasing

La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026), in vigore dal 28 giugno 2026, interviene sull'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 con un nuovo comma 2-bis che separa nettamente due regimi.

Da un lato resta il tetto dei 24 mesi per la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. A quel limite concorrono i contratti a termine diretti e i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall'agenzia con contratto a tempo determinato.

La novità è ciò che esce dal perimetro dei 24 mesi: i periodi di missione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia (staff leasing) non si sommano più a quel contatore. Per questi lavoratori il legislatore introduce un limite autonomo di 36 mesi, anche non continuativi, presso lo stesso utilizzatore e per mansioni di pari livello e categoria legale.

La soglia parte da zero: il computo decorre esclusivamente dal 28 giugno 2026 e i periodi di missione precedenti non hanno alcuna rilevanza. Inoltre la contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore può derogare al limite, prevedendo una durata diversa.

RegimeLimite massimoCosa si contaDecorrenza
Contratti a termine + somministrati a TD24 mesiRapporti diretti a termine + missioni di lavoratori a TDPreesistente
Staff leasing (somministrati a TI)36 mesiSolo missioni di lavoratori assunti a TI dall'agenziaDal 28 giugno 2026

Attenzione: una fonte riporta un limite di 60 mesi (5 anni) per lo staff leasing, ma il dato non trova riscontro nell'analisi più dettagliata di IPSOA, che indica 36 mesi con precisi riferimenti normativi all'art. 19 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2015. In assenza di chiarimenti ministeriali, il riferimento più solido per chi deve fare conti in azienda resta il testo dei 36 mesi.

Cosa significa per chi gestisce il personale in azienda

La separazione dei due binari ha una conseguenza operativa immediata: non basta più un unico contatore. Le imprese che usano sia somministrati a termine sia staff leasing devono tenere traccia di due soglie indipendenti, con regole di calcolo diverse.

Per i somministrati a tempo determinato ogni mese di missione continua a pesare sul plafond dei 24 mesi insieme ai contratti a termine diretti. Raggiunto il tetto — per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti — il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento. Un automatismo che può generare costi non previsti se il monitoraggio non è puntuale.

Per i lavoratori in staff leasing il nuovo limite di 36 mesi è aggiuntivo e indipendente: non consuma il plafond dei 24 mesi e, almeno in questa fase iniziale, parte da zero per tutti i lavoratori, azzerando di fatto lo storico pregresso.

Due ingressi vetrati divergenti di diversa altezza in un moderno palazzo direzionale, staff leasing e riforma somministrazione lavoro
Con lo staff leasing a 36 mesi e i contratti a termine a 24, le imprese devono monitorare due regimi di conteggio separati.

La scadenza da segnare in agenda è duplice:

  • verificare per ogni somministrato a termine quanti mesi ha già accumulato, considerando che ora il calcolo include esplicitamente anche le missioni in somministrazione a termine (la norma elimina ogni interpretazione che le considerasse «neutre»);
  • aprire un contatore separato per ogni lavoratore in staff leasing inviato in missione dal 28 giugno 2026.

Oltre la durata: i tetti quantitativi restano in vigore

Il DL Lavoro 2026 non tocca i limiti numerici introdotti dalla Legge n. 203/2024, che restano pienamente operativi e vanno incrociati con i nuovi limiti temporali:

  • 20% — il numero di lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula. Sono esclusi dal calcolo apprendisti, disoccupati da almeno sei mesi, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
  • 30% — il tetto complessivo tra assunti diretti a termine e somministrati a termine non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza. Restano fuori dal computo, tra gli altri, i lavoratori in staff leasing, quelli in sostituzione di assenti, gli under 24 e over 50, e i percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi.

Per un'impresa che ha già saturato il 20% di staff leasing, il nuovo limite dei 36 mesi è comunque rilevante: stabilisce per quanto tempo ciascun lavoratore in staff leasing può restare in missione presso la stessa azienda, anche se il tetto quantitativo è rispettato.

I rischi da presidiare subito

Il superamento del limite dei 24 mesi — per accumulo tra rapporti diretti e missioni a termine — fa scattare la trasformazione a tempo indeterminato dalla data del superamento. Non è una sanatoria: è un effetto automatico che vincola l'azienda all'assunzione, con i relativi costi contributivi e organizzativi.

Per lo staff leasing, il superamento dei 36 mesi espone l'utilizzatore a un utilizzo illegittimo della somministrazione. Le conseguenze possono includere la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore e sanzioni amministrative.

L'unica flessibilità concessa è quella affidata alla contrattazione collettiva, che può prevedere durate diverse dal limite di 36 mesi. Verificare il CCNL applicato diventa quindi il primo passo per capire il perimetro esatto in cui ci si muove.

Nulla cambia invece per le attività stagionali, che restano escluse dai limiti di durata.

Il vero impatto è sul mix di forza lavoro

Separare i contatori dello staff leasing da quelli dei contratti a termine non è un dettaglio tecnico: cambia la convenienza relativa dei due strumenti. Un'impresa che oggi usa somministrati a termine per coprire esigenze stabili può valutare lo staff leasing senza l'effetto di consumare il plafond dei 24 mesi. Allo stesso tempo, il nuovo limite dei 36 mesi per lo staff leasing — azzerato e ripartito dal 28 giugno — concede un orizzonte triennale pulito che prima non esisteva.

La partita si gioca sul monitoraggio: tenere due contatori separati, allineare i contratti di somministrazione alle previsioni del CCNL, e verificare trimestralmente la posizione di ciascun lavoratore per evitare sforamenti automatici. Per chi ha già in forza somministrati a termine vicini alla soglia dei 24 mesi, il passaggio allo staff leasing può rappresentare una leva per guadagnare mesi di utilizzo aggiuntivi senza trasformazioni indesiderate.

Fonti

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