Il concordato preventivo è un piano e una serie di azioni che può svolgere un’impresa commerciale oppure un’organizzazione prossima allo stato di fallimento. Tutte le azioni del concordato preventivo, appunto, sono mirate ad evitare il fallimento e a mantenere in vita l’azienda.
L’impresa commerciale che chiedere il concordato commerciale può essere di natura di società di capitali, di persone o una ditta individuale, ma non sono autorizzate a procedere al concordato preventivo le aziende agricole e gli enti pubblici. Lo scopo del concordato preventivo è quello di trovare un accordo, in qualsiasi modo, con i creditori dell’azienda per evitare che questi presentino un’istanza di fallimento.
La domanda di concordato preventivo va fatta al tribunale locale e bisogna presentar e una serie di documentazioni per renderla a norma di legge. La parte debitrice deve presentare in tribunale prima di tutto una relazione aggiornata e dettagliata della situazione patrimoniale (ossia economica e finanziaria) dell’azienda. In secondo luogo bisogna indicare da cosa scaturisce la situazione patrimoniali, quindi indicare quali sono le attivitàdell’azienda. Sulla base delle attività, va stilato un elenco dei creditori dell’azienda debitrice, con tanto di rispettivi crediti e motivi della prelazione (ossia perché questi soggetti sono creditori dell’azienda).
Vanno inoltre indicati tutti i titolari dei diritti reali o personali sui beni posseduti dell’azienda (azionisti e così via). Deve essere indicato a quanto ammonta il valore dei beni. Infine, ovviamente, deve essere presentato al tribunale il piano di concordato preventivo, cioè il piano che contiene tutte le mosse previste nel dettaglio e che indichi con precisione quali sono le modalità e i tempi di svolgimento della proposta.
Tutta questa lunga documentazione, inoltre, deve essere presentata con l’aiuto di un professionista. Il professionista viene nominato dal debitore per attestare e controllare la veridicità delle informazioni, e soprattutto l’esperto deve valutare se la proposta presentata dall’azienda è fattibile oppure no.
Quali sono le modalità di applicazione
La legge non stabilisce una modalità esatta di esecuzione del piano di concordato preventivo. Questo perché ogni azienda risponde a una realtà differente per quanto riguarda da un lato i rapporti commerciali con i creditori, e dall’altro quelli personali (quest’ultimo fattore varia molto in base alla grandezza dell’impresa). Lo scopo del concordato preventivo è quello di trovare un accordo fra debitore e creditori in modo tale da evitare l’istanza di fallimento dell’impresa commerciale e che i creditori siano soddisfatti.
Le modalità possono essere diverse. Si possono saldare i debiti non tramite un versamento economico ma con altre operazioni straordinarie. Come cedere i beni oppure ‘regalare’ quote e azioni ai creditori singoli oppure alle società dei creditori.
Oppure, andando al versante estremo, si potrebbe cedere l’organizzazione a un’altra società che prenderà il nome di ‘assuntore’. Anche uno dei creditori potrebbe diventare un assuntore. Ovviamente l’assuntore si accolla la responsabilità di saldare i debiti o comunque relazionarsi con i creditori dell’azienda per continuare il rapporto e trovare soluzioni. Oppure, se i creditori sono tanti e differenti, l’azienda potrebbe anche adottare delle soluzioni diverse per ognuno.
Come si svolge il procedimento
Ci sono diversi passaggi. Innanzitutto l’azienda deve prepararsi il piano di concordato preventivo e la domanda dal porre in esame al tribunale. Se la domanda viene approvata, allora queste deve anche essere approvata dai creditori (che ovviamente possono anche rifiutarla). Se tutto va bene e non rifiutano segue l’omologazione del piano e solo allora l’esecuzione del piano di concordato preventivo.
Chi approva il concordato preventivo
Non tutti i creditori possono approvare il piano di concordato preventivo. Sono esclusi a priori dalla votazione il coniuge del proprietario e tutti i parenti fino al quarto grado. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non possono votare a meno che di rinunciare almeno in parte al diritto di prelazione .I creditori che vogliono votare no a questo piano, secondo quanto stabilisce la legge, devono esprimere il dissenso attraverso fax, telegramma ed altri mezzi di comunicazione nei venti giorni prima della chiusura del verbale, in caso contrario sono considerati consenzienti.