Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto ha licenziato in via definitiva il decreto correttivo della delega fiscale. Il provvedimento tocca tre fronti che incidono direttamente sulla gestione quotidiana di società e professionisti: il ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato preventivo biennale, una tolleranza del 5% sugli scostamenti tra POS e corrispettivi, e un giro di vite sulle presunzioni usate dall’Agenzia delle Entrate negli accertamenti. Non sono ritocchi cosmetici: per chi ha un’attività, ogni punto del decreto si traduce in una scelta concreta da fare entro fine anno.
Ravvedimento speciale: la sanatoria si lega al rinnovo del concordato
La novità più rilevante per chi ha aderito al concordato preventivo biennale è che il ravvedimento speciale non sarà aperto a tutti. Potrà accedervi solo chi ha già scelto il CPB per il biennio 2024-2025 e decide di confermarlo per il 2026-2027. Chi si è fermato al primo biennio senza rinnovare resta fuori.
Il perimetro della regolarizzazione copre le annualità 2020-2023, quindi tutto ciò che precede l’introduzione del concordato. Il meccanismo si basa su due leve: una maggiorazione della base imponibile e un’imposta sostitutiva calibrata sul punteggio ISA del contribuente. Più alta è l’affidabilità fiscale, più contenuto è il prelievo:
| Affidabilità fiscale (voto ISA) | Aliquota flat tax sostitutiva |
|---|---|
| Da 8 in su | 10% |
| Da 6 a 8 | 12% |
| Sotto 6 | 15% |
Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall’emergenza Covid, l’imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%. Resta una soglia minima: sotto i 1.000 euro tra IRPEF/IRES e addizionali non si scende.
Un esempio concreto aiuta a capire la portata del risparmio. Un contribuente con voto ISA pari a 7 che deve regolarizzare 20.000 euro di maggior imponibile per il 2022 verserà un’imposta sostitutiva del 12%, cioè 2.400 euro. Se lo stesso importo fosse riferito al 2021, con la riduzione del 30% scenderebbe a 1.680 euro. In un accertamento ordinario, tra IRPEF/IRES, addizionali e sanzioni, il prelievo può facilmente superare il doppio o il triplo.
Chi conferma il concordato ottiene anche tre vantaggi accessori: dilazione dell’imposta senza interessi, riduzione di due anni dei termini entro cui l’Agenzia può effettuare controlli, e accesso a canali prioritari per compensazioni e rimborsi.
Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare una dichiarazione integrativa per correggere il concordato e ottenere un nuovo calcolo del reddito concordato, o della base imponibile IRAP, sulla base dei dati corretti.
Tolleranza del 5% su POS e corrispettivi: stop alle sanzioni per scostamenti fisiologici
Dal 2026 è obbligatorio l’incrocio tra corrispettivi trasmessi dai registratori telematici e incassi rilevati dai terminali POS. Un obbligo che finora esponeva al rischio di sanzioni anche per differenze minime, generate da sfasature temporali o errori di lieve entità.

Il decreto introduce una soglia di tolleranza del 5%: uno scarto fino a questa percentuale tra le due rilevazioni non farà scattare sanzioni. La norma assorbe gli scostamenti fisiologici senza penalizzare i contribuenti, ma non elimina l’obbligo di monitorare la corrispondenza tra i due flussi: scostamenti superiori restano contestabili.
L’intervento era atteso. Le sanzioni per inosservanza delle regole su POS e cassa possono arrivare fino a 4.000 euro, con sanzioni accessorie che prevedono la sospensione dell’attività fino a 6 mesi e un costo di 100 euro per errori formali nell’emissione degli scontrini.
Accertamento: presunzioni più difficili per l’Agenzia
Sul fronte dei controlli, il decreto alza l’asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso tra Fisco e imprese.
Per le società a ristretta base partecipativa, non basterà più un ragionamento presuntivo generico per imputare ai soci utili distribuiti «in nero». Ipotizzare una distribuzione occulta richiederà riscontri puntuali: ricavi non contabilizzati o costi indeducibili perché inesistenti, sorretti da elementi specifici e verificabili. Le Commissioni parlamentari avevano chiesto di rivedere questa presunzione, da tempo criticata perché avvicina le società di capitali ai regimi di trasparenza fiscale in assenza di una norma che lo preveda esplicitamente.
Stessa logica per le contestazioni di antieconomicità: il solo scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato non giustificherà più da solo un rilievo. Servirà il concorso di ulteriori indizi con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Cambia anche il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali. Conterà l’annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata. È una correzione rilevante: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021, avevano stabilito che ogni quota annuale costituisce un autonomo presupposto per il controllo, esponendo i contribuenti a contestazioni per periodi lunghissimi — fino a 30 anni per gli immobili. Il decreto riporta il potere di accertamento entro limiti temporali più prevedibili.
Cooperative compliance: più tempo per la certificazione TCF
Per le imprese che hanno chiesto di entrare nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025, il termine per la certificazione del Tax Control Framework slitta al 31 dicembre 2026. La proroga era stata sollecitata dai commercialisti e concede alle aziende un margine operativo per adeguare i sistemi interni di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale.
Chi ha un’impresa ha una scelta da fare entro la fine dell’anno
Il decreto Omnibus non è un intervento di sistema: è un pacchetto di correzioni mirate che toccano però snodi operativi precisi. Per il titolare di partita IVA, la scadenza vera è quella del rinnovo del concordato preventivo biennale per il 2026-2027: farlo significa accedere al ravvedimento speciale e chiudere le pendenze 2020-2023 con un’imposta sostitutiva che, nell’esempio da 2.400 euro, è meno della metà di quanto costerebbe un accertamento ordinario. Non farlo significa rinunciare a quel vantaggio e restare esposti ai controlli su quelle annualità. La decisione va presa con i numeri alla mano, verificando il proprio punteggio ISA e simulando l’impatto dell’imposta sostitutiva rispetto al rischio di un accertamento pieno.



