Con il provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali nel Tax Control Framework (TCF). Per i titolari di partita IVA che aderiscono – o intendono aderire – al regime di adempimento collaborativo scatta ora l’obbligo di presidiare due casistiche contabili sempre più diffuse: il trattamento delle cripto-valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. Ignorarle nella costruzione del sistema di controllo interno può compromettere la certificazione richiesta e vanificare i benefici del dialogo preventivo con il Fisco.
Cosa contiene il nuovo pacchetto di istruzioni
I documenti approvati il 6 luglio nascono dal tavolo tecnico Agenzia delle Entrate – OIC (Organismo Italiano di Contabilità), attivo dall’ottobre 2024 per affinare la mappatura dei rischi fiscali legati ai principi contabili. Le due schede tecniche pubblicate riguardano:
- Trattamento contabile delle cripto-valute: come classificare e valutare queste attività digitali nel bilancio e quali impatti ne discendono ai fini delle imposte sui redditi.
- Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura: quando un’impresa ottiene l’utilizzo esclusivo di un bene (ad esempio una rete o un impianto), la corretta rappresentazione contabile genera riflessi fiscali che vanno presidiati con procedure di controllo.
L’Agenzia cura la parte fiscale delle schede, mentre l’OIC è responsabile per gli aspetti contabili. Le istruzioni si innestano nel percorso avviato con le prime linee guida del 10 gennaio 2025 (provvedimento prot. n. 5320) e aggiornato due volte: il 7 agosto 2025 e il 28 gennaio 2026. In quei documenti erano già state affrontate casistiche come il recesso da commodity swap, il diritto di superficie, i prestiti obbligazionari convertibili e i piani di stock option.
Cosa cambia per il titolare d’impresa
L’articolo 4 del Dlgs 221/2023 ha introdotto l’obbligo per le aziende che entrano nel regime di adempimento collaborativo di dotarsi di un TCF certificato, capace di rilevare, misurare e gestire i rischi fiscali, rafforzando in tal modo il regime inizialmente istituito con l’articolo 3 del Dlgs 128/2015. Fra questi rischi rientrano, per espressa previsione normativa, anche quelli derivanti dai principi contabili adottati dall’impresa.

In pratica, chi utilizza cripto-attività – anche solo come investimento di tesoreria – o chi opera in base a contratti che attribuiscono un diritto d’uso esclusivo su infrastrutture deve verificare che il proprio sistema di controllo includa procedure specifiche per questi ambiti. La mancata copertura non è un vizio formale: può bloccare il rilascio della certificazione sul TCF e, di conseguenza, impedire l’accesso ai vantaggi del regime, primo fra tutti il confronto preventivo con l’Agenzia su questioni interpretative controverse.
Un altro elemento operativo introdotto dal provvedimento riguarda l’aggiornamento futuro delle linee guida: le integrazioni successive potranno essere pubblicate in via automatica nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’adempimento collaborativo. Niente più attesa del singolo provvedimento: il TCF va monitorato con continuità.
Mappatura dei rischi: un percorso a tappe sempre più concreto
Per un’impresa che valuta l’ingresso nel regime, la sequenza dei provvedimenti mostra una direzione chiara. Dopo le prime cinque casistiche pubblicate tra il 2025 e gennaio 2026, le due nuove schede di luglio confermano che la mappatura obbligatoria si sta allargando a tematiche contabili di frontiera, dove la norma fiscale incrocia prassi operative e contrattuali non sempre codificate.
Dal punto di vista del titolare di partita IVA, il messaggio è netto: l’adesione all’adempimento collaborativo non si esaurisce nella definizione di un generico modello organizzativo. Richiede un’analisi puntuale dei processi aziendali e dei trattamenti contabili effettivamente applicati. Ogni nuova scheda tecnica diventa un tassello che, se trascurato, può rendere il TCF incompleto rispetto allo standard richiesto e vanificare l’investimento fatto.
Il regime è aperto a un numero crescente di contribuenti grazie alle soglie di accesso progressivamente abbassate dal Dlgs 221/2023. Per molte PMI strutturate si avvicina il momento di decidere se investire nella costruzione del sistema di controllo: le nuove istruzioni indicano con precisione gli ambiti su cui i revisori e gli organismi di certificazione concentreranno le verifiche. Ignorare questi aggiornamenti significa esporsi al rischio concreto di vedersi negata la certificazione, perdendo l’opportunità di gestire in via preventiva le questioni fiscali più delicate.




