Il D.lgs. 148/2026, entrato in vigore il 12 agosto 2026, cambia il calcolo di convenienza del Concordato Preventivo Biennale per imprese e titolari di partita IVA. I vantaggi veri si concentrano sul rinnovo del CPB 2026-2027 e il costo degli errori scende: l’adesione irregolare non è più decadenza ma inefficacia, e la dichiarazione integrativa corregge la proposta senza far saltare il patto con il fisco. Per chi ha aderito al CPB 2024-2025 e rinnova si apre anche un ravvedimento speciale 2020-2023, da valutare insieme all’allungamento dei termini di controllo.
Adesione irregolare e correzioni dichiarative: il costo dell’errore cala
Dal biennio CPB 2026-2027 l’adesione presentata senza i requisiti previsti o in presenza di cause di esclusione è priva di effetti, non più sottoposta a decadenza. Se il reddito effettivo è più basso di quello concordato, il contribuente può dichiarare i soli valori reali, invece di restare vincolato al valore più alto.
La differenza rispetto alla disciplina precedente è rilevante. La decadenza produceva un doppio svantaggio: niente benefici premiali e obbligo di calcolare imposte e contributi sul più alto tra concordato ed effettivo. L’inefficacia, invece, fa considerare l’accordo come mai concluso.
Sul fronte delle dichiarazioni, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 del D.lgs. 13/2024 consente di correggere ricavi, compensi o altri dati comunicati per la proposta con una dichiarazione integrativa. Il reddito e il valore netto della produzione concordati vengono rideterminati sui dati corretti; le sanzioni collegate possono essere definite con ravvedimento operoso.
La correzione spontanea evita la decadenza anche se lo scostamento supera il 30%. Resta il caso dell’accertamento: se un controllo sul periodo d’imposta precedente fa emergere errori che portano reddito o valore netto della produzione oltre il 30% rispetto ai valori concordati, la decadenza scatta.
Sulla data di entrata in vigore, PMI.it e UIPA indicano il 12 agosto 2026, mentre Informazione Fiscale colloca l’entrata in vigore al 13 agosto: una differenza di computo che non incide sui termini operativi del CPB 2026-2027.
I vantaggi del rinnovo: soglie, rate e nuovi soci
Il pacchetto premiale introdotto dall’articolo 28 del D.lgs. 148/2026 è riservato a chi rinnova il CPB 2026-2027, non a chi aderisce per la prima volta. Le soglie per l’esonero dal visto di conformità salgono a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; per i rimborsi IVA il limite è di 100.000 euro.
Chi rinnova ottiene inoltre:
- rate senza interessi per i versamenti delle imposte del biennio 2026-2027;
- termini di accertamento su redditi d’impresa, lavoro autonomo e IVA anticipati di due anni;
- ingresso di nuovi soci o associati con redditi fino a 35.000 euro senza interrompere il rinnovo.
Per l’accesso al concordato resta ferma la verifica dei debiti tributari e contributivi definitivamente accertati, con la soglia complessiva di 5.000 euro e le regole su estinzione, sospensione e rateazione. La protezione aggiuntiva per chi compensa crediti IVA è di 30.000 euro superiore a quella riconosciuta sulle imposte dirette e IRAP (100.000 contro 70.000).

Ravvedimento speciale 2020-2023: solo per chi rinnova il CPB
Il nuovo ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023 è riservato ai contribuenti che applicano gli ISA e rinnovano nei termini l’adesione al CPB 2026-2027. Restano fuori chi aderisce per la prima volta nel 2026-2027 e chi ha aderito solo al CPB 2025-2026.
La base imponibile si determina aumentando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale compresa tra il 5% e il 50%, in base al punteggio ISA. Per il 2022 e il 2023 l’imposta sostitutiva su redditi e addizionali è del 10%, 12% o 15% in funzione dell’affidabilità fiscale; l’aliquota sostitutiva IRAP è del 3,9%. Per il 2020 e il 2021 le imposte sostitutive sono ridotte del 30% per la pandemia.
L’imposta sostitutiva minima è di 1.000 euro per ciascuna annualità. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in massimo dieci rate mensili, con interessi legali dal 16 marzo 2027.
Chi regolarizza deve considerare anche l’effetto sui controlli: per i periodi oggetto del ravvedimento i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Per gli altri soggetti ISA che rinnovano il concordato, i termini in scadenza alla fine del 2026 slittano al 31 dicembre 2027.
Scadenza e limiti della proposta: cosa valutare entro il 2 novembre 2026
Per il CPB 2026-2027 il termine di adesione è il 31 ottobre 2026. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’invio utile slitta a lunedì 2 novembre 2026.
La proposta non è libera ma vincolata ai tetti di incremento legati al punteggio ISA:
| Punteggio ISA | Incremento massimo della proposta |
|---|---|
| 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
Chi sta valutando l’adesione deve leggere questi tetti insieme alla metodologia di elaborazione della proposta. Per le imprese aderenti al CPB, la maggiorazione dell’iperammortamento prevista dalla legge di bilancio 2026 entra tra le componenti che rettificano il reddito concordato.
La convenienza del rinnovo per il titolare di partita IVA
Per un titolare di impresa o partita IVA il decreto sposta il punto di equilibrio. La differenza di 30.000 euro tra la soglia IVA (100.000 euro) e quella per imposte dirette e IRAP (70.000 euro) rende il rinnovo particolarmente conveniente per chi compensa crediti IVA in modo strutturale. Chi deve regolarizzare gli anni 2020-2023 incrocia invece due variabili: il ravvedimento riduce il rischio su quei redditi, ma prolunga la finestra di controllo fino al 31 dicembre 2029. Non è una scelta automatica.
La decisione non è più se aderire per paura di decadere, ma quanto conviene rinnovare e quali annualità regolarizzare.
Fonti
- Pmi.it
- Informazionefiscale.it
- Decreto Omnibus 2026: IVA, crediti e CPB
- Informazionefiscale.it
- Uipa.it
- Eutekne.info





