La situazione economica, seppure con alcune flebili riprese, è decisamente difficoltosa, costringendo molti a ricorrere ad istituti bancari e finanziari per ottenere credito al consumo. Oltre il prestito, esiste la possibilità di richiedere un’anticipazione del TFR, ovvero la liquidazione di fine rapporto. Questa somma normalmente veniva erogata al termine del rapporto lavorativo subordinato.
L’articolo 2120 del Codice Civile disciplina la figura della fine del rapporto e definisce il contenuto della liquidazione, stabilendo che è un diritto ed è soggetta a rivalutazione ed anche all’anticipazione.
La legge 297 del 1982 sul TFR
Questa legge stabilisce nella misura massima del 70% l’anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto, tuttavia tale limite può essere oltrepassato in sede di contrattazione collettiva oppure grazie a possibili accordi individuali. Al datore di lavoro è concesso l’erogazione annualmente degli anticipi entro il limite del 10% ai dipendenti che presentano apposita richiesta, sempre se essi non superano il 4% dei lavoratori presenti nell’azienda. I requisiti per richiedere l’anticipo del TFR sono i seguenti:
- deve esistere un rapporto di lavoro subordinato, privato o pubblico, da almeno otto anni con lo stesso datore di lavoro;
- la misura massima è quella esaminata precedentemente, cioè del 70%;
- è concesso richiedere tale anticipo solamente una volta;
A fronte della richiesta per l’anticipo, devono sussistere delle valide motivazione alla base. In mancanza di essere il lavoratore non vedrà accettata la sua domanda. Le motivazioni ammissibili sono:
- congedi facoltativi di formazione, formazione continua e maternità;
- eventuale necessità di spese mediche come interventi e terapie;
- acquisto della prima casa, motivazione che può essere fatta valere per sé o per i propri figli. È concesso anche richiedere l’anticipo sul TFR per eseguire una ristrutturazione straordinaria della casa;
Sugli anticipi vanno pagate le tasse, normalmente del 23%, tranne nel caso di spese sanitarie, dove l’importo è ridotto al 15%.
Casistiche per la richiesta dell’anticipo sul TFR
All’origine per la richiesta dell’anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto allo scopo di acquistare la prima casa, era necessario l’atto di compravendita. Questo comportava varie difficoltà per il lavoratore, poiché poteva presentare la richiesta solo ed esclusivamente dopo la stesura del rogito notarile, essendo prova indiscutibile dell’acquisto dell’immobile. La Legge 142 del 1991 stabilisce che è necessario presentare l’idonea documentazione, diversa dall’atto notarile, che confermi che è in corso la fase di perfezionamento del contratto di compravendita.
Ad esempio è possibile proporre il contratto preliminare come prova dell’intenzione di acquistare la casa. Come abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, la richiesta è accolta quando serve il sostentamento durante i periodi di maternità o formazione che comportano l’astensione dal lavoro. È previsto inoltre la possibilità per il lavoratore di devolvere l’anticipo ai fondi pensione. Nel caso del decesso, il diritto passa al coniuge, ai figli, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo. Nel caso della mancanza di questi soggetti, si applica la normativa che regola la successione legittima.