Amnistia e indulto sono dei provvedimenti speciali a carattere generale che riguardano i reati commessi precedentemente alla loro entrata in vigore. Storicamente, ai tempi della monarchia, essi erano poteri espressamente previsti dalla legge come spettanti al sovrano e soltanto a lui. Solo successivamente, con l’istaurazione della Repubblica italiana, amnistia e indulto furono annoverati tra i poteri spettanti al capo dello Stato, ossia al Presidente della Repubblica. Data la loro immensa importanza, però, si è successivamente stabilito che essi fossero entrambi riconosciuti invece al Parlamento, in quanto diretto rappresentante del popolo sovrano. Vediamo meglio quali sono le differenze tra questi due importanti istituti giuridici.
L’amnistia
Caratteristiche giuridiche e applicazione
Forse avrai sentito parlare di amnistia per un reato. La parola amnistia prende le sue radici dal greco e significa letteralmente dimenticanza. Ad oggi risulta essere una delle cosiddette cause di estinzione del reato. Tramite l’istituto giuridico dell’amnistia, lo Stato cessa di perseguire penalmente una determinata categoria di reati. Questa generalizzazione distingue peraltro l’amnistia dalla grazia, un provvedimento che invece si rivolge al singolo condannato. Originariamente veniva concessa mediante decreto regio dal Sovrano, per poi essere riconosciuta invece come un potere nelle mani del Presidente della Repubblica.
Ma l’importanza e la pregnanza di questo istituto hanno fatto che sì che esso fosse invece riconosciuto al Parlamento, diretto rappresentante del popolo italiano. La maggioranza richiesta per le deliberazioni riguardanti l’amnistia è pari a due terzi. Disciplinata dalla lettura combinata degli articoli 79 della Costituzione e 151 del Codice Penale, l’amnistia, come provvedimento di clemenza, estingue completamente una determinata categoria di reato. Ciò significa che, una volta intervenuta, il reato oggetto di questo particolare istituto giuridico è come se non si fosse mai verificato. Per la legge non è mai esistito.
Ovviamente l’amnistia è in grado di operare solo retroattivamente, quindi non saranno investiti dal provvedimento i reati che non si sono ancora verificati, pur se appartenenti alla medesima categoria. Questo provvedimento generale di clemenza investirà tutti i reati della stessa categoria che si sono verificati fino al giorno prima della proposizione del decreto. 0l’amnistia non può e non deve essere applicata ai delinquenti abituali e nemmeno ai casi di recidiva aggravata e reiterata.
1.1 Amnistia propria e impropria
Si possono individuare due tipi di amnistia, a seconda del momento in cui essa interviene. Se il decreto di amnistia è deliberato mentre il procedimento penale a carico del soggetto interessato è ancora in corso, allora si parlerà di amnistia propria. Se invece il decreto viene promosso quando non solo il soggetto interessato è stato sottoposto a procedimento penale, ma è stato anche condannato con sentenza passata in giudicato, allora si parla di amnistia impropria.
L’indulto
Caratteristiche giuridiche e applicazione
Anche l’indulto, come provvedimento di clemenza generale, va a colpire determinate categorie di reati. A differenza dell’amnistia, però, esso non è in grado di estinguere il reato. Viene infatti annoverato tra le cause di estinzione della pena. Ciò significa che a livello legale il reato sarà sempre riconosciuto come effettivamente verificatosi, ma colui che l’ha commesso non sarà condannato, laddove il procedimento penale fosse ancora pendente. Se invece l’autore del reato è già stato condannato, l’intervento dell’indulto farà cessare sia la pena principale che quelle accessorie. Come l’amnistia, ad oggi l’indulto è riconosciuto nelle mani del Parlamento, ed è disciplinato dalla lettura combinata degli articoli 79 della Costituzione e 174 del Codice Penale.
Eccezioni all’applicazione dei provvedimenti di clemenza
Quando amnistia e indulto non possono operare?
Per i reati di particolare gravità, la legge prevede che nè amnistia nè indulto possano operare. Si tratta di reati particolarmente gravi, ma che soprattutto minano la sicurezza statale e l’ordine pubblico. Tra questi vi sono:
– Reati di associazione a delinquere di stampo mafioso;
– Reati in materia di terrorismo;
– Reati di strage;
– Reati di prostituzione minorile e pedo-pornografia;
– Reati di sequestro di persona;
– Reati di usura e riciclaggio di danaro;
– Reati in materia di stupefacenti;
– Reati di violenza sessuale;
– Reati di schiavitù e tratta umana.