La risposta n. 132/E del 2 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate sposta i confini della fiscalità transfrontaliera. Un dipendente della Banca d’Italia residente in Francia voleva la tassazione esclusiva francese prevista per i frontalieri. L’Agenzia ha detto no: il suo reddito resta imponibile solo in Italia. Per il titolare d’impresa o la partita IVA che assume o gestisce lavoratori oltre confine, il chiarimento è un campanello d’allarme sulla necessità di verificare la natura giuridica del datore di lavoro prima di applicare qualsiasi regime agevolato, pena il rischio di ritenute errate e sanzioni.
Perché il regime frontalieri non si applica ai dipendenti pubblici non commerciali
Per i redditi da lavoro dipendente privato dei frontalieri Italia-Francia, l’articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione prevede il regime eccezionale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Il dipendente che vive in un Comune francese di confine e lavora in una Regione italiana confinante paga le imposte solo in Francia.
Il caso esaminato dall’Agenzia aveva tutti gli elementi geografici per rientrare in questo schema: residenza in un Comune frontaliero francese, sede di lavoro in una Regione italiana di confine, 2 giorni a settimana in presenza in Italia e 100 giorni annui di smart working dalla Francia. Eppure, il regime frontalieri è stato negato.
La ragione sta nell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione. Le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale per servizi resi a tali soggetti sono imponibili esclusivamente nello Stato che le eroga. La Banca d’Italia, spiega l’Agenzia, è un ente di diritto pubblico che svolge funzioni di banca centrale senza scopi commerciali o speculativi. Rientra quindi nell’articolo 19, non nell’articolo 15. La tassazione avviene solo in Italia, con obbligo di ritenuta IRPEF a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Cosa distingue un ente pubblico che ricade nell’articolo 19 da un’impresa commerciale
Il Trattato Italia-Francia e il Commentario OCSE tracciano una linea netta. Ricadono nell’articolo 19 tutti gli enti di diritto pubblico, tranne quelli che esercitano un’attività industriale o commerciale. Per questi ultimi – poste, ferrovie e altri organismi analoghi – valgono le regole del lavoro privato (articolo 15) e quindi, per i frontalieri, la tassazione esclusiva in Francia.
Il paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione consente alle Autorità competenti dei due Paesi di accordarsi per estendere l’articolo 19 anche a dipendenti di enti pubblici commerciali. Finché l’accordo non arriva, però, quei redditi restano sotto l’articolo 15.

Per il datore di lavoro privato, il messaggio è duplice:
- Se l’impresa è una società commerciale che assume frontalieri, la disciplina resta quella dell’articolo 15. La residenza fiscale del dipendente e il luogo di lavoro determinano dove si pagano le imposte.
- Se l’impresa fornisce servizi o consulenze a enti pubblici e i suoi collaboratori operano in regime transfrontaliero, la natura pubblica del committente non contamina il rapporto di lavoro. Ma il confine tra appalto e somministrazione irregolare va presidiato con attenzione.
I rischi operativi per le aziende con dipendenti in smart working oltre confine
La risposta dell’Agenzia chiarisce che, una volta qualificato il datore di lavoro come soggetto pubblico non commerciale, il luogo fisico di esecuzione della prestazione diventa irrilevante. Che il dipendente lavori due giorni in Italia e tre in smart working dalla Francia non sposta la potestà impositiva, che resta italiana.
Per un’impresa privata non è così. Lo smart working transfrontaliero introduce una variabile geografica che può modificare la ripartizione del potere impositivo tra Stati. Se un dipendente di un’azienda italiana che vive in Francia lavora da casa per un numero rilevante di giorni, senza un corretto inquadramento convenzionale si rischia:
- l’omessa applicazione delle ritenute nello Stato corretto;
- la doppia imposizione sul dipendente;
- contestazioni da parte delle autorità fiscali francesi o italiane, con recupero di imposte, interessi e sanzioni.
La Banca d’Italia, in qualità di sostituto d’imposta, applica le ritenute IRPEF a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del DPR 600/73. L’azienda privata che non distingue correttamente tra articolo 15 e articolo 19 della Convenzione rischia di sbagliare il regime e di subire accertamenti.
Analisi: la lezione per chi fa impresa nelle zone di confine
La risposta n. 132/2026 non modifica la normativa, ma ne impone un’applicazione rigorosa. Il caso Banca d’Italia mostra che la residenza fiscale all’estero e la mobilità del lavoratore non bastano da sole ad attivare il regime frontaliero: la natura giuridica del datore di lavoro resta un filtro preliminare.
Per il titolare d’impresa o la partita IVA con attività nelle regioni di confine, questo significa tre cose. Primo: prima di strutturare un rapporto di lavoro transfrontaliero, bisogna mappare esattamente se il datore di lavoro ricade nell’articolo 19 o nell’articolo 15. Secondo: lo smart working del dipendente all’estero va tracciato con precisione, perché nel settore privato ogni giorno di lavoro fuori dall’Italia può spostare la tassazione. Terzo: il sostituto d’imposta è il primo responsabile del corretto trattamento fiscale. L’affidamento su prassi non verificate o su interpretazioni estensive del regime frontalieri è la via più rapida verso un contenzioso.
La vera frontiera, per le imprese, non è geografica: è quella che separa la corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dall’errore fiscale.




