Il decreto legge 8 giugno 2021 n. 79 è stato finalmente approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Il Ministro per la Famiglia Elena Bonetti ha comunicato che, a partire dal prossimo anno, l’assegno unico per i figli diventerà universale e rientra nel cosiddetto Family Act. L’assegno unico che sarà erogato dal prossimo anno, consiste in una quota erogata per ciascun figlio, a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, mese dopo mese, maggiorato dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili. Si tratta di un assegno che sarà percepito da tutti sulla base reddituale della famiglia. Ovviamente le famiglie meno abbienti percepiranno quote maggiori di quelle con redditi elevati che sopra una determinata soglia avranno diritto soltanto a una quota base. In casi specifici, è possibile che l’assegno venga erogato anche per figli con età superiore a 21 anni.
Le caratteristiche del nuovo Assegno Unico
Nel Def 2020 (Documento economico finanziario) è stato previsto il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza. Si tratta di una manovra articolata che si basa sull’istituzione di un fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Sono anni che si discute di assegno universale per i figli, ma soltanto recentemente il Governo è riuscito a varare una legge apposita per il sostegno alle famiglie.
Come ha spiegato il Ministro Elena Bonetti, l’assegno unico per i flgli sarà erogato a partire da luglio 2021 e riguarderà tutte le famiglie con figli che hanno un’età di 21 anni. Nel 2022 la riforma prenderà definitivamente corpo e verrà erogato un assegno unico universale. Quindi momentaneamente si tratta di un periodo transitorio che copre il secondo semestre dell’anno corrente. In definitiva, l’assegno unico figli 2021 sarà così ripartito:
- assegno ponte per figli – dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
- assegno unico universale strutturale – dal 1° gennaio 2022 in avanti

I beneficiari dell’iniziativa
La principale caratteristica dell’assegno unico è che spetterà a tutte le famiglie, senza distinzione di alcun genere.
Di conseguenza, potranno percepirlo famiglie con lavoratori dipendenti, come anche famiglie con lavoratori autonomi e quelli che hanno disoccupati e incapienti. La misura cosiddetta “ponte” dovrà coprire i mesi dal 1 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, e riguarda solo chi non ha percepito altre tipologie di sussidio. Inoltre ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee e anche chi paghi le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di lavoro almeno semestrale.
Gli importi previsti
L’erogazione dell’assegno sarà mensile sulla base di 12 mesi e gli importi saranno stabiliti a seconda della situazione ISEE presentata e dal numero di figli con età fino a 21 anni. Come si legge nel decreto: “A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio”. Inoltre, il decreto prevede anche delle maggiorazioni sugli importi erogati, in caso di famiglie numerose.
Disabilità e altre situazioni
Per le famiglie numerose, a partire dal terzo figlio in poi vi sono dei trattamenti economici che presentano ulteriori vantaggi, con una maggiorazione del 30%. Un’altra particolarità e relativa ai figli maggiorenni fino a 21 anni per i quali l’assegno erogato è di importo inferiore e può essere corrisposto direttamente al figlio, su richiesta dello stesso, allo scopo di responsabilizzarlo. Per poter usufruire dell’assegno, in questo caso, sono previste delle condizioni determinate: “l’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale”.
Un’altra situazione particolare è quella dell’erogazione dell’assegno maggiorato per le madri di età inferiore a 21 anni.
Infine, per quanto riguarda i figli disabili, l’assegno mensile viene maggiorato di 50 euro per ciascun figlio disabile. Qualora il figlio disabile abbia un’età superiore a 21 anni e sia sempre a carico del genitore, l’assegno mensile verrà erogato, ma senza la maggiorazione.