L’assegno bancario è uno strumento di pagamento che sta via via scomparendo, sostituito dai bancomat, dalle carte di credito e dai nuovi strumenti digitali. Esiste però un tipo di assegno, l’assegno circolare, che mantiene una certa diffusione e utilità, soprattutto nel caso di pagamenti di importo rilevante. L’assegno bancario personale è una promessa di pagamento che teoricamente è possibile non sia mantenuta: l’eventuale mancanza di fondi adeguati sul conto di chi lo ha emesso porta al rifiuto del pagamento.
L’assegno circolare
Per contro un assegno circolare è un assegno che la banca stessa emette dopo aver ricevuto dal richiedente i fondi a copertura. Vale dunque come denaro contante per chi lo riceve, ovvero il beneficiario. Può essere richiesto gratuitamente a qualsiasi banca o ufficio postale anche senza intrattenere un rapporto di conto corrente con l’istituto (accade però che alcune banche creino difficoltà con non propri correntisti).
È molto utile in transazioni che prevedano la fornitura di un bene o di un servizio contestuale al pagamento, come per esempio la firma di un rogito notarile o l’acquisto di un automobile. Bonifici bancari e assegni personali non garantiscono la simultaneità necessaria in tali transazioni e d’altro canto la legge italiana proibisce i pagamenti in contanti per cifre superiori ai ai 3.000 euro – ben lontani dunque dalle somme necessarie per l’acquisto di un’automobile o di una casa. Inoltre l’avvenuto pagamento di un assegno circolare a una determinata persona è dimostrabile con maggiore facilità che non un pagamento in contanti, pur se corredato di ricevuta.
Non trasferibilità dell’assegno
In Italia l’assegno circolare non può essere trasferibile, deve cioè essere pagato solo al beneficiario, che sia una persona fisica o giuridica. È però possibile chiedere alla banca o alla Posta per iscritto e pagando poco più di un euro che l’assegno circolare sia trasferibile, cioè che il beneficiario possa girarlo a terzi e che questi possano a loro volta girarlo ad altri. In tal caso il valore dell’assegno non potrà però superare un limite di 1.000 euro.
Come si Compila
È la banca stessa a occuparsi della compilazione dell’assegno circolare con i dati forniti dal richiedente, il che evita virtualmente qualsiasi errore formale. L’assegno bancario deve riportare nome e cognome o ragione sociale del beneficiario, luogo e data di emissione, la somma precisa espressa sia in cifre sia in lettere e i dati della banca, di solito prestampati sull’assegno. Gli assegni in sé e la loro compilazione hanno caratteristiche tali da renderne difficile la contraffazione. In caso di dubbio è comunque possibile chiedere conferma della validità dell’assegno attraverso la procedura di ‘bene emissione’: con una semplice telefonata si chiede alla propria banca di verificare la validità di un certo assegno circolare. A questo proposito è bene evitare transazioni su cui si nutrano sospetti fuori degli orari di apertura delle banche.
Incasso e scadenza dell’assegno circolare
La banca che emette l’assegno circolare deve pagarlo a vista al beneficiario: questi può cioè recarsi in una filiale qualsiasi della banca emittente e farsi cambiare l’assegno in denaro. Accade a volte che la banca ponga delle difficoltà all’incasso diretto, adducendo varie motivazioni. In questo caso sta alla persona decidere se cercare di far valere il proprio diritto o più semplicemente versare l’assegno sul proprio conto corrente, sapendo tuttavia che i soldi saranno effettivamente disponibili solo quattro giorni lavorativi dopo il deposito.
È di fondamentale importanza incassare l’assegno circolare entro un tempo di otto giorni dall’emissione, se avvenuta nella propria città di residenza, o entro quindici giorni se avvenuta altrove. Dopo tali periodi l’assegno non perde di validità, ma può essere revocato da chi l’ha ordinato, imponendo al beneficiario di agire legalmente per entrare in possesso della somma: entro sei mesi con azione diretta di pignoramento in quanto l’assegno mantiene la caratteristica di titolo esecutivo, o attraverso un decreto ingiuntivo trascorsi sei mesi, quando l’assegno è declassato a semplice promessa scritta di pagamento.