L’assegno postdatato è una prassi ancora molto diffusa in Italia con la quale un soggetto al momento privo di disponibilità, rilascia al creditore un assegno a data futura, a fronte del pagamento di un debito. Il creditore accetta il titolo a garanzia del credito quale strumento da impugnare se alla data stabilita, l’assegno risultasse privo di copertura. A tutti gli effetti è un titolo creditorio bonario quanto abusivo, poiché evade di fatto la tassa di bollo e si basa sul patto di non presentazione tra le parti, in cui il prenditore si impegna (sull’onore) a non incassare l’assegno prima della data indicata sullo stesso.
Il D.L. 507/99 declassa l’assegno postdatato da reato ad illecito amministrativo, ma rimane comunque un’operazione vietata dalle normative vigenti. La sentenza 10710 della Corte di Cassazione del 24 Maggio 2016 ne decreta la contrarietà alle norme imperative in materia di ordine pubblico e buon costume previste dall’art. 1343 della corte costituzionale. Risale addirittura al Regio Decreto n. 1736 del 1933 la non conformità di assegni in bianco e postdatati, che addirittura renderebbero nulla la stipula di un patto, qualora questi vengano prodotti a garanzia del debito.
La datazione postuma non è una garanzia
Di fatto l’assegno postdatato è una contraddizione in termini, sempre il R.D. all’art. 31 del 21 dicembre del 1933 n. 1736 stabilisce che: l’assegno bancario è pagabile a vista. Un assegno bancario è esigibile al momento della presentazione in banca, a prescindere dalla data postuma che non essendo contemplata, non ha nessun valore legale. Tuttavia secondo la legge sull’assegno del 1923 e tuttora in vigore, per procedere all’incasso di un postdatato in anticipo rispetto alla data indicata sullo stesso, è indispensabile procedere alla regolarizzazione fiscale. Questa prevede il versamento del 12×1000 dell’importo e al pagamento delle sanzioni in misura doppia rispetto all’imposta evasa, cioè un ulteriore 24×1000.
Ad esempio per incassare anzi tempo un assegno postdatato di 10.000 €, l’intestatario dovrà pagare 120 € quale mancata bollatura e ulteriori 240 € in sanzioni, cioè 360 €. La regolarizzazione fiscale è a carico del beneficiario. Nel caso in cui l’assegno risultasse privo di copertura, la banca sollecita il cliente al deposito della somma necessaria, in mancanza della quale procede con la comunicazione al C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria), presso la Banca d’Italia, in seguito alla quale chi ha emesso l’assegno verrà ad essere inserito nell’elenco dei c.p. (cattivi pagatori).
Secondo la sentenza n. 5069 del 3.3.2010, un assegno postdatato non equivale ad un titolo esecutivo, nemmeno in seguito all’avvenuta regolarizzazione. Questo non può dunque essere impugnato per un eventuale decreto ingiuntivo. Un assegno postdatato è irregolare e la sua stessa esistenza non è contemplata. L’unico sistema per renderlo regolare è attendere la data indicata sullo stesso, in seguito alla quale ogni giorno sarà utile per la presentazione all’incasso. Non esiste una scadenza e il titolo può essere incassato anche dopo anni, purché il conto corrente relativo sia ancora esistente alla data della presentazione.
La datazione di un assegno
Nel rispetto dei termini d’onore tra le parti, la prassi dell’assegno postdatato può semplificare le procedure di pagamento, specialmente per alcune categorie di commercianti. Disattendere i patti è deleterio per tutti e non ci guadagna nessuno. Un assegno postdatato è una contraddizione in termini, nemmeno dovrebbe esistere e legalmente può solo essere considerato come un errore.
La legge prevede di compilare un assegno bancario apponendo il luogo dove viene emesso e la data (corrente). Tuttavia può accadere che lo stesso venga riscosso qualche mese dopo e in questo caso sull’importo grava la valuta che è di competenza della banca che lo incassa, mentre viene corrisposto da chi ha emesso l’assegno, il quale si ritroverà sull’e.c. una nota di debito, una di quella tante alle quali non facciamo nemmeno più caso. Per evitare che ci venga addebitata la valuta, quando emettiamo un assegno a meno che non costituisca un supporto ad un atto notarile, non conviene datarlo ma lasciare in bianco lo spazio relativo. Questo verrà compilato automaticamente con la data corrente dal cassiere, nel momento in cui viene presentato in banca.