La legge n. 112/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2026 e in vigore dal 28 giugno, chiude l'iter parlamentare del D.L. n. 62/2026 con un messaggio preciso per le imprese: i 934 milioni di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato sono accessibili, ma solo a chi applica il salario giusto. Il rispetto del Trattamento Economico Complessivo (TEC) è ora condizione obbligatoria, e la sua verifica espone i datori di lavoro a rischi concreti in sede di controllo.
I bonus assunzioni: chi accede e quanto vale la decontribuzione
Gli incentivi coprono le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con esclusione di domestici e apprendisti. Le misure operative sono tre:
- Lavoratrici svantaggiate: esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi, fino a 650 euro mensili (che salgono a 800 euro nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno)
- Under 35 disoccupati: esonero fino a 500 euro mensili per 24 mesi, che sale a 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria
- Disoccupati in ZES Unica: esonero fino a 650 euro mensili per 24 mesi
I paletti per l'impresa sono precisi: massimo 10 dipendenti, nessun licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, e incremento occupazionale netto. In alcuni casi la durata scende a 12 mesi.
Un quarto incentivo, per la trasformazione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è tecnicamente previsto ma necessita ancora di autorizzazione UE e al momento non è operativo.
I bonus del D.L. n. 62/2026 non ricadono nel regime "de minimis": operano ai sensi del regolamento UE GBER 651/2014, quindi i massimali standard da 300.000 euro degli aiuti di Stato ordinari non bloccano l'accesso.
Il salario giusto come condizione: il TEC e l'autodichiarazione a rischio
Accedere ai bonus richiede un passaggio obbligato: dichiarare tramite autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di applicare il TEC — Trattamento Economico Complessivo non inferiore a quello stabilito dai CCNL delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. La legge di conversione ha esplicitato cosa compone il TEC: tutte le voci retributive fisse e continuative, le mensilità aggiuntive (tredicesima compresa), le indennità continuative e le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti. Escluse le componenti variabili o discrezionali individuali.
Il nodo è a monte. Non esiste ancora una lista ufficiale e vincolante dei "contratti comparativamente più rappresentativi". L'analisi di Manuela Baltolu pubblicata su Informazione Fiscale definisce l'obbligo di autodichiarazione su questo requisito "un obbrobrio giuridico", dato che l'art. 39 della Costituzione sulla rappresentatività sindacale non ha mai avuto piena attuazione. Per l'impresa il rischio è concreto: se l'INPS o l'ispettorato del lavoro contestano il CCNL applicato, scatta il recupero dei contributi già esentati, con le sanzioni previste dalla dichiarazione sostitutiva.

Il salario giusto non è il salario minimo legale di 9 euro lordi l'ora proposto dalle opposizioni: è un sistema agganciato ai minimi tabellari dei contratti collettivi leader, non a una soglia oraria fissa.
Altre novità operative per chi gestisce un'impresa
Tirocini extracurriculari. La durata massima complessiva non può superare 12 mesi per il medesimo gruppo di imprese. Il limite opera a livello di gruppo, non di singola entità giuridica: ruotare un tirocinante tra le consociate non azzera il contatore.
CCNL scaduti. Per i contratti collettivi che scadono dopo il 28 giugno 2026, se il rinnovo non avviene entro i primi 9 mesi dalla scadenza, scatta automaticamente un adeguamento retributivo forfettario pari al 50% dell'inflazione IPCA (al netto dei prodotti energetici importati), salvo diversa previsione contrattuale.
Conciliazione lavoro-famiglia. Le aziende certificate per misure a sostegno della natalità e delle esigenze di cura accedono a uno sgravio contributivo dell'1%, nel limite di 50.000 euro annui, per il triennio 2026-2027-2028.
SIISL. L'obbligo di pubblicare le posizioni vacanti sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) resta sospeso: il decreto ministeriale attuativo non è ancora uscito. Dal 1° luglio 2026 il portale implementerà nuove funzionalità operative, ma la pubblicazione non costituisce ancora condizione per fruire dei bonus.
Previdenza complementare. Torna al 50% — dal 60% previsto dalla Manovra di bilancio — la quota del montante previdenziale complementare liquidabile in capitale al pensionamento.
Cosa vale concretamente per le PMI
Fatti i calcoli dai valori di legge: un'impresa del Mezzogiorno che assume una lavoratrice svantaggiata può maturare fino a 800 euro mensili per 24 mesi, pari a 19.200 euro di contributi non versati per singola assunzione. Per un under 35 nelle regioni ZES l'importo arriva a 650 euro × 24 mesi = 15.600 euro. Per le imprese sotto i 10 dipendenti che rispettano tutti i requisiti, le cifre sono rilevanti.
Il passaggio critico resta l'autodichiarazione sul TEC. Verificare che il CCNL applicato corrisponda a uno "comparativamente più rappresentativo" prima di inviare domanda all'INPS non è un dettaglio procedurale. Un errore commesso in buona fede non elimina il rischio di recupero contributivo. La consulenza di un professionista del lavoro, in questa fase, è la spesa che evita la spesa più grande.



