Un bonifico ricevuto da un genitore non è più una questione privata. Con l'ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha confermato che l'imposta dell'8% sulle liberalità indirette scatta sulla sostanza del trasferimento, non sulla parola usata dalle parti: basta dichiarare, durante un accertamento, che il denaro non va restituito. Per chi ha un'attività o una partita IVA il punto è operativo, perché la sentenza nasce proprio da un controllo fiscale su altre imposte.
Cosa ha deciso la Cassazione sui bonifici tra familiari
La Suprema Corte ha esaminato il trasferimento di oltre 8,2 milioni di euro in denaro e titoli, detenuti all'estero da una madre e passati alla figlia senza obbligo di restituzione né altra causa giuridica. Non conta l'etichetta usata dalle parti, ma la realtà economica dell'operazione.
La sentenza separa due piani. La donazione formale richiede l'atto pubblico con due testimoni previsto dall'articolo 782 del codice civile; la liberalità indiretta si realizza con strumenti diversi, purché arricchisca un soggetto impoverendone un altro. Sul piano fiscale rileva solo la seconda, e la qualificazione giuridica spetta all'Amministrazione finanziaria. Il riferimento normativo è l'articolo 56-bis del D.Lgs. 346/1990, aggiornato dal decreto legislativo 139 del 2024.
Perché la sentenza pesa su imprese e partite IVA
Il caso non nasce da un controllo sulle donazioni: è emerso durante una verifica fiscale su altre imposte, quando la contribuente ha spiegato la provenienza delle somme senza indicare un obbligo di restituzione. L'Agenzia delle Entrate ha ricondotto l'operazione tra le liberalità indirette e applicato l'8%.
È lo scenario di chi ha un'attività: un accertamento su tributi diversi diventa il contesto in cui il Fisco ricostruisce anche i movimenti familiari. Se sui conti del titolare sono transitati versamenti di genitori o parenti, la causa non documentata è il punto debole. Forma civile e tassa viaggiano su binari separati: l'assenza di atto pubblico non blocca l'imposizione.

Franchigie, aliquote e il conto del salto all'8%
L'imposta colpisce solo la parte che supera la franchigia del beneficiario. Le regole ordinarie:
| Rapporto con il donante | Franchigia | Aliquota sull'eccedenza |
|---|---|---|
| Genitori-figli, coniugi, parenti in linea retta | 1.000.000 € | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini | Nessuna | 6% |
| Beneficiari non familiari | Nessuna | 8% |
| Persona con disabilità grave | 1.500.000 € | Secondo il rapporto |
Per le liberalità indirette accertate resta la franchigia di 1 milione di euro, ma l'aliquota sale all'8% sull'eccedenza. La franchigia non si rinnova: nel calcolo si sommano le donazioni già effettuate tra gli stessi soggetti.
Nell'esempio di Panorama, su 1,2 milioni trasferiti l'eccedenza è di 200mila euro: al 4% l'imposta è di 8mila euro, all'8% di 16mila. Applicando gli stessi criteri agli 8,2 milioni del caso giudicato, i 7,2 milioni oltre la franchigia valgono 288mila euro al 4% e 576mila euro all'8%: 288mila euro di differenza per la sola qualificazione dell'operazione.
Cosa fare con i bonifici familiari sul conto dell'attività
La difesa non si costruisce a posteriori. Se un genitore trasferisce denaro senza chiedere la restituzione, gli esperti citati da Risoluto.it indicano due strade: la registrazione volontaria della liberalità oppure una documentazione che chiarisca la causa — un contratto di mutuo, un obbligo familiare, un'altra ragione giuridica tracciabile. Non tutte le operazioni finiscono nel mirino: per i bonifici destinati all'acquisto della casa dei figli può entrare in gioco una disciplina più favorevole.
Il punto operativo è la frase da evitare in un controllo: "non li devo restituire". Per la Cassazione equivale ad ammettere un trasferimento gratuito, e da lì parte l'avviso di liquidazione. Chi tiene separati i conti e archivia la causa di ogni versamento ha un argomento in più; il costo maggiore della sentenza non è l'8% in sé, ma scoprirlo a verifica già avviata.





