Dal 1° luglio 2026 scatta il dazio forfettario di 3 euro su ogni articolo contenuto in spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE. Per chi importa, vende online o gestisce un e-commerce, l’operazione non è un semplice rincaro: nasconde un costo fisso che non può essere recuperato in caso di reso del cliente, se non per merce difettosa. Capire come funziona e come si dichiara in dogana è il primo passo per adeguare listini, logistica e margini.
Cosa devono sapere le imprese sulla nuova imposta
Il prelievo sostituisce la vecchia franchigia doganale abolita dal Regolamento UE 2026/382 e trova le sue regole applicative nel Regolamento delegato (UE) n. 2026/1022 in vigore da oggi. Non si applica all’intero pacco ma a ogni articolo inteso come merce con la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, quando richiesta, la stessa origine. Se una spedizione contiene una maglietta e un orologio – due voci doganali distinte – l’azienda importatrice paga 6 euro di dazio. Se invece contiene due magliette dichiarate sulla stessa riga, il dazio è di 3 euro.
Il nuovo balzello si applica alle vendite a distanza di beni importati destinati a consumatori finali nell’Unione, esclusi i prodotti già coperti da accordi di unione doganale o da tariffe preferenziali. Le merci in esenzione IVA ai sensi dell’art. 143, par. 1, lettera c bis) della direttiva 2006/112/CE restano fuori dall’ambito.
Dichiarazioni doganali: lo strumento H7 e gli operatori postali
Per gestire questi flussi, il Regolamento delegato 2026/1022 ha aggiornato la definizione di dichiarazione H7, riservandola esclusivamente alle merci soggette al dazio di 3 euro. Il legislatore ha anche ridefinito il concetto di “merci contenute in spedizioni postali” e di “operatore postale”, incaricando gli operatori designati dagli Stati membri del trasporto di invii postali universali. Nella pratica per gli importatori: chi spedisce attraverso corrieri o posta deve assicurarsi che la dichiarazione sia coerente con queste nuove definizioni, in modo da applicare correttamente il dazio e non incorrere in contestazioni.

Il costo effettivo: IVA, cumuli e il nodo dei resi
Il dazio di 3 euro è un diritto doganale (tributo tipo A00) e incide diversamente a seconda del regime IVA utilizzato dall’importatore:
- Regime IOSS (Import One Stop Shop): il dazio è esente da IVA all’importazione e non entra nella base imponibile. Le grandi piattaforme e i venditori registrati allo sportello unico possono quindi limitare l’impatto IVA.
- Regimi non IOSS (ordinari, postali): i 3 euro concorrono alla base imponibile IVA. Con l’aliquota ordinaria italiana del 22%, un articolo costa effettivamente 3,66 euro tra dazio e IVA. Se la spedizione contiene tre voci doganali diverse, il costo aggiuntivo sale a circa 11 euro complessivi.
Il punto più critico per le imprese arriva con i resi commerciali. La normativa vieta l’invalidazione della dichiarazione doganale dopo lo svincolo e stabilisce che il dazio forfettario versato non è rimborsabile in caso di recesso del consumatore, salvo il caso di prodotti difettosi o non conformi. Per un negozio online che importa capi d’abbigliamento, gadget elettronici o cosmetici—categorie in cui il tasso di restituzione può superare il 20%—ogni articolo reso diventa un costo secco di 3 euro (3,66 con IVA ordinaria) che l’azienda non può recuperare.
Come muoversi: logistica, prezzi e magazzini europei
La misura resta in vigore fino al 1° luglio 2028, in attesa dell’avvio dell’EU Customs Data Hub, quando si tornerà a dazi ordinari calcolati su valore, origine e classificazione. Fino ad allora le imprese possono valutare alcune scelte:
- Accorpare gli articoli identici in dichiarazione per ridurre l’esborso complessivo.
- Prevedere il costo del dazio non rimborsabile nei margini, aumentando i prezzi di vendita o introducendo una voce separata per le spese di gestione accessorie.
- Spostare le scorte in magazzini già situati nell’Unione europea: l’esempio arriva dalle stesse piattaforme cinesi come Temu e Shein, che potrebbero accelerare su depositi UE proprio per aggirare il dazio sui singoli invii.
Sullo sfondo rimane la tassa nazionale italiana di 2 euro, rinviata al 1° ottobre 2026. Bruxelles ha già chiarito che con l’arrivo della “handling fee” europea—un contributo per i costi amministrativi doganali da definire entro il 1° novembre 2026—le misure nazionali dovranno essere ritirate per evitare distorsioni del mercato unico. Per le imprese italiane significa che l’onere aggiuntivo di 2 euro potrebbe non entrare mai in vigore, ma la partita va monitorata fino all’ultimo.
Fonti
- FONTE 1 – Piccoli pacchi: definizioni, dichiarazioni doganali e dati relativi al dazio di 3 euro (Ipsoa — Fisco)
- FONTE 2 – Pacchi extra-UE, da luglio scatta il dazio da 3 euro sugli acquisti online
- FONTE 3 – Dazio pacchi da Paesi extra-Ue: 3 euro per voce doganale, Iva inclusa | Il Fatto Quotidiano.it
- FONTE 4 – Tassa da 3 euro sui mini pacchi da oggi 1°luglio: raddoppia se compri due articoli diversi. Come si calcola
- FONTE 5 – E-commerce: arriva il dazio forfettario di 3 euro | Quotidianopiù
- FONTE 6 – Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: quali sono le novità dal 1° luglio 2026? (Ipsoa — Fisco)
- FONTE 7 – Acquisti online extra Ue: dal 1° luglio 2026 arriva il dazio di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro
- FONTE 8 – Tassa sui pacchi in tutta l’UE dal 1° luglio: crescono i costi dell’e-commerce (Informazione Fiscale)



