Dopo un lungo periodo in cui l’utilizzo dello strumento cambiario ha subito una forte contrazione, negli ultimi anni, complice la situazione di crisi economica, sempre più persone hanno fatto ricorso a tale strumento di credito. La cambiale è un particolare titolo di credito che contiene la promessa di pagare (o di far pagare) una certa somma di denaro ad una scadenza prefissata ed indicata sulla cambiale stessa.
Sostanzialmente con l’emissione cambiaria, il debitore si impegna ad assolvere un certo impegno economico procrastinando il momento materiale dell’esborso del danaro mentre il beneficiario del titolo avrà a sue mani uno strumento esecutivo che gli consentirà di agire nei confronti del debitore nel caso in cui questi fosse insolvente.
Esistono due tipologie di cambiali:
- Il pagherò o vaglia cambiario
- La cambiale tratta
Nel caso specifico del pagherò vi sono due soggetti coinvolti nell’emissione del titolo di credito: il debitore (primo soggetto) si impegna a pagare una certa somma a favore di un beneficiario indicato (secondo soggetto); nel caso di una cambiale tratta, invece, il traente emette materialmente la cambiale ordinando al trattario (debitore) di pagare una certa somma a favore del prenditore finale (beneficiario). In questo secondo caso, al contrario, sono tre i soggetti che intervengono nell’emissione cambiaria anche se non è raro il caso in cui i primi due soggetti coincidano.
La cambiale, dunque, è un titolo di credito esecutivo e formale, ma affinché la giurisprudenza la ritenga tale, è necessario che siano presenti tutti gli elementi essenziali del titolo di credito. La compilazione, dunque, va fatta nel pieno rispetto delle direttive che il normatore ha voluto indicare; in difetto del quale il titolo di credito può essere considerato nullo.
Requisiti di compilazione
- Il luogo di emissione: Si tratta di un requisito essenziale pena la nullità del titolo; va indicato il luogo in cui viene materialmente emesso lo strumento di credito. Qualora non sia riportato, si ritiene sufficiente il luogo specificato nell’indicazione del debitore o del traente ( a seconda che si tratti di cambiale tratta o vaglia cambiario). Se non presente in alcun campo, la cambiale è nulla.
- La data di emissione: Va indicato obbligatoriamente il giorno in cui viene emessa la cambiale.
- L’importo oggetto del pagamento: L’indicazione della somma da pagare viene richiesto, sempre nel frontespizio cambiario, una prima volta esclusivamente in cifre (in alto a destra) ed una seconda in lettere (mantenendo per i centesimi però l’espressione numerica preceduta da due barrette).
- La data di scadenza: Vale a dire la data in cui il debitore è tenuto ad onorare il proprio impegno economico a favore del beneficiario. Può essere un giorno fisso, ma è possibile trovare anche altre diciture specifiche. A vista (quando il beneficiario presenta la cambiale all’incasso), a certo tempo vista (entro un determinato numero di giorni dalla presentazione) o a certo tempo data (entro un certo numero di giorni dalla scadenza).
- Il beneficiario: Il soggetto, cioè, che deve ricevere la somma di denaro. Va specificato chiaramente con nome e cognome o, nel caso di persona giuridica, va indicata anche la ragione sociale oltre alla denominazione.
- Il luogo di pagamento: Sempre sul frontespizio della cambiale, in basso a sinistra, va indicato il luogo di pagamento; in mancanza dello stesso si considera come tale il luogo di emissione. In difetto di entrambi gli elementi, il titolo va considerato nullo.
- I dati del debitore: L’identificazione del debitore va fatta in maniera accurata; oltre al nome e cognome si indica luogo e data di nascita dello stesso oppure il codice fiscale.
- La firma: In basso a destra va apposta la firma dell’emittente dell’emittente del titolo (il debitore nel caso di vaglia cambiario o del traente nel caso di cambiale tratta).
Requisito essenziale del titolo di credito è che in esso sia presente, con speciale dicitura, la promessa specifica di pagamento (pagherò) nel caso di vaglia cambiario, oppure l’ordine incondizionato di pagare (pagherete) una certa somma. Essendo le cambiali compilati sulla base di modelli disponibili in bianco, tale dicitura è sempre stampata e non è il caso di ripeterla.
Sul retro della cambiale va poi, obbligatoriamente, apposto uno specifico bollo il cui importo varia in relazione alla somma oggetto del titolo. L’importo del bollo si calcola in ragione percentuale ed è il 12 per mille della somma per le tratte e l’11 per mille per i pagherò. Tale requisito è essenziale poiché il titolo sia esecutiva, ma la sua mancanza non ne comporta nullità.