Qualora si verifichi una controversia tra il cliente ed un istituto di credito bancario, esiste una procedura di risoluzione alternativa rispetto a quelle tradizionali ed è rappresentata dall’Arbitrato Finanziario Bancario. Si tratta di un organismo indipendente, imparziale ed autonomo le cui decisioni non sono vincolanti ma, essendo pubbliche, a seconda dei casi, possono determinare una percezione negativa o positiva della Banca.
La sua istituzione è avvenuta nel 2009, ai sensi dell’articolo 128bis del TUB con il quale viene definita anche la procedura con la quale l’Arbitrato Bancario Finanziario può essere richiesto. Per le questioni finanziarie, esso deve essere preceduto da regolare richiamo inoltrato alla controparte. Differisce dalla giustizia ordinaria e, rispetto ad essa, risultano i minori i costi da sostenere e sono ridotti anche i tempi della decisione. Nessuna necessità di interpellare il proprio legale e la spesa per il diritto fisso è pari a 20 euro.
Tali caratteristiche hanno portato tantissimi clienti a ricorrere all’ABF e, le statistiche parlano a favore degli utenti che, nella maggior parte dei casi (oltre il 70% dei casi) hanno ricevuto decisioni positive per i propri interessi.
Sedi
Sono ben 7 le sedi Italiane che permettono ai clienti degli istituti di credito di chiamare in causa l’Arbitrato Bancario Finanziario. Ben distribuite su tutto il territorio nazionale, le città che ospitano questo organo che garantisce il superamento dei problemi tra cliente e Banca sono Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Napoli.
Composizione dell’organo
L’Arbitrato bancario Finanziario si compone di 5 membri tra cui:
- il Presidente
- n.2 membri nominati da Banca d’Italia
- n.1 membro scelto dalle associazioni intermediarie
- n. 1 membro rappresentante dei consumatori
Procedura di richiesta dell’ABF
È chiaro che il ricorso all’ABF non è garantito per ogni potenziale contestazione che interessi i rapporti tra Banca e clienti ma esso può essere chiamato a decidere per le controversie relative ad un importo massimo fissato in euro 100.000 e, tra l’altro, i contrasti devono essere datati dal 1 gennaio 2009 in poi, ovvero a partire dall’anno di nascita dell’organo preposto a superare le diatribe bancarie e finanziarie.
Altro vincolo consiste nell’invio preventivo di formale reclamo scritto all’intermediario che per rispondere avrà un massimo di 30 giorni, tempo scaduto il quale – qualora non sia giunto riscontro o nel caso in cui esso sia considerato non adeguato – il cliente potrà inoltrare la richiesta scritta di intervento del l’Arbitrato bancario.
Su cosa può decidere l’ABF?
Le decisioni dell’Arbitrato non possono riguardare investimenti, attività che non hanno a che fare con il mondo finanziario e bancario oppure controversie che sono già oggetto di giudizio da parte di altri organi.
Il vincolo legato all’importo di 100.000 euro decade se la controversia riguarda il riconoscimento di diritti, obblighi e facoltà e l’Arbitrato ha competenza di giudizio su mutui, finanziamenti, cessioni del quinto di stipendio e tutte le materie che prevedono una sottoscrizione da parte del cliente.
A cosa fare attenzione?
Cosa fondamentale è prestare attenzione al rispetto della procedura che consente di interpellare l’ABF. C’è da sottolineare che essa è solo scritta e che, dato che l’organo giudicante non chiamerà le parti in causa a dichiarare verbalmente le proprie posizioni né, tantomeno, acquisirà eventuali prove. Pertanto, nella trattazione scritta degli argomenti risiederà la possibilità di vittoria del cliente che, quindi, dovrà inoltrare una richiesta contenente indicazioni precise ed importanti.