I 500 euro mensili di sgravio totale, la procedura senza autorizzazione UE e una finestra che scatta il 1° agosto. Per le aziende con contratti a termine attivi è il momento di fare i conti: la circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 rende subito operativo il nuovo esonero contributivo al 100 per cento per chi stabilizza i giovani. Ma il vantaggio economico si incastra con condizioni stringenti — e qualche trappola da conoscere prima di mandare la domanda.
Niente autorizzazione UE: si parte subito
La prima buona notizia per chi ha un'attività è che non bisogna aspettare. Il decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026, art. 4, comma 5) prevedeva l'obbligo di autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. L'INPS, con un chiarimento frutto di un'interlocuzione diretta con Bruxelles, ha rimosso il vincolo: lo sgravio è un intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati di ogni settore e area geografica. Nessun vantaggio selettivo, quindi nessun bisogno di via libera preliminare.
Tradotto per il titolare di partita IVA: si può cominciare subito a preparare la domanda. Il modulo telematico "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione" sarà attivato dall'INPS con un messaggio ad hoc atteso nei prossimi giorni.
Chi può accedere allo sgravio: i requisiti per l'impresa
L'agevolazione spetta ai datori di lavoro privati, inclusi imprenditori agricoli, studi professionali, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, consorzi di bonifica, ex IPAB, enti morali ed ecclesiastici. L'esonero copre il 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, con esclusione dei premi INAIL e della cosiddetta "contribuzione minore" (Fondi interprofessionali per la formazione, contributo TFR, FIS e altri elencati puntualmente nella circolare).
Il tetto è di 500 euro mensili per lavoratore, per una durata massima di 24 mesi dalla trasformazione. È prevista anche la restituzione del contributo addizionale dell'1,40 per cento versato durante il contratto a termine, da recuperare a conguaglio.
Tre condizioni da verificare subito sul lavoratore:
- Età: alla data della trasformazione non deve aver compiuto 35 anni (limite: 34 anni e 364 giorni). Attenzione: se il giovane compie 35 anni tra il 1° maggio e il 31 luglio 2026, non si può procedere.
- Contratto a termine: instaurato entro il 30 aprile 2026, durata complessiva non superiore a 12 mesi, trasformato senza soluzione di continuità tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.
- Mai a tempo indeterminato: il lavoratore non deve essere mai stato assunto con contratto subordinato stabile nell'intera vita lavorativa. La norma — salvo correzioni in conversione — non fa salvi eventuali periodi in apprendistato.
Rientrano operai, impiegati e quadri. Restano fuori dirigenti, lavoro domestico e apprendistato. Un'estensione importante chiarita dall'INPS: lo sgravio spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato previste da un obbligo di legge.
Il vincolo più delicato: l'incremento occupazionale netto
Qui molte imprese rischiano di inciampare. La trasformazione deve produrre un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti in forza nei 12 mesi precedenti. L'INPS segue i criteri della Corte di Giustizia europea (sentenza C-415/07) e del Regolamento UE n. 651/2014.
Nel calcolo non si contano:
- dimissioni volontarie (ma le risoluzioni consensuali sì);
- licenziamenti per giusta causa;
- passaggi da tempo pieno a part-time o riduzioni d'orario;
- pensionamenti (per vecchiaia, anticipata, APE, lavori usuranti);
- invalidità.
Il personale part-time si calcola pro-quota. I sostituti non contano se il titolare del posto è già stato considerato. Lavoratori stagionali e a termine contano per il periodo effettivo di occupazione.

C'è un aspetto operativo da tenere ben presente: l'incremento va mantenuto ogni mese per tutta la durata del beneficio. Se in un mese l'azienda scende sotto la media, lo sgravio si sospende e riprende solo quando, con nuove assunzioni, il numero-base viene ripristinato. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34/2014, ha precisato che l'incremento deve essere effettivo, non stimato.
Per gruppi con società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o aziende riconducibili alla stessa proprietà, il calcolo abbraccia tutte le realtà produttive secondo il principio di "impresa unica".
Licenziamenti: la tagliola dei 6 mesi prima e dopo
Un punto critico per chi ragiona in ottica di riorganizzazione aziendale:
- Nei 6 mesi precedenti la trasformazione, il datore non può aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) nell'unità produttiva dove è adibito il giovane.
- Nei 6 mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore stabilizzato — o di un altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva — comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme già fruite.
Due eccezioni segnalate nella prassi INPS (circolare n. 90/2025): i licenziamenti per superamento del periodo di comporto e quelli per impossibilità a svolgere le mansioni al termine dell'iter previsto dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008. In questi casi, pur rientrando formalmente tra i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non fanno scattare la revoca.
Salario giusto e cumuli: cosa dichiarare
Il datore deve garantire in azienda l'applicazione del salario giusto — un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Nella domanda all'INPS va inserita una dichiarazione di responsabilità (ex D.P.R. n. 445/2000) che attesta questo requisito. In caso di falso, scattano sanzioni penali.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni di aliquote riferiti allo stesso lavoratore. Resta invece ancora facoltativa la pubblicazione dell'offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL — l'obbligo previsto dal D.L. n. 159/2025 è sospeso in attesa del decreto attuativo del Ministero del Lavoro.
Domanda all'INPS: come funziona e perché fare in fretta
La richiesta si presenta solo in via telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Nel modulo vanno indicati:
- dati dell'impresa e del lavoratore;
- data di stipula del contratto a termine;
- tipologia di contratto (tempo pieno o parziale, con percentuale oraria);
- retribuzione media mensile prevista (comprensiva di tredicesima e quattordicesima);
- aliquota contributiva datoriale di riferimento;
- dichiarazione di non cumulo e di rispetto del salario giusto.
Una volta ricevuta la domanda, l'INPS verifica i requisiti e accantona le risorse. Se la richiesta riguarda una trasformazione non ancora effettuata, l'azienda ha 10 giorni di tempo per concluderla.
Le risorse non sono illimitate e la finestra chiude il 31 dicembre 2026. Per chi ha già in forza giovani under 35 con contratto a termine avviato entro il 30 aprile, rimandare la valutazione significa rischiare di restare fuori. Il vantaggio massimo teorico per ogni stabilizzazione è di 12.000 euro in due anni (500 euro × 24 mesi), cui si aggiunge il recupero dell'1,40 per cento già versato.
Il vero nodo per le imprese non è il modulo telematico: è verificare subito se i contratti a termine in portafoglio incrociano tutti i requisiti, calcolare la media occupazionale degli ultimi 12 mesi e decidere se l'operazione regge il vincolo di mantenimento per due anni. Un errore sul requisito anagrafico o sull'incremento netto può costare la revoca integrale del beneficio.




